IL RAPPORTO TRA RAGIONIERE E ALTRI RESPONSABILI DEI SERVIZI NEL NUOVO PROCEDIMENTO DI BILANCIO.
DM 25/7/23 (GU n.181 del 4-8-2023)
IL RAPPORTO TRA RAGIONIERE E ALTRI RESPONSABILI DEI SERVIZI NEL NUOVO PROCEDIMENTO DI BILANCIO.
a cura di Mauro Bellesia
19 Settembre 2023
Il DM 25/7/23 (GU n.181 del 4-8-2023) di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, introduce il nuovo processo di formazione e approvazione del bilancio preventivo degli enti locali, e rafforza la figura ed il ruolo del Responsabile del servizio finanziario, con l'obiettivo di garantire un più efficiente, trasparente e celere procedimento amministrativo di redazione e approvazione del bilancio stesso.
Significativo, in tale contesto, è il ruolo del Responsabile del servizio finanziario (o Ragioniere dell'Ente) rispetto alle competenze e alle responsabilità degli altri responsabili dei servizi.
Vediamo assieme i punti più importanti e le peculiarità che distinguono le due figure all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.
La prima stesura del bilancio preventivo spetta al Ragioniere, che deve presentarla entro il 15 settembre di ciascun anno in equilibrio finanziario, facendo, di propria iniziativa, scelte importanti per raggiungere l'equilibrio; certamente scelte ispirate a criteri tecnici, ma comunque di rilevanza politica e strategica.
E tutto ciò al fine di permettere all'Amministrazione di poter approvare celermente, in piena consapevolezza e legalità il bilancio preventivo, che, come noto, è uno dei documenti fondamentali della vita amministrativa di ogni ente locale.
Solamente se il Ragioniere non riesce a redigere un bilancio in...