“ACCESSO DIFENSIVO” : MA CHE ACCESSO E’ ?
Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, esattamente la n. 19/2020 e la n. 4/2021
“ACCESSO DIFENSIVO” : MA CHE ACCESSO E’ ?
Le illuminanti sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nn. 19/2020 e 4/2021
12 Marzo 2025
Sommario:
00 – PREMESSE GENERALI
01 – ACCESSO DIFENSIVO: ELEMENTI DA SAPERE PRIMA DI LEGGERE LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO AD. PLENARIA n. 19/2020 e n. 4/2021.
02 – CDS ADUNANZA PLENARIA n. 19/2020
03 – CDS ADUNANZA PLENARIA n. 4/2021
04 – CONCLUSIONI FINALISSIME
* * *
00 – PREMESSE GENERALI
Stando alle recenti (o quasi) pronunce in merito del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, esattamente la n. 19/2020 e la n. 4/2021, la risposta al quesito di cui al titolo deve essere: un accesso decisamente sconosciuto o indigesto (nel nel senso di ‘giuridicamente non digerito’) nonostante trattasi di istituto assai datato! Perché tutte queste sgradevoli soccombenze delle PP.AA. italiane? Però anche la Magistratura di prime e seconde cure in passato ha zoppicato sul punto, se è dovuta intervenire l’Adunanza Plenaria, no?!
Per capire il contesto di simili cause amministrative (dinanzi al TAR in primis) devesi considerare che le PP.AA. ben possono trattare dati personali (talvolta anche sensibili) sia:
a) nell’esercizio di pubblici poteri (in atti provvedimentali): vedasi ad esempio gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 (TUT) quanto al caso del provvedimento amministrativo di erogazione di contributi/sovvenzioni (si pensi al cittadino che non riesce a pagare le bollette mensili delle utente e che riceve dal Comune un ausilio economico a tal fine); ivi il Legislatore dispone tassativamente (= la PA non può dire altro con proprio Regolamento !!!) quanto puntualmente quanto al trattamento consistente in una ostensione = pubblicazione che (art. 27 co. 4) “4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”: è chiaro!? Bene, si aggiunga che invece in va generale la regola a tutela della privacy nell’ostensione (pubblicazione su sito web) di atti/documenti/informazioni contenenti dati pesonali, anche comunissimi (non solo sensibili!!!) è recata dall’art. Bis comma 4 sempre del TUT che dispone: “4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti (((allo scopo della pubblicazione: ovvio!!! Cioè ‘alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione’ che solo la legge o il PTPCT può imporre ))) o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.”. Chiaro anche questo? Spero venga applicato!
b) nello svolgimento di attività iure privatorum: ad es. l’erogazione dello stipendio mensile (atto di adempimento contrattuale del sottostante rapporto di lavoro subordinato con il dipendente interessato); chi scrive spera sia nota a tutti il significato degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 (v. infra). Tanto per esemplificare in concreto: anche la nomina a RdP eppure ex L. 241/1990 o anche al ruolo di RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 è atto datoriale privatistico ed esattamente di micro organizzazione: scrive S. Usai in “Il responsabile del procedimento può rifiutare l’incarico?” (v. https://www.appaltiecontratti.it/il-responsabile-del-procedimento-puo-rifiutare-lincarico/) “… Querelle sempre attuale, non solo quella della possibilità (in realtà impossibilità salvo limitatissime situazioni di cui si dirà più avanti) di rifiutare l’ordine di servizio (perché in questo si sostanzia l’assegnazione di procedimenti amministrativi) …”. Condivido!
Più precisamente, sempre ivi, l’Autore dedica in tale ottimo scritto - ma privo di giurisprudenza !!! - al cd. atto di nomina a RdP un paragrafo a sé, eccolo anche se del 2021 (ergo sub D.Lgs. 50/2016):
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“Seconda questione: in cosa si sostanzia l’assegnazione?
Anche sul punto non è il caso di spendere tante parole, l’assegnazione altro non è che una “distribuzione” di lavoro, l’attribuzione di compiti, organizzazione/gestione delle pratiche/lavoro “da fare”.
Ed allora, giocoforza, l’assegnazione si sostanzia, nientemeno, che in un ordine di servizio del datore di lavoro (del responsabile di servizio).
Il fatto che sia un atto “civilistico” (e non di diritto amministrativo) fa discendere il “resto”: può essere “rimbalzato/rifiutato” solo se implica qualcosa di penalisticamente rilevante (((qui l’Autore allude alla norma di CCNL inserita nell’art. 71 “Obblighi del dipendente” co. 3 lett. h) (CCNL 16.11.2022 personale della Categorie ))) . Per intendersi, (((l’ordine impartito))) non deve essere accettato (((dal destinatario, ma solo eseguito))), il fatto che l’ordine di servizio riguardi le mansioni/compiti esigibili lo rende per se stesso (sia consentito) non rifiutabile.
Il soggetto individuato come responsabile del procedimento potrebbe chiedere al limite della formazione (visto che magari non è mai stato investito della “materia” sui cui incide il procedimento amministrativo).
Ma non può rifiutarsi di eseguire (((recte: di essere il RdP ex L. 241/1990))) il procedimento (fatta salva la rilevanza penalistica dell’ordine di servizio) visto che si tratta di obbligo “per contratto” (...).
Sul punto, si deve ritenere, elementi preziosi si possono trarre, ad esempio, dall’espressa previsione in materia di appalti e, segnatamente, per il RUP. In questo senso, anch’essa disposizione oramai notissima, l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 31 consacra il fatto che “L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”. Puntualizzazione che, nonostante alcune richieste di “abrogazione”, ha portato ogni commentatore ad evidenziare quanto fosse ovvia (e scontata) la sottolineatura. Altrettanto ovvio, evidentemente, è che ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 il RUP, per poter essere tale dovrà avere i requisiti specifici nel documento declinati (da notare che lo schema di regolamento attuativo prevede una ricalibratura al ribasso di detti requisiti). Allo stesso modo, l’unica pretesa, legittima, del soggetto a cui viene assegnato il procedimento amministrativo non può che essere quella dell’adeguatezza del “lavoro” assegnato (il discorso dei compiti esigibili per contratto).
(….)
“così come il RUP è dominus del procedimento amministrativo contrattuale il responsabile del procedimento, si perdoni l’ovvietà, è dominus del procedimento amministrativo ex lege 241/90.”
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Ora, il trattamento (detenzione, archiviazione) di detti personali dati intra mura della PA (in archivi cartacei/informatici) è consentito alla PA (= BASE GIURIDICA legittimante) solo ed esclusivamente dalla L-E-G-G-E, non può esistere altra fonte (ad es. il mero consenso dell’interessato) valida ad esempio per una impresa datoriale privata o semplicemente per un privato: sta scritto all’art. 6 commi 1 lettere c) ed e) e 3 del Reg UE 679/2016 cd. GDPR che (“Liceità del trattamento”) ivi recita:
“1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (…) c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (…) e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (,,,);
(...)
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: a) dal diritto dell'Unione; o b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.”
L’Italia, poi, con modifica al D.Lgs. 196/2003 all’art. 2-ter (“Art. 2 ter - Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”: “1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali”) ha previsto per il trattamento di cui alla lettera e) di detto art. 6 comma 1 del GDPR che base giuridica può essere anche un ATTO AMMINISTRATIVO GENERALE della PA ad es. un Regolamento locale, che però…..giammai in materia già normata quanto a privacy esattamente dalla LEGGE potrà dettare norme contra legem: ovvio, no !?! Bene !
Quanto alla natura civilistica di detta attività sopra specificata alla letera b) il D.Lgs. 165/2001 cd. TUPI è chiarissimo, sia quanto alla costituzione che alla gestione del rapporto di lavoro subordinato per il cd. personale ‘contrattualizzato’ (dire privatizzato è una bestemmia: il dipendente di una PA era e resta ‘pubblico’ : vedasi art. 53 comma 1 Tupi che rinvia agli artt. 60 e ss. DPR 3/1957 e per esso vale ancora l’art. 98 co. 1 Cost. !!! Ciò che è stato privatizzato è solo il rapporto di lavoro: la sua nascita, la sua gestione quotidiana e la sua morte), leggere e ricordare, sempre che:
> ex art. 2 co. 2 TUPI;
“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.”
> ex art. 5 co. 2 TUPI:
“2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.”
Quanto alla competenza sulle controversie inerenti detto rapporto – incluso il diritto alla sua instaurazione ! - il Tupi all’art. 63 commi 1 e 2 primo periodo dispone:
“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ((cd. AGO))), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (((dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro))) .
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione,(((aspetto diverso è l’accertamento dell’essere in vincitore di un concorso pubblico!!! Aspetto di competenza del TAR!!!))) ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.”.
Quindi la competenza giurisdizionale dell’AGO sussiste non solo quando la controversia cade su interpretazione/applicazione di norma negoziale (CCNL; CCAL: cioè c-o-n-t-r-a-t-t-u-a-l-e) ma anche su interpretazione/applicazione di norma di legge: ad es. quella dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 sulla cd. NOMINA A RUP. Hai voglia il Legislatore a scrivere al comma 3 “L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. ….”: invece, in caso nomina di violazione delle norme/indicazioni della legge (v. art. 15 DLgs. 36/2023 più allegato I.2) è rifiutabile eccome e se la PA non rispetta il rifiuto insorge controversia su cui giudica il Giudice del Lavoro, non il TAR, a quanto mi consta ad oggi.
01 – ACCESSO DIFENSIVO: ELEMENTI DA SAPERE PRIMA DI LEGGERE LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO AD. PLENARIA n. 19/2020 e n. 4/2021.
Ciò premesso e chiarito, veniamo all’accesso difensivo su atti documenti/informazioni della PPAA/che la PA detiene contenenti dati personali: accessibili? Come? Quando? A quali condizioni?
Dunque, quando una determinata attività posta in essere da una PA rischia di ledere la privacy ma trattasi di attività chela PA deve porre in essere d’ufficio (vedi la TRASPARENZA ex D.Lgs. 33/2013 e norme simili ante e post detto TUT) di norma - come appurato sopra - è il Legislatore (con lo stesso TUT o il GDPR) che dispone cautele operative che scongiurano la lesione della privacy scaturente da dette attività, ma quando l’attività è posta in essere dalla PA su istanza di una parte diversa dal cd interessato (soggetto che ha interesse alla tutela della sua privacy) ecco allora che che la PA è o si fa ancor più guardinga e se non trova norme per rispondere ‘picche’ all’istante di solito rigetta l’istanza o meglio non pone in essere l’attività richiesta: insomma si chiude a riccio.
E tale chiusura della PA (= rigetto dell’istanza di accesso) è ancora più accentuata quando l’istanza di accesso viene presentata IN PENDENZA DI UN GIUDIZIO CIVILE in quanto molti funzionari amministrativi ad es. letto l’art. 492-bis cpc senza l'autorizzazione del giudice della causa principale, per l’appunto ai sensi dell'art. 492-bis cod. proc. civ., non danno nulla all’istante creditore, considerando il rapporto di specialità intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-bis cod. proc. civ. e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. (lex specialis prevalente) e la disciplina dell'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990 (lex generalis recessiva), ostativo all'applicazione di quest'ultima disciplina, e dovendo l'indispensabilità del documento ai fini della tutela giurisdizionale essere intesa (anche) come impossibilità di acquisire il documento attraverso le forme processuali tipiche già previste dall'ordinamento.
E all’istante che non demorde non resta che ricorrere ad es. al Giudice che è pacificamente quello amministrativo, TAR e poi CdS, in materia di accesso: via giudiziaria insomma.
Se in particolare l’attività della PA è quella inerente al cd. procedimento di accesso agli atti e mira all’attività di far solo visionare (cd. accesso mediante mera visione o recte esibizione dell’atto) all’istante un dato atto (contenente anche dati personali) o consegnare all’istante anche una copia del documento visionato (cd. accesso mediante estrazione di copia), l’addetto all’istruttoria dell’istanza e del relativo RdP (ove diverso, ma spesso sono ruoli che coincidono nella stessa persona) con la mente (ammesso che stante l’istanza non se ne ravviso “la manifesta irricevibilita', inammissibilita',” v. art. 2 co. 1 L. 241/1990: da valutare sempre ex ante e mai e post decisione finale sull’istanza: spesso queste precondizioni - all’istruttoria sono ignorate nella vita amministrativa reale, quella quotidiana: normale !!!???) va in concreto:
- dinanzi ad una istanza che (nel bene o nel male) si autoqualifica come accesso agli atti ex L. 241/1990, agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 (cioè al suo CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI) + relativo (del CAPO V) regolamento attuativo = DPR 184/2006;
- dinanzi ad una istanza che (nel bene o nel male) si autoqualifica come accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013, agli art. 5 e 5bis del predetto TUT;
e applica le regole ivi previste: speriamo senza essere qualificato come ‘burocrate’ = deve applicarle !!!
Orbene, focalizzando qui l’attenzione sull’accesso ex L. 241/1990 devesi ammettere come esso è così descritto e delimitato dallo stesso Legislatore:
> ex art. 22 comma 1:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; (((LASCA ; ma QQQQ l’erogazione di retribuzioni a proprio dipendente genera atti non amministrativi ma squisitamente gestional-privatistici in quanto attività non estrinsecazione di attività amministrativa propriamente detta; il fatto di essere RUP se non fosse previsto per legge di ostenderlo negli atti di gara sarebbe/resterebbe un atto civilistico organizzativo interno alla PA))) Inoltre si ricordi che: l'art. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come sostituito dall'articolo 1 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 - nel quadro della disciplina generale della formazione, rilascio, tenuta e conservazione, gestione trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione (art. 2) - statuisce: "1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. ...".
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. (((che a Caia dipendente pubblica venga erogata una certa retribuzione o che passata da cat. C a D aumenti proprio reddito annuo: è aspetto di pubblico interesse o meramente civilistico attinente alla sfera della sua privacy ???)))
> ex art. 22 comma 2: 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
> ex art. 22 comma 3: 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6* (((* vedasi : 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: (…) d) quando i documenti riguardino (((contengano dati attinenti ad aspetti della))) la vita privata o (((della))) la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche (((NBNBNB: non hanno dirtto alla privacy ma se il Governo ha disposto…!!!))), gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;(((forniti non certo spontaneamente ma ex lege)))
(…)
> > ex art. 22 comma 7: [1] 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
[2] Nel caso di documenti (((amministrativi: non in quelli a valenza civilistica !!!))) contenenti dati (((personali non ordinari: caso del 1 periodo !!!)))
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito
- (regola generale per i dati sensibili ) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (A)
- e nei termini previsti dall' articolo 60* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.(((*ancora vigente post GDPR “1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento (((qui: il permettere l’accesso ad essi))) è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,
ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.”))).
Fatto sta, dunque, che l’art. 22, per quanto qui interessa, si chiude con detto comma 7 periodo primo [1] (non anche il secondo [2]) noto ai più come comma normante il cd. ACCESSO DIFENSIVO.
Ora, letto quanto sopra, preso dallo stesso art. 22 commi 1, 2 e 3, viene spontaneo pensare che la regola del comma 7 periodo [1] sia regola attinente all’accesso un ATTO AMMINISTRATIVO in senso stretto e tecnico; ove poi TALE ATTO AMMINISTRATIVO strictu sensu contenga dati personali ecco la regola del periodo [2] che inevitabilmente richiama per i dati personali sensibilissimi una regola ancora più stringente di quella della ‘indispensabilità’, quella per l’appunto detta giustamente dal codice della Privacy italiano. Insomma, qualora non fosse chiaro il senso della presente riflessione, il comma 7 chiude l’art. 22 che è l’articolo di apertura ma anche di PERIMETRAZIONE dell’istituto dell’accesso agli atti della PA ma esattamente non a tutti gli atti che la PA ha dentro le sue mura o nei suoi data base, ma solo di quelli A-M-M-I-N-I-S-T-R-A-T-I-V-I in senso stretto, come si intende dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 22 !!! Chi può mai pensare che l’ACCESSO DIFENSIVO ivi normato sia un tipo di ACCESSO A SE’ STANTE, del tutto AUTONOMO ??? Potremmo sostenere ciò leggendo la sola definizione di "interessati" = “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; ”???!!!
Eppure come si vedrà ai §§ 01 e 02 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato proprio questo sostiene, spiazzando non pochi o non poco, Magistrati amministrativi di prime cure e seconde inclusi: aaahhhh...il diritto, prodotto umano, umanissimo, ed in quanto tale... che mistero nel suo aspetto vivente (applicato alla vita reale) !!!
Mutatis mutandis, passando all’accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 TUT, se vero che esso è “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto,” e se è vero che ex art. 23 TUT “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di (...):”: chi mai potrebbe sostenere che è accessibile in base a detta norma il prodotto dell’attività privatistica della PA che liquida (in busta paga) e poi eroga (generando reddito) ad un suo dipendente persona fisica lo stipendio mensile? Detta attività è attività procedimentale amministrativa? La busta paga è un atto amministrativo strictu sensu? Detta attività della UO Buste Paga culmina forse in un “provvedimento” amministrativo (ci si tutela dinanzi al TAR forse in caso di errori?) ??? Giammai !!!
Poi certo è che se di atto amministrativo, detenuto ma non ostenso ex lege o PTPCT dalla PA, trattasi e contiene dati personali, il TUT correttamente dispone:
- all’art. 5 comma 2 “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, (…), (((ma))) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”;
- all’art. 5bis comma 2 “2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;”.
Su tale secondo tipo di accesso di cui al TUT (art. 5 co. 1) esercitato esplicitando anche una finalità difensiva dell’istante (può accadere!) il CDS ancora non si è pronunciato, ma se l’andamento giorno si desume dall’alba … meglio vedere e capire bene cosa ha detto il CdS in Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 19/2020 e e n. 4/2021 a proposito dell’accesso difensivo di cui all’art 22 comma 7 periodo [1] della L. 241/1990.
02 – CDS ADUNANZA PLENARIA n. 19/2020
FATTO o CASO – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) il TAR per la Campania - Sezione staccata di Salerno pronunciava definitivamente sul ricorso n. 508 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS- ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego dell'istanza presentata dalla ricorrente il 7 febbraio 2019 all'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Salerno - in pendenza del giudizio di separazione giudiziale promosso dal coniuge (...)
vòlta ad accedere ed estrarre copia (d)alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale (compresi eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà e/o comproprietà del coniuge) riferibile al coniuge, conservata nell'anagrafe tributaria, nonché (d)alle comunicazioni...