Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF
Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF
Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 386
17 Dicembre 2024
Con deliberazione del 3 agosto 2023, n. 386, l'ARERA (386/2023/R/Rif) ha disciplinato l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle “disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani..., con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza”, da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come “maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva”. Due sono le componenti in discorso:
- UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.
In particolare:
- la componente perequativa UR1a alimenta il conto specifico istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), “Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati”, anche denominato Conto UR1;
- la componente perequativa UR2a alimenta un conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, entrambi gestiti da CSEA.
I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
La Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone riguardo la natura giuridica di dette componenti perequative, limitandosi a specificare che:
- “...tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Richiedendo all'Ente territorialmente competente di verificare l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento”;
- devono essere aggiunti...