Il welfare integrativo fuori dal tetto dei fondi per la contrattazione decentrata
welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL
Il welfare integrativo fuori dal tetto dei fondi per la contrattazione decentrata
a cura di Fabio Venanzi
21 Ottobre 2024
Il welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali.
Con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto.
Il Comune istante ha chiesto di conoscere se le risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, potessero essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Il CCNL stabilisce che gli enti non possono incrementare il fondo con risorse di bilancio, se non nel rispetto del tetto alla spesa del salario accessorio.
Tuttavia, la Sezione, pur comprendendo le ragioni prudenziali sottese a detta decisione, ritiene non condivisibile l’opzione ermeneutica della disposizione testé richiamata a seguito dell’innovazione introdotta dall’articolo 82 del CCNL 16.11.2022 per le seguenti ragioni.
La scelta adottata dalla recente contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale, con l’introduzione dell’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL del 16.11.2022 di cui al punto sub b), è stata funzionale ad innovare l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 79, consentendo che gli oneri per la concessione dei benefici del welfare integrativo possano essere sostenuti, tra gli altri, proprio destinando quota parte dello stesso fondo, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa, a finalità di welfare, piuttosto che retributive.