Rilevanza IVA dei premi assegnati ai vincitori di un concorso di progettazione indetto da una P.A.
Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 177 del 29 agosto 2024
Rilevanza IVA dei premi assegnati ai vincitori di un concorso di progettazione indetto da una P.A.
a cura di Vincenzo Cuzzola
09 Settembre 2024
Assume rilevanza IVA l’attribuzione di premi ai vincitori di un concorso di progettazione indetto da una P.A. (nel caso specifico, un ministero) ed aperto alla partecipazione di professionisti tecnici: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 177 del 29 agosto 2024.
Lo strumento del concorso di progettazione è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (cfr. gli artt. 152-157 del D.lgs. n. 50/2016 e l’art. 46 del D.lgs. n. 36/2023) e rappresentano una modalità particolare con cui la P.A. può acquisire la proprietà di un progetto per un’opera da realizzare, a fronte del pagamento di un congruo premio; si tratta, quindi, di una procedura che si inquadra nell’ambito delle prestazioni rilevanti ai fini IVA.
Ed infatti, ai fini dell'IVA, l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni”. Emerge, quindi, nel caso specifico, l’elemento soggettivo, visto che il concorso di progettazione era riservato a professionisti tecnici iscritti in appositi ordini professionali.
Con riferimento al presupposto oggettivo, l'art. 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 prevede al comma 1 che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La disposizione è conforme ai principi dettati con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2006/112/CE del 2006 (Titolo I, art. 2; Titolo IV, artt. 24 e ss.); al riguardo, la Corte di Giustizia UE, nel definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'IVA, ha statuito, con ampia definizione, che “la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (cfr. sentenze 26 settembre 2013 causa C 283/12; 22 giugno 2016 causa C 11/15; in tal senso anche sentenze della stessa Corte di Giustizia 23 marzo 2006 causa C210/04; 3 marzo 1994 emessa nella causa C16/93).
Nel caso dei concorsi di progettazione, la corresponsione dei premi avviene nell'ambito di uno schema negoziale ai sensi del Codice degli appalti e il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell'Amministrazione. Si realizza, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno...