Tassazione separata di somme riferibili ad anni precedenti: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
primo periodo del comma 1 dell'art. 51 del TUIR
Tassazione separata di somme riferibili ad anni precedenti: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
03 Febbraio 2025
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 51 del TUIR stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49”.
Con circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
La medesima circolare afferma che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, paragrafo 5.1, risoluzioni 22 giugno 2000, n. 90 e 3 dicembre 2002, n. 379/E).
La risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E ha chiarito che...