DUE QUESTIONI NON DA POCO SU ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
DUE QUESTIONI NON DA POCO SU ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
1) SUO ASPETTO CONSEGUENZIALE FREQUENTEMENTE RICORDATO DAL GARANTE PRIVACY NEI SUOI PARERI RESI AL RPCT EX ART 5 DLGS 33/2013 2) L’USO “MALIZIOSO” DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO QUALE LIMITE DEL DIRITTO PRETORIO ALLO STESSO
25 Giugno 2024
00 - TRE TIPOLOGIE DI ACCESSI PER IL CITTADINO: PECULIARITA’ DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E SUOI LIMITI NON SCRITTI NEL DLGS. 33/2013, MA DA ANAC O DALLA GIURISPRUDENZA.
L’ANAC quello che aveva da dire sul cd. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO lo ha detto e scritto diffusamente nella “Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 – rif. LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016”.
Ed in estrema sintesi l’ANAC ha ivi evidenziato IN PRIMIS, TANTO PER INTERNDERCI SUL LESSICO SUL PIANO TECNICO:
“1. Definizioni
Di seguito si riportano alcune definizioni utili ai fini delle presenti Linee Guida. Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, è di seguito definito “decreto trasparenza”.
Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
Per “accesso civico” (((detto in Dottrina SEMPLICE))) si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (((accesso che aben vedere è una DENUNCIA DI ASSENZA DEL DATO, apparente o vera, SU AMMINITRAZIONE TRASPARENTE DELLA SINGOLA PA))).
Per “accesso generalizzato” (((detto in Dottrina semplicemente GENERALIZZATO))) si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza”.
Però, sul piano tecnico-terminologico, c’è un però: all’interno del D.Lgs. 33/2013 (v. ad es. art. 3 comma 1)
NELLO SPECIFICO:
“2.2. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.
L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio^^^ (((^^^ecco perché al di là del nome è un atto di denuncia !!!))) alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge , sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato. L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
2.3. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”).
La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».”
(…..)
“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.”
E ancora “Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più e-s-t-e-s-o, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”
Tutto non solo chiarssimo ma anche condivisibilissimo!
E ANCORA, PIU’ ANALITICAMENTE QUANTO COMPARATIVAMENTE, SEMPRE L’ANAC PRECISA:
“Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme d-i-f-f-u-s-e di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (((QUINDI parrebbe proprio dire l’ANAC che con l’accesso civico GENERALIZZATO è consentito a chiunque “sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato” l’agire/l’operato della PA))).
Dal punto di vista meramente normativo ed accademico l’osservazione dell’ANAC è fondatissima !!!
Orbene, si ricorderà, altresì, come a proposito i-n-v-e-c-e del ben più ‘palettato’ accesso documentale ex L. 241/1990 ex artt. 22 e ss., ben diverso dall’accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 2 TUT, il CDS già dal 2008 ebbe a dire quanto segue confermato negli anni successivi da innumerevole conformi pronunce:
- 1) l’istante, pur se legittimato a richiedere, non può però, tramite tale specifico accesso, attivare forme di supervisione di un’attività, che sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità: in senso preclusivo dispone, del resto, formalmente la norma di chiusura di cui all’art. 24, comma 3, della stessa l. n. 241 del 1990, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. anche Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2008, n. 721)[1].
- 2) e anche che “Non è finalizzato l'accesso ai documenti amministrativi previsto dall'art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241, ad imporre all'Amministrazione di porre in essere un'attività di elaborazione[2] dei dati e dei documenti in suo possesso, ma solo a consentire al privato richiedente che vi abbia un apprezzabile interesse la conoscenza di un atto (((specifico = preciso noto all’istante))) materialmente esistente negli archivi dell'amministrazione. (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10/04/2003, n. 1925).
- 3) l’accesso civico generalizzato, pur consentendo l’ostensione dei documenti richiesti a prescindere dalla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, incontra un limite non superabile nelle cause ostative enucleate dall’articolo 5-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il cui comma 2 esattamente recita così alla lett. a): “2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;”.
Viceversa, le norme sull’accesso esoprocedimentale esigono la titolarità di una situazione giuridica legittimante, ma sanciscono la prevalenza dell’interesse conoscitivo difensivo nel conflitto con le contrastanti esigenze di riservatezza.
Verrebbe da dire a questo punto che l’istanza di accesso civico generalizzato possavere anche una MERA FINALITA’ ESPLORATIVA atteso che il CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DELLA PA PUO’ ESSERE GENERALIZZATO E QUINDI AMPLISSIMO !
Peccato, però, che non perviene a tale conclusione la stessa ANAC e per di più nelle stesse Linee Guida sopra citate del 2016 allorchè al § “4.2. Ambito oggettivo”, dopo aver chiarito che detto accesso di “chiunque” può cadere anche su meri “dati” e “informazioni” e non solo su provvedimenti di PA, precisa ALCUNI LIMITI ASSENTI IN NORMATIVA (!!!):
(LIMITI SECONDO ANAC E SECONDO LA GIURISPRUDENZA CREATIVA ITALIANA)
Si evidenzia, tuttavia, che il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti” (((esattamenet v. art 5 comma 3 secondo periodo[3]))); pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.
Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.
Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare,
da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti
e,
dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione (cfr. [4]la giurisprudenza europea, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03 [quindi sentenza CGUE]). Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare le rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in d-i-s-t-i-n-t-i documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni Autorità Nazionale Anticorruzione 8 (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso (((ovvvio! Ma la CGUE non accenna minimamente al numero manifestamente irragionevole di documenti cui si vuole accedere !!!))). Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.
Più recentemente, poi, la stessa ANAC, nel “Fasc. UVMACT n [omissis]–R.A. Oggetto: Verifica del Comune di [omissis] – comunicazione delle decisioni del Consiglio Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 2 marzo 2022, “ha deliberato di prendere atto degli aggiornamenti del sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, apportati dal Comune di [omissis] e, per l’effetto, di definire l’attività di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, dandone comunicazione al RPCT ed all’OIV od organismo con funzioni analoghe dell’amministrazione.
Venendo alla richiesta formulata dal RPCT di fornire indirizzi operativi circa il contegno da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un’associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, volte ad un vero e proprio controllo ispettivo sull’attività dell’Ente e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro, si rammentano le indicazioni fornite dall’Autorità nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013”. In tale atto l’Autorità, richiamando la sentenza CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03, ha precisato che nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione.
Si segnala altresì che, sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 13 agosto 2019, n. 5702, ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria.”
Ora, chi scrive, non credendo a tali parole, che aggiungerebbero ai suddetti limiti al diritto di accesso generalizzato individuati extra ordinem dalla stessa ANAC anche L’USO MALIZIOSO DI DETTO ISTITUTO, nel silenzio del D.Lgs. 33/2013, ha voluto leggere detta sentenza che l’ANAC nel 2022 (invero eravamo presi da altre preoccupazioni nel marzo del 2022!!!) ricorda ad un dubbioso RPCT d’Italia operante presso un Comune e tramite esso a tutti gli altri RPCT d’Italia ovunque operanti, ove chiamati a decidere in sede di “riesame” ex art 5 TUT; eccone alcuni passaggi, invero conformi a quanto afferma l’ANAC.
Intanto, con l’ausilo di https://www.dirittoaccesso.it/sentenze/anno/2019/id/998, precisiamo, subito che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5702 del 13/08/2019, della VI Sezione (Pres. Santoro - Est. Russo), aderendo alla tesi della necessità del c-o-n-t-r-o-l-l-o s-u-l-l-e f-i-n-a-l-i-t-à d-e-l-l-'i-s-t-a-n-z-a (..) (((!!!???))) [sulla vexata quaestio della "funzionalizzazione" dell'istituto (((!!!???))) e sui diversi indirizzi in merito, vedi Scheda su Accesso civico - Soggetti attivi].
A proposito delle c.d. "istanze massive" detta sentenza 5702/2019 CDS Sez VI, che riforma T.A.R. Napoli n. 2486/2019, discostandosi
dalla posizione ministeriale (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2017)
e
dalla giurisprudenza dei T.A.R.,
afferma che il "dialogo cooperativo" volto alla ridefinizione dell'oggetto della richiesta è una "mera facoltà"* dell'Amministrazione e non già un obbligo [5][sull'argomento, vedi Scheda su Accesso civico - Procedimento - Fase di iniziativa] (riforma T.A.R. Napoli n. 2486/2019]. (((*aspetto/affermazione da rivedere TOTALMENTE dopo il nuovo comma 2bis dell’art. 1 L. 241/1990 introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera 0a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.)))
Ebbene, prima ancora di leggere la motivazione di detta sentenza invocata dall’ANAC e pur con tutto il rispetto dovuto al Consiglio di Stato, chi scrive deve confessare subito un grave imbarazzo e un certo qual disorientamento giuridico nel leggere espressioni quali “tesi della necessità del c-o-n-t-r-o-l-l-o s-u-l-l-e f-i-n-a-l-i-t-à d-e-l-l-'i-s-t-a-n-z-a” o “ vexata quaestio della "funzionalizzazione" dell'istituto” semplicemente perché dinanzi ad una norma che sancisce (v. sopra nota 3) “ L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.”, non esigendo il Legislatore che l’istante MOTIVI tale tesi e tale quaestio semplicemente NON DOVREBBERO NEPPURE PORSI IN UNO STATO DI DIRITTO che in primis è tale se i tre poteri dello Stato stanno ciascuno dentro i propri confini. Diversamente salta il banco...dello studio del diritto e della sua corretta applicazione !!!
FATTO e I GRADO (TAR NAPOLI)
“– avendo il TAR Napoli respinto i ricorsi del sig. Arturo su entrambe le questioni con la sentenza n. 3100/2018, egli, per meglio difendersi nel giudizio d’appello, il 25 giugno 2018 ha proposto a detto Comune un’istanza d’accesso
ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 (((1 VIA)))
e degli artt. 5 e ss. del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.; (((2 VIA)))
– in particolare, il sig. Arturo ha chiesto copia di: «… tutte le licenze commerciali di qualunque natura rilasciate nel comune di Serrara Fontana; - dei certificati di agibilità di dette attività commerciali (alberghi, ristoranti, negozi, ecc.); - delle domande di condono non ancora evase ovvero a cui non è stata ancora concessa la sanatoria in relazione ad immobili in cui vengono esercitate attività commerciali per le quali è stata rilasciata licenza di commercio; - di tutte le continuità d’uso rilasciate per immobili sottoposti a pratica di condono non ancora esaminata e concessa…»;
– con provvedimento prot. n. 5773 del 10 luglio 2018, notificato il successivo giorno 12, il Comune ha respinto tal istanza” (….)
– il sig. Arturo ha allora impugnato tal diniego innanzi al TAR Napoli, per ottenere l’ostensione di quanto richiesto, all’uopo contestando le ragioni addotte dal Comune;
– l’adito TAR (((NAPOLI))), con sentenza n. 2486 del 9 maggio 2019, ha:
1) – respinto la pretesa attorea in ordine all’accesso ex art. 22 della l. 241/1990;(((1 VIA)))
2) – accolto quella relativa all’accesso civico, che attiene alla cura di beni comuni a fini d’interesse generale (tant’è che non si sovrappone all’accesso ex l. 241/1990) e senza onere di motivare la relativa legittimazione;
3) all’uopo precisato lo scopo di tale accesso, affinché, dunque, la trasparenza dell’azione concreta della P.A. diventi condizione per il controllo diffuso, anche con riguardo agli atti non soggetti a pubblicazione, sull’operato della stessa P.A., nonché per la partecipazione consapevole alle decisioni pubbliche; 4) precisato come tal accesso non sconti limiti di legittimazione attiva, né soggiaccia alla delibazione di interessi pubblici o privati (fuori dai casi indicati dalla legge), purché non creino nocumento ai beni protetti indicati nell’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013;
– appella dunque detto Comune, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza gravata(…)
(….)
– se non sfugge l’uso pratico dell’accesso civico perlopiù per aggirare i limiti posti dall’art. 24 della l. 241/1990, a ben vedere il rapporto tra tali due tipi di accesso è non già di continenza, ma di scopo e, quindi, di diversa utilità ritraibile, visto che l’accesso procedimentale, fin dalla stesura originale dell’art. 22, co. 1 della l. 241/1990, è preordinato a soddisfare un interesse specifico ma strumentale di chi (((singolo))) lo fa valere per ottenere un qualcos’altro che sta dietro alla (e si serve della) conoscenza incorporata nei dati o nei documenti accessibili, donde il forte accento che le norme pongono sulla legittimazione e sui limiti connessi;
– per contro, l’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tal accesso non può mai essere egoistico, poiché qui l’accento cade sul “diritto” non agli open data, che ne sono il mero strumento, bensì al controllo e la verifica democratica della gestione del potere pubblico (o dei concessionari pubblici), e ciò anche oltre la mera finalità anticorruttiva, che pur essendo stata la matrice dell’accesso civico, non ne esaurisce le ragioni;
– pertanto, l’accesso civico, che concerne anche e soprattutto gli atti e documenti non pubblicati o che la PA non ha inteso pubblicare, non è tuttavia utilizzabile come surrogato dell’altro (((LEGGASI DELL’ACCESSO DOCUMENTALE))), qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile;
– in base all’art. 1 del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso
non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità (((sin qui tutto CONDIVISIBILISSIMO perché secundum legem!!!)))
ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria; (((CREAZIONE PRETORIA EXTRA LEGEM !!!)))
Per chi scrive al CDS sarebbe bastatata la sola 1^ motivazione per rigettare il ricorso, ma la seconda espressa ad abbundatiam è decisamente INACCETTABILE STANDO AL TENORE DEL DLGS 33/2013 PERCHE’ EXTRA LEGEM: invero, poi e comuqnue, nell’era della digitalizzazione in avvenire e dell’uso delle IA anche presso le PPAA quale sarebbe “L’INTRALCIO ALL’AGIRE DELLA PA”? Lo scomodo di laciare con un click una ricerca di dati ??? Strano che il CDS non abbia accennato all’ABUSO DEL DIRITTO !!!
Ma….tant’è lo stato della GR amministrativa che l’ANAC prontamente segnala agli RRPCT d’italia !!!??? Neppure per sogno; chi scrive si augura che in CDS prevalga, magari almeno in altre Sezioni (poila fortuna è avere l’assegnazione del prioprio ricorso a quella...’giusta’), la logica e la ratio della seguente diversa pronuncia del TAR PUGLIA (esattamente T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 19/02/2018, n. 234 C.S. c. Comune di Corato e altri) che si badi bene è anteriore al comma 2bis dell’art. 1 L. 241/1990: è illegittimo il diniego alla istanza massiva di accesso civico generalizzato ogni volta in cui l'Ente ritenga irragionevole la richiesta senza aver prima instaurato un dialogo cooperativo con l'istante, finalizzato a ridefinire l'oggetto della domanda entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.
Insomma, c’è speranza che con l’accesso civico generalizzato chiunque possa davvero controllare l’operato di qualunque PA.
01 – IL SILENZIO DELLA PA A FRONTE DI UNA ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: SILENZIO INADEMPIMENTO E NON SILENZIO DINIEGO.
Orbene, siccome può accadere che una PA dinanzi ad una istanza massiva, a fronte di tale orientamento giurisprudenziale qaule quello della VI Sez. del CDS sopra citato, addirittura taccia, cioè non risponda espressamente con atto scriitto e motivato all’istante nei termini assegnati alla PA stessa dall’art. 5 del TUT, sarà bene spiegare all’istante la valenza di tale SILENZIO DELLA PA ai fini dell’eventuale attivazione del controllo giurisdizionale del TAR. Aiuta all’uopo una recente, utile e condivisibile, pronuncia del T.A.R. Lombardia Milano Sez. V, 27/02/2024, n. 520[6] che afferma (MASSIMA):
L'accesso civico generalizzato rappresenta un istituto dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, ove l'interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, in attuazione dei principi di trasparenza e buon andamento, sempreché non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, meglio declinate tra le eccezioni all'accesso, nell'art. 5bis.
Nel caso di specie, non rivestendo il silenzio sull'istanza di accesso alcun valore provvedimentale, in quanto l'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 non contempla in caso di inerzia un'ipotesi di "silenzio diniego", il vano decorso del termine di trenta giorni (di cui al comma 6 dell'art. 5) dalla presentazione dell'istanza, integra una fattispecie di "silenzio inadempimento", rispetto al quale può essere esperito esattamente il ricorso ex art. 117 del D.Lgs. n. 104 del 2010.”
02 - LE CONSEGUENZE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL DATO “PERSONALE” ALL’ISTANTE EX ART 5 CO. 2 DEL DLGS. 33/2013 – PESO SULLA SORTE DELL’ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZZAT
MA, tornando al thema disputandum che qui più interessa, il primo di cui al titolo, l’ANAC nel 2016 ha dimenticato però di parlare - e lo avrebbe fatto intra ordinem !!! - di un articolo del D.Lgs. 33/2013 antecedente all’art. 5 ed esattamente dell’art. 3 che ante art. 5 descrive esattamente GLI EFFETTI SUL DATO (ANCHE PERSONALE !) OGGETTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CONCESSO DALLA PA ALL’ISTANTE AVENTE TITOLO LATU SENSU:
“Articolo 3
Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente