Trattamento fiscale nel caso di iscrizione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Trattamento fiscale nel caso di iscrizione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione
a cura di Vincenzo Cuzzola
20 Gennaio 2025
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”) e successive modifiche e integrazioni ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Ai sensi dell'articolo 1, lett. a), del citato decreto, per ''mediazione'' si intende l'attività, comunque denominata, “svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, mentre per ''conciliazione'' s'intende la ''composizione'' della controversia in seguito allo svolgimento della mediazione.
Il medesimo art. 1 prevede, inoltre, alla lett. b), la definizione di ''mediatore'', individuato come persona fisica o come collegio di persone fisiche che svolgono la mediazione “rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
Il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia (cfr. artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010).
All'esito del procedimento in esame, se viene raggiunto un accordo amichevole, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell'accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.
Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale (sia in caso di raggiungimento dell'accordo amichevole sia per intervenuta accettazione della proposta di conciliazione formulata dal mediatore); tale verbale conclusivo dell'iter conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni apposte (cfr. art. 11, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2010).
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del Codice civile (che trasferiscono e/o costituiscono diritti reali immobiliari), la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in base all'art. 11, comma 7, del predetto decreto legislativo.
Ai sensi dell'art. 12 del citato decreto (rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”), “1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. [...]
1 bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su...