Solo se tracciati i costi sostenuti per le trasferte sono deducibili
obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta.
Solo se tracciati i costi sostenuti per le trasferte sono deducibili
a cura di Pierluigi Tessaro
07 Aprile 2025
A partire dal periodo d’imposta 2025 è entrato in vigore l'articolo 1, commi 81-83, della Legge di Bilancio 2025 che prevede l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta.
Per evitare qualsiasi forma di tassazione è fondamentale, quindi, che i rimborsi risultino documentati e pagati con strumenti tracciabili, altrimenti tali spese saranno soggette a tassazione.
L'unica eccezione al pagamento tracciato è costituita dall'acquisto di biglietti di trasporto pubblico ordinari di linea, come, ad esempio, il treno, l'autobus, il vaporetto, che possono essere pagati in contanti, così come le "altre spese", fra cui il parcheggio.
Sulla base delle indicazioni stabilite dalla Legge di Bilancio 2025, l’articolo 95, comma 3-bis, del TUIR, DPR 917/86, prevede che “le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all’articolo 1 della legge n. 21/1992, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.lgs. n. 241/97”.
Nel caso di rimborso spese di missione non tracciate, le somme...