Aliquota IVA applicabile ai lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in un museo
applicazione dell'aliquota agevolata prevista nella misura del 4%
Aliquota IVA applicabile ai lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in un museo
a cura di Vincenzo Cuzzola
07 Gennaio 2025
Il numero 41 ter) della Tabella A, parte seconda, allegata al Decreto IVA, dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista nella misura del 4% per “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
La disposizione recata dal citato numero 41-ter), cui consegue la previsione di una aliquota agevolata, è diretta a favorire la realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
La definizione di “barriere architettoniche” è contenuta nell'art. 2 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanato in attuazione dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché nell'articolo 1, comma 2, del citato d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (contenente il “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere negli edifici, spazi e servizi pubblici”) ossia:
- “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”;
- “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti”;
- “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”
Il tenore letterale della suddetta disposizione contenuta nel richiamato numero 41-ter), ha natura oggettiva, nel senso che è diretta ad agevolare, in termini di aliquota IVA ridotta del 4%, la realizzazione di quelle opere che consentono di superare o eliminare le barriere architettoniche, come descritte dal suddetto D.M. n. 236 del 1989.
Nella recente risposta ad interpello n. 267/2024 del 19 dicembre 2024, l’Agenzia ha affrontato l’applicabilità di tale aliquota ridotta ai lavori di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche in un museo.
In primo luogo, è stato precisato che assume rilevanza anche il successivo decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008 (di seguito D.M. del 2008), recante “le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, come definiti nell'allegato A dello stesso decreto (del quale costituisce parte integrante e sostanziale); detto decreto, peraltro, richiama anche il citato D.M. n. 236 del 1989, attuativo della legge n. 13 del 1989.
In base al citato D.M. del 2008 (par. 1.2), nei luoghi culturali il concetto “di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un'ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacustici), nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche”, così come il concetto di ''barriera architettonica'' nei luoghi culturali è “molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi di attesa privi di sistema di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se posti all'aperto, la mancanza di indicazioni che favoriscano l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, ecc.”.
Inoltre, lo stesso par. 1.2 del D.M. del 2008, ha precisato come “Spesso si tende a differenziare il concetto di accessibilità da quello di fruibilità: il termine di accessibilità, esplicitamente definito dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise diposizioni normative affinchè spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine di ''fruibilità'', invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un'attrezzatura da persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo. [...] Come si evince da queste brevi considerazioni, alcuni concetti come barriere architettoniche e accessibilità hanno, a norma di legge, un significato molto più complesso di quello che più comunemente si intende, di conseguenza anche gli interventi ad essi connessi coprono un campo molto più ampio rispetto all'idea riduttiva di un semplice ausilio per ''pochi sfortunati''”.
Lo stesso D.M. del 2008 (par. 1.3.2) dispone che “Anche il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni), pur non richiamando espressamente le barriere architettoniche, pone in varie disposizioni l'accento sulla fruizione pubblica, e di conseguenza sull'accessibilità, quale scopo primario della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”.
Nel medesimo par. 1.3.2. il D.M. del 2008 ha, peraltro, stabilito che “Si ritiene, infine, opportuno soffermarsi, per la sua specificità nel campo di applicazione di queste Linee Guida, sul decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10...