Diploma ITS: le istruzioni dell’Inps
legge 15 luglio 2022, n. 99
Diploma ITS: le istruzioni dell’Inps
a cura di Fabio Venanzi
02 Dicembre 2024
La legge 15 luglio 2022, n. 99, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Con la circolare n. 98 del 25 novembre 2024, l’Istituto previdenziale ha illustrato i lineamenti generali della citata normativa, soffermandosi sul riscatto ai fini pensionistici dei relativi percorsi di formazione.
Agli ITS possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.
L’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 stabilisce che, ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici.
Secondo l’Inps, l’interpretazione letterale della disposizione sembrerebbe estendere la disciplina del riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ai soli corsi di cui all’articolo 5 della legge n. 99/2022. In tale prospettiva, sarebbero ammessi al beneficio del riscatto solo i corsi attivati, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 99/2022, a seguito dei quali siano conseguiti i titoli individuati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, della legge n. 99/2022.
L’Inps osserva che, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14, la cui elencazione risulta essere la seguente:
a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;