Accollante in liquidazione giudiziale e rimborso IVA del credito insoluto
art. 26, comma 2, del decreto IVA
Accollante in liquidazione giudiziale e rimborso IVA del credito insoluto
a cura di Vincenzo Cuzzola
10 Dicembre 2024
L'art. 26, comma 2, del decreto IVA prevede che “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
Il successivo comma 3-bis dispone che, “la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.”.
Per espressa previsione operata dal comma 2 dell'art. 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, le disposizioni innanzi richiamate trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni bis.