Bonus Natale 2024 ai dipendenti: l’Agenzia delle Entrate emana la relativa circolare
circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024
Bonus Natale 2024 ai dipendenti: l’Agenzia delle Entrate emana la relativa circolare
a cura di Vincenzo Cuzzola
21 Ottobre 2024
Con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458352/circolare_bonus_100_euro_+del+10+ottobre+2024.pdf/9961bc67-a986-d44f-61de-7bdaf528bd68), l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni relative al c.d. bonus Natale 2024, previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Si tratta di un’indennità di € 100 ai lavoratori dipendenti (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, part-time o full time), che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, i per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 2-bis del Decreto Omnibus, il sostituto d’imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale. In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione...