DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO IN SENSO STRETTO E TECNICO IN CASO DI VINCITA DI CONCORSO, OVVERO: IN TAL CASO MAI DARE LE DIMISSIONI !
rapporto di lavoro contrattualizzato del Pubblico Impiego
DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO IN SENSO STRETTO E TECNICO IN CASO DI VINCITA DI CONCORSO, OVVERO: IN TAL CASO MAI DARE LE DIMISSIONI !
a cura di Riccardo Lasca
10 Gennaio 2025
Come è noto il rapporto di lavoro, anche quello cd. contrattualizzato del Pubblico Impiego, una volta instauratosi (con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ad efficacia-decorrenza immediata o differita) è instaurato. Mi spiego meglio, nel caso della sottoscrizione del contratto con inserimento di termine di efficacia a data successiva a quella della stipula si ha giuridicamente che:
- lo status di pubblico dipendente ad es. full time la si acquisisce da subito all’atto (giorno e ora esatti) della stipula; da tale momento, ad es, che sorge e vincola il cd regime di esclusività del rapporto di pubblico impiego indicato dal comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che per brevità rinvia agli artt. 60 ss. del DPR 3/1957 ancora vivi e vincolanti;
- le reciproche obbligazioni, ad es. quella del dipendente di lavorare ‘prendendo servizio’ o più correttamente il mettere materialmente a disposizione dalla PA-datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche1 (da qui in gergo il cd. differimento della - mera - presa di servizio), sorgono e vanno eseguite a partire dal termine consensualmente individuato (ricordare: si firma un contratto: l’atto di nomina non c’ più, l’ultimo atto amministrativo quello di approvazione della graduatoria finale del concorso e/o della procedura di reclutamento): tal differimento può accadere, per varie ragioni, anche e spesso per esigenze organizzativo gestionali di reclutamento e quindi di inserimento logistico-organizzativo ad es. di un elevato numero di nuovi dipendenti, etc..
Dunque, si capirà come, sia per la PA sia per il sottoscrivente il contratto, il momento della s-t-i-p-u-l-a del contratto di lavoro a tempo indeterminato (o anche determinato) rappreseni uno spartiacque fondamentale e cruciale: la presa di servizio, da cui pure decorre il cd. periodo, di prova aspetto successivo, importante ma diverso e lo si ripete s-u-c-c-e-s-s-i-v-o.
Concretamente in illuminante Circolare dedicata al personale ATA del mondo della scuola pubblica italiana si legge (v. https://www.iiscostanzodecollatura.edu.it/attachments/article/1453/presa%20di%20servizio.pdf) giustamente quanto segue a firma di uno zelante Dirigente scolastico non proprio esatto sulpiano descrittivo-terminlogico:
“Punto 4. Quando si sottoscrive il contratto si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro. Situazione, questa, che, come detto sopra, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. E’, infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Alla luce di tale precisazione non potranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego. Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente/ATA. L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.”.
Orbene, quanto sopra valido, in parte, anche per le assunzioni nel comparto FFLL (regioni-Enti Locali) ma ancehe FFCC (Ministeri) ad eccezione del passaggio “. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa”. Invero per detto personale contrattualizzato i vari ccnl da decenni recano la seguente clausola a beneficio di chi (caso particolare ma possibile) già dipendente pubblico vinca un concorso presso altra PA , ma anche, perchè no, presso la stessa PA, si spera in Categoria oggi si dice Area s-u-p-e-r-i-o-r-e: es. da C a D.
Esiste cioèè l’istituto del “Diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova” che l’Autore G. Bertagna ad es. (v. https://www.gianlucabertagna.it/category/accesso-allimpiego/) nel 2024 ha trattato citando un nuovo parere ARAN che sembra spazzare via un precedente parere in merito sempre dell’ARAN del tutto errato:
“Diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova
Pubblicato il 23 Giugno 2024 da Gianluca Bertagna
Riporto di seguito due recenti pareri dell’ARAN sul diritto alla conservazione del posto.
In data 12 giugno 2024, l’ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7557-funzioni-centrali-rapporto-di-lavoro/14927-cfc130a.html, l’orientamento applicativo CFC130a, dove ha ribadito che il diritto alla conservazione del posto presso l’amministrazione di provenienza sussiste per tutta la durata del periodo di prova formalmente previsto nell’amministrazione di destinazione.
Nel caso in cui, entro il citato periodo, il dipendente ritenga di esercitare tale diritto si ritiene che il passaggio del dipendente dall’amministrazione originaria verso l’amministrazione di destinazione, e viceversa, deve avvenire senza soluzione di continuità, ossia senza alcuna interruzione, nemmeno per un singolo giorno, tra i due rapporti di lavoro.”
Con l’orientamento applicativo CFC129a (consultabile a questo link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7557-funzioni-centrali-rapporto-di-lavoro/14921-cfc129a.html) l’Agenzia ha precisato che la locuzione “arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle amministrazioni di destinazione” è stata utilizza come termine oggettivo, indipendente dagli eventi personali che possono modificare la durata (((sostanziale))) del periodo di prova.
In tale ottica, la locuzione “formalmente” (art. 25, comma 10, CCNL 16 novembre 2022) va intesa come la durata del periodo di prova in senso teorico e non effettivo-sostanziale, cioè la durata del periodo di prova per come prevista dalle disposizioni contrattuali.”
Correttamente l’ARAN in parere 130a alla domanda “Il diritto alla conservazione del posto di lavoro deve essere riconosciuto soltanto laddove non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra il servizio prestato nell’Amministrazione di destinazione (nella quale si è vinto il concorso pubblico) e quello svolto nell’Amministrazione da cui proviene il dipendente (il cui posto di lavoro è stato conservato)?” risponde: “Come è noto, l’art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 riconosce al dipendente, a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto di lavoro presso l’Amministrazione di provenienza per un periodo di tempo pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle amministrazioni di destinazione.
Nel caso in cui, entro il citato periodo, il dipendente ritenga di esercitare tale diritto si ritiene che il passaggio del dipendente dall’Amministrazione originaria verso l’Amministrazione di destinazione, e viceversa, deve avvenire senza soluzione di continuità, ossia senza alcuna interruzione - nemmeno per un singolo giorno - tra i due rapporti di lavoro.”
Ricordando come tale clausola già esisteva nei contratti precedente, anche del CCNL Enti Locali da deceni ed ha oggi il seguente esatto tenore e art. 25 CCNL 16.11.2022 “10. Il dipendente a tempo indeterminato (((presso la PA ALFA))), vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria (((presso la PA BETA o la stessa PA ALFA secondo chi scrive!))), durante il periodo di prova (((del nuovo rapporto di lavoro))), ha diritto alla conservazione del posto, (((ma))) senza retribuzione (((ergo più che “del posto” ...”del rapporto stesso di lavoro” !!!))), presso l’ente di provenienza (((PA ALFA))) per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018. ” devesi dire che, quindi:
- ove il vincitore di concorso sia un soggetto già dipendente di altra PA, dello stesso e/o di dieverso comparto, ma il cui CCNL preveda analoga disciplina, giammai dovrà dare le dimisisoni presso la PA di provenienza (ALFA) per poter stipulare il contratto presso la nuova PA di destinazione (BETA), pena la perdita di tale diritto !!! N la PA datoriale originaria può licenziarlo per il fatto che instaura un nuovo rapporto di lavoro come sopra detto;
- viceversa dovrà dare le dimissioni ove sia dipendente di un soggetto datoriale privato: chiaro, no ???!!! Se no non può stipulare il contratto con la PA non potendo rendere la nota dichiarazione che garantisce il rispetto dell’art. 98...