Legge di bilancio dell'anno 2025, L. 30/12/24, n. 207. Sintesi delle norme ed adempimenti per le Ragionerie dei Comuni.
legge di bilancio dell'anno 2025, L. 30/12/24, n. 207
Legge di bilancio dell'anno 2025, L. 30/12/24, n. 207. Sintesi delle norme ed adempimenti per le Ragionerie dei Comuni.
a cura di Mauro Bellesia
10 Gennaio 2025
Si riporta qui di seguito una sintesi delle norme della legge di bilancio dell'anno 2025, L. 30/12/24, n. 207, che riguardano le Ragionerie dei Comuni con l'indicazione degli adempimenti e delle scadenze.
(Art.1, c. 81) Rimborsi di spese per vitto, alloggio, trasporti, devono essere effettuati solo con mandati di pagamento specifici o inseriti nei cedolini paga, cioè con sistemi di pagamento tracciabili.
(Art.1, c. 82) Per i dipendenti pubblici, le multe o sanzioni superiori a € 5.000 sono detratte direttamente nel cedolino paga dal 1/1/26.
(Art. 1, c. 126) Superamento della neutralità finanziaria in caso di mobilità di personale.
(Art. 1, c. 526) Interventi nel settore TPL.
(Art.1, c. 730) Incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale TPL di 120 ml solo per anno 2025.
(Art.1, c. 750-752) Addizionale Irpef. I Comuni entro il 15/4/25 (in via eccezionale) con delibera consiliare, modificano agevolazioni ed aliquote sulla base della nuova disciplina nazionale.
La possibilità di determinare aliquote differenziali è prevista per i soli anni 2025-2026-2027.
Nel caso l'Ente non provveda o non comunichi la delibera al MEF, scattano le aliquote fissate per l'anno precedente.
(Art.1, c. 753) FSC - Incrementi al FSC specie per gli anni successivi all'anno 2025 e conferma del regime di perequazione progressiva.
Rimangono confermati i tagli ai trasferimenti erariali stabiliti nell'anno 2024.
(Art.1, c. 754) FSC - Istituito un fondo correttivo di 56 ml destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario per attenuare nell'anno 2025 gli effetti delle disposizioni di perequazione.
(Art. 1, c. 757) Modifiche al Canone Unico Patrimoniale (CUP)
- L. 160/2019, art. 1, c. 817, possibilità di variare il gettito del CUP – fermo restando il totale del gettito pari a quello del 2019 – attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbani-stico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- L. 160/2019, art. 1, c. 821, lett.d), il regolamento CUP indica la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- L. 160/2019, art. 1, c. 821, lett f), i Comuni possono ridurre fino alla metà in canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private;
- L. 160/2019, art. 1, c. 825, si precisa che il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario. Ed inoltre che in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione.
(Art. 1, c. 759) Nuovo fondo di 100 ml ai Comuni per assistenza ai minori disposta con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Il fondo è ripartito ai Comuni con un rapporto Spesa per minori / tot. spesa sociale superiore al 3%. In attesa di un DM di riparto.
(Art. 1, c. 769-771) Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali nei piccoli Comuni fino a 3000 abitanti.
(Art. 1, c. 775) Contributi di sostegno ai Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti.
(Art. 1, c. 779) E' precisata la nozione di “maggior gettito” derivanti dai recuperi alla lotta all'evasione su cui si basano gli incentivi al personale ex art. 1, c. 1091, L. 145/2018).
Per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato (a competenza e a residui) a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente.
N.B. la possibilità di erogare incentivi alla lotta all'evasione sussiste se i Comuni hanno approvato nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto (L. 145/2018, art. 1, c.1091.
(Art. 1, c.780) L'art. 103 del DDL legge di bilancio per l'anno 2025 abroga il regime di tesoreria unica mista poichè non più coerente con le nuove regole di governance economica europea. E' abrogato l'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 e l’art. 35, comma 8, del DL 1/2012, conv. nella L. 27/2012.
Per gli enti locali, di fatto, non cambia nulla in quanto da molti anni il regime di tesoreria unica mista (più favorevole per gli enti locali) è stato sostituito da quello più restrittivo di tesoreria unica tradizionale, impedendo qualsiasi gestione autonoma delle proprie giacenze di cassa.
(Art. 1, c.784) Anche i Comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di cui alla nuova governance europea a partire dall'anno 2025 (ex patto di stabilità interno), tranne gli Enti in dissesto o in riequilibrio finanziario.
(Art.1, c.785 e segg.) Dall'anno 2025 i Comuni devono presentare un saldo non negativo di competenza finanziaria, come definito dall'allegato 9 al D. Lgs. 118/11, nel bilancio preventivo e nel rendiconto generale.
Il suddetto "saldo finanziario di competenza" si può così sintetizzare:
+ Entrate di competenza
+ utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Spese di competenza
- recupero disavanzo di amministrazione
- Entrate vincolate e accantonate, perchè non utilizzate nell'esercizio
Esso sembra corrispondere alla voce "W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO”, pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (vedasi prospetto della verifica degli equilibri all. 10, D.Lgs 118/11 e punto 13.4. all. 4/1, D. Lgs. 118/11).