Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a € 100.000 (prima parte)
art. 1, comma 94, lettera b), della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023)
Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a € 100.000 (prima parte)
a cura di Vincenzo Cuzzola
25 Luglio 2024
L’art. 1, comma 94, lettera b), della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’art. 37 del decreto-legge n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La richiamata disposizione di cui al comma 49-quinquies dell’art. 37 del decreto-legge n. 223/2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’art. 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.
La nuova formulazione del citato comma 49-quinquies, in particolare, stabilisce che, in deroga all’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.
Con la circ. n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti, rispettivamente:
a) le somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;
b) i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione “orizzontale”;
c) il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
d) il coordinamento con il divieto alla compensazione “orizzontale” di cui all’art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
In questa occasione ci occuperemo dall’ipotesi di cui alla lett. a), rinviando al prossimo numero l’analisi delle altre.
Secondo la circolare, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. A titolo esemplificativo, vi rientrano:
- le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 (c.d. “legge finanziaria 2005”), emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’art. 38-bis del DPR n. 600/1973, emessi a partire da tale data;