Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2018 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.
A decorrere dalle ore 14.00 del 2 novembre 2017, i soggetti già iscritti nell’elenco dei...
Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2018 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.
13 Novembre 2017
A decorrere dalle ore 14.00 del 2 novembre 2017, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, di seguito Regolamento, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo3 apena di cancellazione dall’elenco.
Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.
Termine utile per la presentazione delle domande
Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 20.00 del 14 dicembre 2017.
A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.
Requisiti per la presentazione
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del suddetto Regolamento; in proposito si rammenta che:
- i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre2017 aseguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’interno;
- il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della
durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 2018
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2017 dovranno essere presentate al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: www.finanzalocale.interno.it , attraverso la selezione del link denominato : “Elenco revisori enti locali”, acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.
Una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente la domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo: [email protected] .
Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata – una terza e-mail proveniente da [email protected] di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema dagli stessi ovvero dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Ne consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.
Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articolo 76 e 71 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l‘interdetto, l‘inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l‘interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l‘incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate presenti sul predetto indirizzo internet.
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2017
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2017 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: www.finanzalocale.interno.it attraverso la selezione del link denominato : “Elenco revisori enti locali”.
Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di...