Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a € 100.000 (seconda parte)
analisi delle novità di cui all’art. 1, comma 94, lettera b),
Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a € 100.000 (seconda parte)
a cura di Vincenzo Cuzzola
25 Luglio 2024
Proseguiamo l’analisi delle novità di cui all’art. 1, comma 94, lettera b), della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’art. 37 del decreto-legge n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la circ. n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti, rispettivamente:
a) le somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;
b) i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione “orizzontale”;
c) il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
d) il coordinamento con il divieto alla compensazione “orizzontale” di cui all’art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Dopo esserci occupati, nella scorsa occasione della lett. a), oggi analizzeremo i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione orizzontale (lett. b).
Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Fa eccezione – per effetto della nuova formulazione del comma 49- quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, apportata dall’articolo 4, comma 2, del decreto Agevolazioni – la compensazione dei crediti di cui al comma 2 del citato articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, maturati nei confronti di INPS e INAIL. Al riguardo si precisa che, laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.
Si ricorda che l’anzidetto limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati...