ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E LIMITE REDDITUALE INDIVIDUALE ANNUO MASSIMO A CARICO DELL’ERARIO: QUALI CORRELAZIONI FUNZIONALI?
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E LIMITE REDDITUALE INDIVIDUALE ANNUO MASSIMO A CARICO DELL’ERARIO: QUALI CORRELAZIONI FUNZIONALI?
Nessuna, a ben vedere! Ma c’è da stare molto attenti...
14 Novembre 2024
00 - L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: COSA E’ E A COSA SERVE? PRIME CONCLUSIONI.
Chi scrive non ha mai ritenuto che la funzione dell’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI sia stata istituita dal Governo (DFP) anche per la finalità - mai tra l’altro dichiarata da alcuna fonte normativa di qualunque genere ! - di verificare il rispetto del divieto vigente in Italia di erogare somme a persone fisiche su base solare (annua) complessivamente superiori ad un dato importo stabilito per legge.
Infra al § 01 si ha l’esplicitazione esatta di tale divieto anche sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti pubblici su cui ad oggi (2024) grava che però giova sin d’ora elencare perché utile all’economia dell’assunto di apertura (le fonti sono riportate in APPENDICE a fine trattazione): esso grava esattamente chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche
A) retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche
B) contributi previdenziali ed assistenziali
al lordo degli oneri fiscali a carico del percettore, a fronte di rapporti intercorrenti con:
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
- le autorità amministrative indipendenti;
- gli enti pubblici economici;
- le società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni[1].
“Anagrafe” questa in esame oggi da non confondere con quella cd. “digitale dei dipendenti pubblici”: v. https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/17-03-2023/anagrafe-digitale-dei-dipendenti-pubblici-gazzetta-il-decreto-attuativo .
Invero, quanto specificatamente alla ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI andando al link governativo seguente https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/trasparenza-delle-pa/anagrafe-delle-prestazioni su di essa è dato apprendere quanto segue su detta ANAGRAFE:
“Anagrafe delle prestazioni
In questa sezione sono consultabili i dati sugli incarichi di consulenza e collaborazione esterna c-o-m-u-n-i-c-a-t-i dalle amministrazioni pubbliche all' Anagrafe delle Prestazioni ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e presenti nella banca dati.
Gli incarichi sono tutti quelli c-o-m-u-n-i-c-a-t-i dalle Amministrazioni pubbliche, per via telematica, tramite il sistema integrato (((è una PIATTAFORMA))) PerlaPA
(((qui si ha)))
· Vai all’Anagrafe delle prestazioni
(((qui si ha quanto segue)))
“È possibile filtrare i dati per:
CCE - incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione
DIP - incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione.
È possibile filtrare gli incarichi per
· >>> amministrazione dichiarante
e/o
· >>> soggetto Percettore” (((ERGO: CHE HA PERCEPITO = COMPENSI A LUI EROGATI !!!)).
Dunque, per dirla col gergo tecnico del GDPR 679/2016 – vertendosi su dati personali soggetti a due trattamenti – COMUNICAZIONE tra PPAA e poi PUBBLICAZIONE sul web - la base giuridica di tali trattamenti – per i quali le PP.AA. (ma neppure i privati) non devono chiedere alcun consenso agli interessati (cui i dati trattati afferiscono: siano essi quelli già in mano alla PA sia quelli che la PA riceve a mezzo dichiarazioni ex DPR 445/2000 dagli interessati) è l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Tupi) richiamato nella sua interezza ma esattamente per i seguenti suoi passaggi normativi:
Comma 11. “Entro quindici giorni dall'e-r-o-g-a-z-i-o-n-e del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 (((= “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti ” esattamente da 7 a 14 ergo
>>> v. comma 7 CHE E’ DEDICATO AI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi (((extraistituzionali))) retribuiti che non siano stati conferiti (((dalla STESSA PA DATORIALE: EVENIENZA RARISSIMA PER I DIRIGENTI E...NON SOLO v. art 24 DLgs 165/2001 comma 3[2]))) o (((ove conferiti da altre PP.AA. o da privati))) previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.”))),
i soggetti (((conferenti detti incarichi a dipendenti pubblici))) pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi e-r-o-g-a-t-i (((ERGO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO))) ai dipendenti pubblici (((v. comma 13))) [e al comma 15 vi sono le sanzioni: “15. Le amministrazioni (((inclusi gli “enti pubblici economici”))) che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 (((i privati))) che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”: = “In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze” = SANZIONE “1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti c-o-r-r-i-s-p-o-s-t-i sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici (1). ”]
Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo [v. sotto comma 6 lett. f-ter)] sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
Vedi comma 14 periodo I (v. infra il testo) ove il rinvio (post D.Lgs. 33/2013=TUT) all’art. 15 del TUT CONCERNE ANCHE I PRESTATORI D’OPERA ESTERNI INCARICATI CHE NON SONO DIPENDENTI PUBBLICI (LIBERI PROFESSIONISTI CON P.IVA O LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI=SENZA P.VA, ma non anche tra essi ultimi i dipendenti pubblici ove incaricati per una delle cd. ATTIVITA’ (anche remunerate) ASSOLUTAMENTE LIBERE sotto elencate.
ATTENZIONE tale giostra di COMUNICAZIONI ed OSTENSIONI ex art. 53 commi 11 - 13 dello stesso Tupi (solo detto art 53 non anche il rispetto del divieto vigente in Italia di erogare somme a persone fisiche su base solare (annua) complessivamente superiori ad un dato importo stabilito per legge: per esso conta solo il fatto che la spesa grava sulle FINANZE PUBBLICHE !) NON VALE = NON SI PUO’ FAR GIRARE (quindi manca la base giudica !!!) per i compensi e le prestazioni derivanti specificatamente:
“a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica;
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.”
Comma 12. Le amministrazioni pubbliche (((cd. d’appartenenza))) che conferiscono o autorizzano incarichi (((anche conferiti da privati))), anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni (((dalla adozione dell’atto di conferimento e di incarico ))), al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (((ai propri dipendenti))), con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo (((quello erogando coma da atto di incarico: per quello erogato v. successivo comma 13))), ove previsto. (((atteso che rilevano anche i gratuiti !!! V. sopra inciso “anche a titolo gratuito”))).
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse (((stesse PPAA datoriali))) e-r-o-g-a-t-i o della cui e-r-o-g-a-z-i-o-n-e abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (((tutti: pubblici o privati))).
# 53 co. 14 periodo [I] Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi
- 123 (vigente) = ………….
- 127 (abrogato) = [ ]
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni,
le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica (((oggi tramite portale perlaPA: inserndovi i dati alle scadenze previste dall’art. 53))), tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli
15 (((: ERGO ANCHE QUELLI INDIVIDUALI CONFERITI A NON DIPENDENTI PUBBLICI“ v. comma 4 “4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.” /// Esattamente:
(ex comma 1):
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae (((ergo IN PRIMIS I DATI ANAGRAFICI DEL soggetto incaricato)));
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali (((QUESTIONE GENERALE: solo quelli a favore di PA? O tutti? La norma serve solo per far emergere conflitti di interesse da valutare o anche per censire i compensi erogati dalle PA e enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione? Vedere risposta a fine periodo basata su prassi ANAC)))
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (((ove previste: possibile, ma raramente previsto!))).
(ex comma 2)
- della ragione dell'incarico (((potrebbe non stare negli ‘estremi’: es. nel campo oggetto)))
- e dell'ammontare e-r-o-g-a-t-o (((di fatto le PPAA inseriscono il compenso previsto / impegnato ab initio))),
(ex comma 3)
la durata
e 18 (((nessun termine in esso: ergo “tempestivamente”[3] ut ex art. 8 comma 1 TUT))) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo (((anche gratuito))) a dipendenti pubblici.
# 53 co. 14 periodo [II] Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica (((post D.Lgs. 33/2013 = PUBBLICANO IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE))),
gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto,
la durata
e il compenso (((previsto))) dell'incarico
nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (((oggi a fronte del/visto il contenuto delle dichiarazioni rese dall’incaricato e .
# 53 co. 14 periodo [III] Le informazioni relative a consulenze e incarichi
comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica (((tramite perlaPA))),
nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
sono (((TECNICAMENTE))) trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
# 53 co. 14 periodo [IV] entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto.
# 53 co. 14 periodo [V] Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza . (((??? quale utilità aggiuntiva rispetto al periodo IV???))).
Concludendo questo primo § 00, si deve ammettere che, fermo restando quanto asserito da chi scrive in apertura, oggettivamente dovendo confluire in perlaPA esattamente alla fine (vedere testo commi 12 e 13 + comma 14 periodo I dell’art 53 del Tupi) anche il COMPENSO EROGATO da una pubblica amministrazione o anche da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione al prestatore d’opera individuale sia esso PUBBLICO DIPENDENTE O MENO, oggettivamente la piattaforma ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI si presta a monitorare l’eventuale sforamento su base annua del vigente limite reddituale annuo lordo (retributivo ma anche pensionistico) gravante su qualunque persona fisica generato da denari dell’ERARIO.
Ma su tale oggettiva considerazione ...c’è un però! Siccome l’art. 53 comma 14 periodo I del TUPI punta all’art. 15 del TUT e sulla perimetrazione degli incarichi esterni che esso pone in ostensione la stessa ANAC dice esattamente in FAQ TRASPARENZA “9. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013) 9.1. Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione. ” (vedere FAQ ), non mancano PA che seguendo il noto riparto degli incarichi esterni delineato da Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 6/2005[4] distinguono - molto correttamente a giudizio di chi scrive - tra:
>>> prestazioni individuali di soggetti esterni alla PA incaricante acquisite DISCREZIONALMENTE DALLA PA allo scopo di affianacare/corroborare l’attività/l’azione amministrativo-procedimentale della PA: vedasi il classico PARERE PRO VEITATE, UNO STUDIO, sicuramente da pubblicarsi ex art. 15 TUT;
>>> prestazioni individuali di soggetti esterni alla PA incaricante acquisite NECESSARIAMENTE (PER LEGGE !!!))) DALLA PA allo scopo di avere un bene finale =servizio che la PA con al sua dotazione organizxa NON PUO’ AVERE/PRODURRE ad es. una difesa in giudizio in assenza di Avvocatura interna; una giornata formativa obbligatoria in materia di anticorruzione/trasparenza ovvero generante crediti formativi necessari ex lege per dipendenti-iscritti in albi professionali; etc. sicuramente non da pubblicarsi ex art. 15 TUT; forse pubblicabili (e dipende da cosa prevede il PTCT) ex art. 23 (ove isolati=non appalti) o 37 (ove servizi= appalti) del TUT;
ne consegue che in dette PPAA discriminanti gli incarichi esterni come sopra all’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI sfugge una fetta di dati afferenti ad incarichi individuali affidati a soggetti esterni e quindi almeno per queste PP.AA. non si presta a monitorare l’eventuale sforamento su base annua del vigente limite reddituale annuo lordo (retributivo ma anche pensionistico) gravante su qualunque persona fisica generato da denari dell’ERARIO.
Non procede tuttavia così come è gradito a chi scrive ad es. la stessa ANAC che ex art 15 TUT pubblica sia le consulenze vere e proprie sia gli incarichi ai propri REVISORI DEI CONTI, sia ai propri FORMATORI ESTERNI, sia ai MEMBRI ESTERNI delle proprie commissioni di concorso (TUTTI INCARICHI NECESSITATI EX LEGE !!!): chi scrive non condivide assolutamente ovviamente: verificare per credere https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori:
Inoltre per concludere davvero questo § 00, devesi dire come la stessa ANAC operativamente quando presenta al soggetto esterno che eroga la prestazione professionale esplicita come segue il suddetto problematico punto dell’art. 15 del TUT “c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali”: NON CHIEDE AL SOGGETTO DI DICHIARARE I COMPENSI RICEVUTI A FRONTE DELLE PROPRIE ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI CUI A RIGORE BEN POSSONO AVER BENEFICIATO PP.AA., vanificando così – ove l’avesse - la funzione di controllo del vigente limite reddituale annuo lordo (retributivo ma anche pensionistico) gravante su qualunque persona fisica generato da denari dell’ERARIO dell’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI.
E’ evidente che sul punto per l’ANAC sussiste la sola funzione (per detta dichiarazione) di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi da valutare poi in sede istruttoria per poi rendere la nota ATTESTAZIONE oggetto anch’essa di pubblicazione da parte della PA per disposto del comma 14 dell’art. 53 TUPI ancora (l’art. 15 del TUT sul punto invece TACE, traendo in inganno l’addetto ai lavori !!!). Per chi volesse vederne una dell’ANAC, eccola, una tra tante su AMM TRASP dell’ANAC a questo link
01 – IL LIMITE REDDITUALE ANNUO LORDO (RETRIBUTIVO MA ANCHE PENSIONISTICO) GRAVANTE SU QUALUNQUE PERSONA FISICA GENERATO DA DENARI DELL’ERARIO: COME LO SI MONITORA?
Con l’entrata in vigore del limite (v. - in APPENDICE a fine articolo - art. 23-ter il DL.201/2011 - L.214/2011 in Guff. il 6.12.2011, prima solo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Tupi, poi post art. 1 co. 471 L. 147/2013 in Guff. il 27.12.2013 in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del Tupi) reddituale annuo lordo (retributivo ma anche pensionistico) gravante su qualunque persona fisica generato da denari dell’ERARIO (“finanze pubbliche” esattamente), rappresentato inizialmente dal reddito annuo lordo del primo Presidente della Corte di Cassazione[5] poi - chissà perché ? - ridotto a 240.000€. annui lordi (v. nota 5), con abbandono di detto reddito ‘regale’ quale iniziale parametro di riferimento; considerando dal 2014 (v. nota 5) anche i redditi da pensione gravanti sullo Stato (in forza del successivo art. 13[6] DL 66/2014-L. 89/2014 in Guff. il 24.06.2014 testo finale, osteggiato da molti magistrati contabili in pensione - ma lavoranti con PA anche dopo il pensionamento - ma confermato nella sua legittimità da Corte Costituzionale sentenza del 28/01/2022 n.27)[7], per gli addetti ai lavori delle PA è iniziato oltre 13 anni fa una esperienza lavorativa non del tutto piana e davvero sconosciuta alle ‘nuove leve’ della PA.
L’ambito soggettivo d’applicazione della normazione, testè citata, è chiaro (NB il “il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo”): la norma non esclude i prestatori d’opera professionali, neppure quelli appartenenti alla specialissima categoria degli Avvocati, tanto per chiarire. Non a caso sin dall’inizio il DFP in Circolare 8/2012 nota:
In base all'art. 2, nelle fasce o categorie di personale destinatarie del provvedimento rientrano tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze e che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con "le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto". Quindi, l'ambito soggettivo di applicazione del decreto riguarda i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le "pubbliche amministrazioni statali" e sono esclusi dal suo campo di applicazione diretto i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali. Gli stessi sono tuttavia soggetti alla normativa in esame nel caso in cui siano titolari anche di rapporti di lavoro con le amministrazioni che invece rientrano a pieno titolo nell'ambito del regolamento. Sono invece inclusi i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta all'ambito statale e, comunque: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, il CNEL, i Ministeri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli, le Agenzie ex d.lgs. n. 300 del 1999, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti parco nazionali, gli enti di ricerca nazionali, le scuole.
Lo stesso si ricava dal DPCM 23.3.2012 art. 2:
Art. 2 Soggetti destinatari
1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o a-u-t-o-n-o-m-o, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.
Ma l’art. 3 del DPCM 23..3.2012 (vedilo infra) poi pasticcia e sembra riferirsi a soli dipendenti pubblici: ERRATISSIMO (V. INFRA CHIOSE CON ???)!!!
Chiaro è pure l’ammontare oggi vigente (e come si calcola) di detto trattamento economico annuo onnicomprensivo, ma forse per il 2025 la Legge di Bilancio porterà delle novità, ...monitoriamo ! Ad es. l’art. 3 del DPCM 23.3.2012:
Art. 3 Limite massimo retributivo
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari (((= I PERCETTORI=REMUNERATI))) di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza (((??? i liberi professionisti o meglio i lavoratori autonomi non hanno amministrazioni d’appartenenza eppure possono avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni” !!!))) , entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa (((DAI MEDESIMI SOGGETTI PERCETTORI: a chi ove lavoratori autonomi???))) entro il 30 novembre di ciascun anno.
Chiaro è anche – la norma tace !!! – l’aspetto del come si e chi verifica il rispetto del non superamento o superamento di tale limite: nel qual caso la legge dice (v. qui infra in Appendice):
Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (((cioè dello Stato centrale))), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.” Se ciò non avviene per dette “risorse rinvenienti” da superamento di tale limite aper anno solare c’è DANNO ERARIALE, OVVIO, NO? MA…CHI PAGA ?
Fugano qualunque dubbio, anche quelli del DPCM 23.3.2012 sopra evidenziati in chiosa, le circolari - di fatto normative – citate alla nota 5 di cui si riportano gli estratti qui utili per dormire sonni tranquilli, ma non troppo pare, per cui chi scrive propone agli addetti ai lavori un quid pluris per stare in una botte di ferro, come si suol dire.
Allora, dalla prima e basilare Circolare DFP n. 8/2012 si evince: