Parità e pariteticità: la composizione del CUG tra difficoltà e sanzioni
articolo 21 della legge 183/2010
Parità e pariteticità: la composizione del CUG tra difficoltà e sanzioni
di Valerio Langè, Synergia s.r.l.
05 Maggio 2022
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG), organo che ogni Pubblica Amministrazione deve costituire a norma dell’articolo 21 della legge 183/2010, unifica le competenze dei comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, con l’obiettivo di garantire pari opportunità a tutto il personale e promuovere un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, contrastando ogni forma di violenza morale o psichica. Le regole per la costituzione del CUG sono indicate dalla direttiva PCM del 4 marzo 2011 e dalla direttiva PCM del 26 giugno 2019, numero 2.
In base alle direttive citate, i criteri da seguire per la composizione del CUG sono la parità e la pariteticità. Per parità di intende che all’interno del CUG il numero di componenti di sesso maschile pari deve essere pari al numero di componenti di sesso femminile; per pariteticità si intende, invece, che all’interno del CUG il numero di componenti di parte sindacale deve essere pari al numero di componenti di parte datoriale, cioè indicati dall’Amministrazione.
In diversi casi, uno o entrambi i criteri non sono pienamente rispettati ed è bene quindi richiamare alcune norme e prassi così da chiarire quali siano i casi problematici, individuare eventuali rischi e proporre soluzioni percorribili.
Innanzitutto, è bene chiarire come la costituzione del CUG sia un obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma vi sia la possibilità di associarsi per le Amministrazioni di minori dimensioni. Inoltre, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata costituzione del CUG; infatti, l’articolo 21 della legge 183/2010 prevede solamente che la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. Poiché nulla di più preciso viene previsto, in diverse Pubbliche Amministrazioni la costituzione del CUG è tuttora in corso.
In più Pubbliche Amministrazioni il criterio di parità non è pienamente rispettato, con squilibri anche molto accentuati: vi sono addirittura casi in cui il CUG è composto di soli uomini o di sole donne. In questi casi, è bene ricordare come il CUG sia un organo a servizio dell’Ente e del suo personale, e come la sua forza e autorevolezza derivino proprio dalla sua rappresentatività: non si ritiene quindi opportuno che la composizione sia eccessivamente sbilanciata in favore di un sesso o dell’altro. Sebbene non sempre risulti facile individuare persone disponibili (sia per la componente di parte datoriale, sia per quella di parte sindacale), è bene che si compia ogni sforzo, se non per costituire un CUG perfettamente paritario, quanto meno per evitare disequilibri eccessivi. Occorre a questo proposito tenere presente come la direttiva del 4 marzo 2011 preveda, al punto 3.1.2, che la presenza paritaria di entrambi i generi debba essere assicurata nel complesso: non sembra quindi che il criterio della parità debba essere osservato così rigidamente. Peraltro, la normativa non prevede sanzioni in...