Trasferimenti PNRR: Nuove modalità operative per i Soggetti attuatori delle Misure M5C2I2.1 – M5C2I2.2.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Trasferimenti PNRR: Nuove modalità operative per i Soggetti attuatori delle Misure M5C2I2.1 – M5C2I2.2.
Comunicato del 4 febbraio 2025
06 Febbraio 2025
Si informano i Soggetti attuatori degli interventi ricompresi nella Misura M5C2I2.1 e M5C2I2.2. che l’Amministrazione procederà al trasferimento delle erogazioni riguardanti tutti gli interventi afferenti alle suindicate misure, compresi quelli finanziati a valere sul bilancio dello Stato, secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024, come di seguito esplicitato.
Ai fini dell’erogazione, le risorse a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI) saranno considerate unitamente alle somme PNRR.
Richieste a titolo di anticipazioni
- L’Amministrazione procederà al pagamento delle anticipazioni già richieste secondo le precedenti modalità e non ancora liquidate, previa verifica della presenza del CUP sul sistema ReGiS e dell’avvio dell’intervento; in particolare sarà verificata l’aggiudicazione di almeno un CIG Lavori.
- Per le nuove richieste di anticipazione, presentate successivamente all’entrata in vigore del Decreto MEF del 6 dicembre 2024, sarà possibile formulare istanze di anticipo esclusivamente secondo le modalità previste dal citato Decreto, attraverso la sezione ReGiS “Gestione richieste – Richieste di trasferimento”.
Anche per tali richieste l’Amministrazione titolare erogherà le risorse previa verifica della presenza del CUP sul sistema ReGiS e dell’avvio dell’intervento; in particolare sarà verificata l’aggiudicazione di almeno un CIG Lavori.
Richieste di trasferimenti intermedi
- I rendiconti intermedi già presenti a sistema alla data di entrata in vigore del decreto MEF del 6 dicembre 2024 saranno liquidati dall’Amministrazione in misura pari all’importo richiesto in sede di rendiconto secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11, del citato decreto, fermo restando l’obbligo per il soggetto attuatore di valorizzare sul sistema informativo ReGiS, tutti i dati di monitoraggio entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.
- Gli Enti che abbiano già presentato a sistema rendiconti alla data di entrata in vigore del decreto MEF del 6 dicembre 2024, potranno trasmettere le eventuali richieste di ulteriori trasferimenti esclusivamente per la parte eccedente l’anticipo e il rendiconto già presentato, comunque fino alla soglia di pagamento del 90%, secondo le modalità previste dal citato Decreto.
- I Soggetti Attuatori, che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto non hanno presentato la rendicontazione intermedia, dovranno procedere alla compilazione della richiesta di trasferimento, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del medesimo decreto, utilizzando la specifica funzione di compilazione prevista sul sistema ReGiS.
- Ai fini dell’erogazione l’Amministrazione Titolare verificherà la regolarità formale della richiesta, in particolare:
- la sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e redatta secondo il modello previsto dall’Allegato 1 del Decreto “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi;
- la corretta pre-validazione dei dati di monitoraggio (esito controllo “OK”) o l’eventuale impegno da parte del Soggetto attuatore ad aggiornare i dati di monitoraggio entro 60 giorni dall’erogazione.
L’Amministrazione, ai fini dell’erogazione, relativamente all’aggiornamento dei dati di monitoraggio verificherà, in particolare la coerenza dei dati inseriti nel Cronoprogramma procedurale e l’avanzamento finanziario sul sistema ReGiS (es. fatture/SAL), tenendo conto degli eventuali ribassi d’asta maturati in sede di gara.
- In caso di esito positivo l’Amministrazione Titolare procede all’erogazione del pagamento intermedio fino al 90% del contributo concesso.
In caso di incompletezza dei dati di cui sopra, ai fini della positiva valutazione della richiesta di pagamento, il soggetto attuatore è tenuto a provvedere alle integrazioni segnalate entro il termine di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso. Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, si procederà all’erogazione del pagamento intermedio richiesto.
Diversamente, nel caso in cui, decorsi i 5 giorni, il soggetto attuatore non abbia provveduto alle integrazioni indicate e/o l’esito dei controlli sia negativo, la richiesta di pagamento sarà definitivamente rigettata, e in seguito si potrà ripresentare nuovamente.
- Successivamente all’erogazione del 90% del contributo ammesso a finanziamento, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare un rendiconto di progetto comprensivo di tutte le somme ricevute, secondo le modalità previste dal