Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a € 100.000 (terza parte)
analisi delle novità di cui all’art. 1, comma 94, lettera b), della Legge di bilancio 2024
Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a € 100.000 (terza parte)
a cura di Vincenzo Cuzzola
26 Agosto 2024
Proseguiamo l’analisi delle novità di cui all’art. 1, comma 94, lettera b), della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’art. 37 del decreto-legge n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la circ. n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti, rispettivamente:
a) le somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;
b) i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione “orizzontale”;
c) il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
d) il coordinamento con il divieto alla compensazione “orizzontale” di cui all’art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Dopo esserci occupati, nelle scorse occasioni, delle lett. a) e b), oggi concluderemo l’analisi, analizzando i punti c) e d).
Per quanto attiene il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione (punto c)), la circolare precisa che il divieto alla compensazione (rectius, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione) introdotto dalla novella normativa viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
Occorre evidenziare, al riguardo, che la disposizione che subordinava il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione alla “completa rimozione delle violazioni contestate” – originariamente introdotta dall’art. 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 – non è stata riprodotta nella nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, prevista dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024.
Il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 202456, inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, “le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.
Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in...