L’imposta di registro nel caso delle transazioni: un recente caso concreto
transazione c.d. ''novativa''
L’imposta di registro nel caso delle transazioni: un recente caso concreto
a cura di Vincenzo Cuzzola
07 Aprile 2025
Ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».
Funzione della transazione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.
Nell'ambito di tale istituto si distinguono le figure della:
- transazione c.d. ''dichiarativa'' (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie;
- transazione c.d. ''novativa'', che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni (cfr. Cass., n. 27448 del 2005; Cass., n. 7830 del 2003; Cass., n. 10937 del 1996).
Ai fini dell'imposta di registro, gli atti transattivi sono disciplinati dall'art. 29 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (anche ''T.U.R.'') che dispone quanto segue: “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano...