IL DATO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE ESATTO DELLA PERFORMANCE: QUALE TRATTAMENTO OSTENSORIO LEGITTIMO DA PARTE DELLE PP.AA. DATORIALI?
Repetita iuvant, anche per i Dirigenti !
IL DATO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE ESATTO DELLA PERFORMANCE: QUALE TRATTAMENTO OSTENSORIO LEGITTIMO DA PARTE DELLE PP.AA. DATORIALI?
a cura di Riccardo Lasca
19 Novembre 2024
Sommario:
00 – AVEVO GIA’ DATO RISPOSTE A QUESTO QUESITO NEL 2018 TRATTANDO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.
01 – COSA HA SANZIONATO IL GARANTE PRIVACY NEL 2023?
02 – IN PUNTO DI DIRITTO COME STANNO LE COSE PARLANDO PIU’ APERTAMENTE DELLO STESSO GARANTE PRIVACY ?
03 – QUINDI OGGI 2024 COME ADEMPIERE ALL’ONERE OSTENSORIO DELLA PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI “C) I COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA ” PER I DIRIGENTI ?
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00 – AVEVO GIA’ DATO RISPOSTE A QUESTO QUESITO NEL 2018 TRATTANDO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.
Un quasi recente provvedimento sanzionatorio del Garante della Privacy inflitto ad Ente Locale (poi però chi paga non è mai la PA ma chi – persona fisica intra PA - ha trattato il dato in modo illecito !!! Esattamente 10.000€, ma che se pagati subito diventano ‘solo’ 5.000, si fa per dire!) impongono di ritornare sulla questione trattata già anni fa.
Invero, della materia di cui all’odierno titolo chi scrive ebbe già ad occuparsene nel lontano 12.04.2018 su questa stessa utilissima rubrica web della Formel SRL (www.paefficace,it) nel seguente scritto di cui riporto gli estratti conclusivi essenziali tanto per dire/precisare che alle domande di cui al titolo avevo già dato risposta chiara e netta anche se relativamente alla Relazione sulla Performance, da pubblicare per legge; eccoli, utili anche oggi quanto a richiami normativi e conclusioni:
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CICLO PERFORMANCE: STRANE SCADENZE AL 30 GIUGNO CIRCOLANO SUL WEB
Vietatissimo - ex lege - pubblicare le individuali “pagelle dei dipendenti pubblici”.
Sommario:
01 – Performance: quali news in vista del 30 giugno 2018?
02 – La Nota-circolare del DFP del 29.3.2018 (se è a questa che certi divulgatori alludono).
03 – EPPURE IL DATO NORMATIVO PARLA QUASI CHIARO.
04 – Relazione sulla Performance: quale sua TRASPARENZA sul web?
05 - CONCLUSIONI
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01 – Performance: quali news in vista del 30 giugno 2018?
A fronte della Nota-circolare del DFP del 29.3.2018 (esattamente del Direttore dell’UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE” rinvenibile al link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/29-03-2018/nota-circolare-del-2932018-0) sulla prossima scadenza del 30 Giugno in materia di performance si leggono sul web (ma si sentono anche!) strane cose del tipo:
- che “Entro il prossimo 30 giugno le pagelle dei dipendenti pubblici dovranno essere pronte e caricate online sul portale dell’amministrazione di appartenenza.”
- che “Al fine di completare questo adempimento, ogni PA dovrebbe essere già dotata di una pagina web, ovverosia il “Portale della performance”.
- che “In assenza delle pagelle [ndr: pare ‘caricate’] non potranno scattare i premi di produttività.”
Affermazioni/adempimenti assolutamente infondate/i e addirittura ove attuati forieri di rilevanti responsabilità, quindi dinanzi a certi articoli e voci cautela e massimamente osserviamo sempre la legge! Già, la legge, pilastro della democrazia, baluardo contro l’anarchia.
(…)
04 – Relazione sulla Performance: quale sua TRASPARENZA sul web?
Se le norme e le delibere Civit (massimamente la n. sopra richiamate ci danno un quadro esatto del CHI FA COSA (anche CON QUALI CONTENUTI) e QUANDO in ordine alla Relazione sulla PERFORMANCE, esattamente vedasi dalla Delibera Civit 5/2012 il contenuto standard della cd. sezione 3 di una perfetta Relazione sulla performance:
“3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel corso dell’anno precedente secondo una logica a cascata. Si articola in quattro paragrafi: 7
• albero della performance;
• obiettivi strategici;
• obiettivi e piani operativi;
• obiettivi individuali.”
sul piano della PUBBLICAZIONE DELLA STESSA (CONTENUTO) sul sito web dell’Ente (esattamente su Amministrazione trasparente) non si possono ignorare le seguenti disposizioni normative vigenti e significativamente abrogate da cui si traggono le seguenti conclusioni: VIETATISSIMO PUBBLICARE LE PAGELLE DI DIRIGENTI E DELLA TRUPPA:
ABROGATO: D.Lgs. 33/2013 – art. 4 (1) Limiti alla trasparenza, comma:
[5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.]
(1) Articolo e comma abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ma TRASPOSTO identico nel comma 5 dell’art. 7Bis del D.Lgs. 33/2013
IN VIGORE: D.Lgs. 33/2013 – art. 7 bis (1) Riutilizzo dei dati pubblicati, comma:
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
IN VIGORE: D.Lgs. 33/2013 – art.12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, comma:
1. (...). Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. (((tra cui ad esempio la VALIDAZIONE della Relazione sulla performance, ma al netto dell’art. 20: v. sotto!!!)))
IN VIGORE: D.Lgs. 33/2013 – Art.20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, integrale (((NB: a rigore il termine “premi” se letto ed interpretato in modo TECNICO rimanda al Tit. III del D.Lgs. 150/2009 e non al trattamento di RISULTATO della Dirigenza e PP.OO. e/o alla PRODUTTIVITA’ della truppa!!!))):
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, [= MAI IL DATO INDIVIDUALE !!!] al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti (1).
[3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.] (2)
(1) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(2) Comma abrogato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Si consideri anche, infine, che ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 150/2009 l’OIV “ e) propone (((formalmente = redigendo un atto))), sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti (((di ciascuno))) di vertice e l'attribuzione ad ((( a ciascunodi ))) essi dei premi di cui al Titolo III;”: già, vietato confondere i trattamenti economici accessori a titolo di performance da risultato dai trattamenti economici accessori a titolo di “premi” ex Tit. III D.Lgs. 150/2009 e comunque per tale atto non è prevista espressamente la pubblicazione né potrebbe essere pubblicato nei suoi contenuti “individuali” in quanto vietato dalle suddette vigenti norme del D.Lgs. 33/2013.
Insomma, è noto a tutti che l’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Ministro Brunetta è stato abrogato da un pezzo:
ARTICOLO N.1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. [Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale] (1).
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(1) Comma inizialmente modificato - sotto la supervisione dell’allora Ministro Brunetta che evidentemente aveva in odio i dipendenti pubblici tanto dall’aver imposto per legge l’ostensione del singolo giudizio sul dirigente - dall'articolo 4, comma 9, della Legge 4 marzo 2009, n. 15 e dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
05 - CONCLUSIONI
Semmai ora post D.Lgs 74 2017 è e accadrà il contrario: saranno gli utenti a dare le ‘loro’ pagelline ai Dirigenti responsabili di strutture deputate ad erogare servizi agli utenti (v. artt. 5 e 19bis D.Lgs. 150/2009).
Allarmismi ed imprecisioni a parte, entro il 30 Giugno presso gli EE.LL., quanto alla Relazione sulla Performance non resta che, ai sensi di legge:
1) leggere bene ed applicare il proprio SMIVAP (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance);
2) oscurare adeguatamente, ove da pubblicarsi, la Relazione sulla Performance adottata dalla Giunta (su proposta di chi: è un bel quesito, atteso che poi l’OIV/NDV valida!!!) ed il correlato atto di validazione di sicura competenza dell’OIV/NDV: un Regolamento locale non può essere contra legem!
TRE CONSIGLI, traendo spunto da questa triste vicenda, anche se il trattamento illecito contestato dal Garante non si colloca propriamente in ambito delle attività ostensorie pro Trasparenza ex G.Lgs. 33/2013 o TUT che di si voglia:
1) mai e poi mai pubblicare sulla pagina del software di Amministrazione Trasparente a mezzo ‘collegamento’ con la pagina del software dell’Albo Pretorio on line: sono due binari ostensori differenti che, salvo peculiari accortezze di elaborazione dei documenti, ove fatte dialogare pro Trasparenza nel 99,9% dei casi crea danni seri, cioè illeciti (vuoi per lesione della privacy vuoi per pubblicazione oltre il limite di legge) di cui risponde sempre il povero, ignao (?) publisher!
2) fare attenzione agli atti dirigenziali formalmente amministrativi ma sostanzialmente gestional-privatistici: non devono andare neppure in Albo Pretorio on line !!!
3) mai tenere aperto sul web un Archivio storico di Albo Pretorio on line: nessuna norma di legge lo impone = lo consente. Se il Vs. Ente ne ha uno in ostensione, qual è la base giuridica dello stesso? La avete o è una funzione informatica propostaVi da un bravo informatico ma….non giurista? Verificate immediatamente.
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01 – COSA HA SANZIONATO IL GARANTE PRIVACY NEL 2023?
L’accennato provvedimento sanzionatorio del Garante della Privacy è il seguente “[doc. web n. 9940457] Provvedimento del 14 settembre 2023 - Registro dei provvedimenti n. 398 del 14 settembre 2023” reperibile integralmente al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9940457 .
FATTO:
“Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il sig. XX, ha lamentato la circostanza che il Comune di San Severo (FG) (di seguito “Comune”), presso cui presta la propria attività lavorativa, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tre determine (Determina liquidazione fondo incentivante del XX, XX e XX) contenenti “l’elenco dei dipendenti [… nome, cognome, categoria di appartenenza e somma erogata] in proporzione alla performance individuale”.
Trattasi evidentemente né di Dirigente né di PO oggi EQ. Ma la circostanza come si vedrà infra, dopo la lettura delle motivazioni sanzionatorie del Garante, non cambia le conclusioni cui perviene il Garante neppure per il personale Dirigente o oggi con titolarità di EQ, ex art 14 D.Lgs. 33/2013.
“nonostante quanto sopra rappresentato “a seguito della notifica della […] richiesta di informazioni [di questa Autorità] si è potuto constatare, tuttavia, che: nel sito istituzionale del Comune di San Severo, nella sezione dell’Albo pretorio, è risultata erroneamente attiva la sezione denominata “Archivio Albo Pretorio”, con conseguente pubblicazione di atti anche oltre il periodo di pubblicazione prescritto; nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti”, risultano riportati gli atti deliberativi e le determinazioni integrali a partire dal XX”; ”
“per quanto riguarda la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto sezione “Provvedimenti”, il Servizio Automazione dell’Ente ha verificato l’erronea impostazione delle pubblicazioni automatiche e conseguentemente ha immediatamente chiesto al fornitore incaricato della manutenzione del sito istituzionale di correggere l’impostazione delle pubblicazioni automatiche, secondo il disposto dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nelle more del completamento degli ulteriori interventi tecnici correttivi da parte del fornitore incaricato della manutenzione del sito istituzionale, in data XX il Servizio Automazione dell’Ente ha chiesto allo stesso di sospendere temporaneamente la consultabilità di detta sotto sezione”;
Quindi il trattamento del dato, a mezzo pubblicazione “tre determine (Determina liquidazione fondo incentivante del XX, XX e XX)”, è avvenuto non direttamente intra pagine di Amm. Trasp. dell’Ente indagato ma all’Albo Pretorio on line in cui era attiva (ASPETTO GRAVISSIMO E FREQUENTISSIMO !!!) la funzione “Archivio Albo Pretorio”, con conseguente pubblicazione di atti anche oltre il periodo di pubblicazione prescritto. Aspetto da un lato molto grave e dall’altro irrilevante: sempre trattamento (illecito) a mezzo ‘ostensione’ sul web (il trattamento più deleterio per ampiezza della platea illimitata su base mondiale dei fruitori) trattasi.
Al Garante che in sede istruttoria pone la solita/consueta domanda di conoscere la BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO l’E.L. risponde INUTILMENTE così:
“premesso tutto quanto sopra riferito, […] si rappresenta che: relativamente alla base giuridica del trattamento riguardante la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali riferite alla liquidazione del fondo incentivante per il XX, XX e XX - o di qualsiasi altro atto contenente l’elenco dei nominativi dei dipendenti associati ai compensi incentivanti sulla produttività individuale e/o agli importi relativi all’attribuzione delle progressioni economiche - sul sito web del Comune e/o sull’albo pretorio online, i dati relativi alla produttività dei dipendenti (segnatamente: nome, cognome, categoria e posizione economica, importo di produttività riconosciuto), sono stati riportati nei segnalati atti probabilmente a causa di una non corretta interpretazione della norma da parte dell’ufficio preposto; non risultano comunque allegate le schede di valutazione dei singoli dipendenti né risultano riportati i conseguenti punteggi agli stessi assegnati”; (((MA IL DATO ECONOMICO INDIVIDUALE SI’ !!!)))
E il Garante della Privacy in 3. Esito dell’attività istruttoria. > 3.2 La diffusione dei dati personali. dopo aver ricordato al § 3.1 l’A,B,C in materia sia ex GDPR sia ex Codice Privacy italiano, afferma (ove “Regolamento” sta per GDPR Reg UE 679/2016 e “Codice” sta per D.Lgs. 196/2003):
Al riguardo, nel ribadire che il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali richiede per qualsiasi operazione di trattamento (art.4, punto 2 del Regolamento) compresa la diffusione (art. 2-ter comma 4 lett. b) del Codice) la necessità di disporre di un’idonea base giuridica, si ricorda che il Garante ha fornito fin dal 2007 indicazioni in ordine ai presupposti (e al ricorrere di questi, delle specifiche modalità) per la lecita pubblicazione di atti e documenti che contengono dati personali dei dipendenti precisando, in particolare, che non è lecito diffondere informazioni personali riferite a singoli lavoratori, riguardanti, ad esempio, contratti individuali di lavoro, trattamenti stipendiali o accessori percepiti, attraverso la loro pubblicazione, anche online (cfr. par. 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809; v. anche provv. del 15 maggio 2014 n. 243 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” doc. web n. 3134436).
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha rappresentato che “nel sito istituzionale del Comune di San Severo, nella sezione dell’Albo pretorio, è risultata erroneamente attiva la sezione denominata “Archivio Albo Pretorio”, con conseguente pubblicazione di atti anche oltre il periodo di pubblicazione prescritto, riconducendo pertanto erroneamente l’ambito del trattamento in questione all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che regola la pubblicazione per 15 giorni sull’Albo Pretorio delle deliberazioni dell’Ente. Tale disciplina, tuttavia, nulla stabilisce con riguardo alla pubblicazione delle determine oggetto della presente istruttoria, concernenti la liquidazione del fondo incentivante dei dipendenti.
Il Garante, in proposito, ha chiarito in numerose occasioni che, anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità che riguarda talune categorie di atti, circostanza che comunque non ricorre nel caso di specie, non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online di dati personali in essi contenuti né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali potendo essere diffusi i soli dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità perseguite dalla norma di settore (v. provv. del 26 gennaio 2023, n. 28, doc. web n. 9865528 e provvedimenti in esso richiamati).
A tale riguardo si precisa, infatti, che anche alle pubblicazioni sull’Albo Pretorio online di atti o deliberazioni si applicano tutti i limiti previsti...