La verifica del massimale contributivo
articolo 2, comma 18, della legge 08 agosto 1995 n. 335
La verifica del massimale contributivo
a cura di Fabio Venanzi
11 Novembre 2024
L’articolo 2, comma 18, della legge 08 agosto 1995 n. 335 stabilisce un massimale contributivo annuo della retribuzione pensionabile che deve essere applicato ai soggetti contributivi puri.
Sono considerati soggetti contributivi puri, i lavoratori privi di anzianità contributiva accreditata al 31 dicembre 1995 e per i quali, al superamento dell’imponibile di 119.650 euro (valore per il 2024), non è dovuta più alcuna contribuzione ai fini pensionistici e al Fondo credito. L’eventuale contribuzione ex Enpdep e TFS/TFR è dovuta, in relazione agli emolumenti utili a tali fini.
Tuttavia, la valorizzazione di periodi precedenti al 1996, per effetto della presentazione di domande di riscatto o di accredito figurativo, fanno assumere al lavoratore la qualifica di vecchio iscritto e, conseguentemente, il massimale contributivo deve essere disapplicato. Ciò comporta, la regolarizzazione della contribuzione dovuta e non versata, a cui vanno aggiunte le somme a titolo di sanzione.
Per effetto dell’interpretazione autentica, ad opera dell’articolo 1, comma 280, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il massimale deve essere disapplicato, e quindi la contribuzione dovrà essere versata sull’intera retribuzione imponibile, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale ha diramato diverse circolari su tale argomento. In particolare:
- Circolare Inps n. 177/1996;
- Circolare Inps n. 21/2001;
- Circolare Inps n. 42/2009;
- Circolare Inps n. 7/2010;
- Circolare Inps n. 58/2016;
- Messaggio Inps 3020/2016;
- Circolare Inps n. 63/2019;
- Circolare Inps n. 93/2019;
- Messaggio Inps n. 5062/2020;