LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
divieto di monetizzazione delle ferie non godute
LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
a cura di Arturo Bianco
18 Novembre 2024
Le amministrazioni devono assumere tutte le iniziative, a partire dalla adeguata informazione, perché i dipendenti ed i dirigenti godano delle ferie loro spettanti: per la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia della Unione Europea è questa la condizione necessaria per evitare la monetizzazione di quelle non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel nostro ordinamento vige il divieto di monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con conseguente maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile e disciplinare in capo al dirigente che ha violato tale previsione ed obbligo di recupero. Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che è stata fatta propria da quella della Corte di Cassazione, le amministrazioni devono comunque provvedere alla monetizzazione delle ferie non godute se non dimostrano di avere assunto tutte le iniziative necessarie per il collocamento in ferie dei dipendenti e, quanto meno, per la informazione delle conseguenze negative derivanti dalla loro mancata fruizione. Principi che prendono il posto di quelli in precedenza affermati per cui la monetizzazione poteva essere richiesta solo se l’ente aveva rigettato la richiesta di ferie per esigenze di servizio. Da sottolineare che questi principi si applicano anche ai dirigenti, che come sappiamo si autocollocano in ferie e sono chiamati unicamente a dare una specifica comunicazione alle proprie amministrazioni.
I PRINCIPI FISSATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE
Non è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute da parte di un ente che ha “posto il ricorrente nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione nel contempo rendendolo espressamente edotto, in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”. Ed ancora, che tale monetizzazione non è dovuta se il datore di lavoro dimostra “di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse stato effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite”. In questa direzione si muove in modo consolidato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, d ultimo con l’ordinanza della sezione lavoro n. 25529/2024.
Viene richiamata la sentenza n. 17643/2024 dello stesso consesso, nella quale leggiamo che “il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all' interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere...