Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021
Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021
MEF - Dipartimento delle Finanze
28 Ottobre 2021
Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Chiarimenti
Con Risoluzione 4/DF del 13/04/2021, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno, al fine di agevolare gli Enti locali che hanno manifestato l’intenzione di procedere all’espletamento delle gare per l’affidamento delle attività di supporto alle attività di accertamento e riscossione nelle more dell’approvazione del Regolamento previsto dall’articolo 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019, consentire l’iscrizione provvisoria nell’albo delle società che svolgono esclusivamente le predette attività.
A tal proposito la richiamata Risoluzione ha precisato che le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 807, legge 160/2019, circa le misure minime di capitale interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, trattandosi di norma direttamente applicabile.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, la Risoluzione, in assenza della normativa di attuazione, ha richiesto, con rimando all’art. 17 del D.M. 289/2000, il possesso delle condizioni e dei requisiti ivi previsti (requisiti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità).
Poiché a seguito della pubblicazione della richiamata risoluzione sono pervenuti numerosi quesiti delle società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Si rammenta in premessa, che quella consentita dalla risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In ragione di tale peculiare funzione, in tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione.
Il Dipartimento delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleattesterà, quale mera presa d’atto e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, trattandosi, come sopra illustrato, di parte della norma direttamente applicabile, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. Naturalmente, la verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà...