LA NON TRASPARENZA DI SOGGETTI TERZI PERCETTORI DI CONTIBUTI/SOVVENZIONI PUBBLICI O PARAPUBBLICI ED I CONTROLLI DEMANDATI ALLE SOLE PP.AA. EROGATRICI: ELEVATO RISCHIO DI DANNO ERARIALE PER GLI ENTI EROGATORI! Che fare ?
LA NON TRASPARENZA DI SOGGETTI TERZI PERCETTORI DI CONTIBUTI/SOVVENZIONI PUBBLICI O PARAPUBBLICI ED I CONTROLLI DEMANDATI ALLE SOLE PP.AA. EROGATRICI: ELEVATO RISCHIO DI DANNO ERARIALE PER GLI ENTI EROGATORI! Che fare ?
17 Giugno 2024
00 - UNA NOVITA’ NORMATIVA DEL 2017 FORSE POCO CONOSCIUTA O POCO PONDERATA.
Come si può leggere alla fine di questo studio al § 02 - CONCLUSIONI : CHE FARE, il da da farsi è semplice per le PP.AA. erogatrici - a domanda - di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura”; il difficile è: CONOSCERE BENE LA NORMAZIONE E LA SUA PORTATA ANCHE IN TERMINI OPERATIVI ! Non mancano neppure le Circolari (del 2019 e del 2021) ma il mancato intervento dell’ANAC, magari con brevi Linee Guida o un mero Comunicato ‘attenzionante’ del Presidente non sarebbero guastati, su di una norma del 2017 e ancora non ben nota a molte PP.AA. eppure erogati siffatti benefici, latu sensu intesi.
La legge è del 2017 ed esattamente è la n. 124: esattamente il suo articolo 1 ai commi 125-129, un po' mutati nel 2019 e agli attenti lettori del D.Lgs. 33/2013 (TUT) non dovrebbe essere sfuggita: invero in detto TUT all’art. 26 si legge il comma 2 del seguente tenoe ma così ‘annotato’:
“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo (1).” [1] Comma :
- modificato dall'articolo 1, comma 128, della Legge 4 agosto 2017, n. 124,
- come modificato dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Insomma, un comma davvero travagliato in soli 6 anni; vediamo meglio questo travaglio in modi diacronico, stante l’imperfezione grafica del testo normativo (anche su www.normattiva.it) che non lascia al lettore percepire ‘il dove e come delle modifiche’ cui accenna la nota intervenute nei vari anni [1], mentre per l’addetto ai lavori serve, eccome:
T0: testo in G.uff. |
T1: testo dal 29.08.2017 |
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. |
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo (1). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 128, della Legge 4 agosto 2017, n. 124. |
Ora, oltre alla indubbia difficoltà di stabilire/ricostruire e reperire i “dati consolidati di gruppo”, che resta doveroso per le PP.AA. sarà bene leggere detto art. 1 L. 124/2017 per vedere se - come è vero! - detta Legge ha portato altre novità rilevanti in materia di TRASPARENZA direttamente o indirettamente inerenti le PP.AA. Trattasi dei suoi commi 125-129, dell’unico art. 1, che riporto nella tabella sottostante nella versione originaria e in quella attuale, vigente:
T0 L. 124/2017 ESTRATTO ART 1 COMMI 125-129 COME DA 1^ PUBBLICAZIONE IN G.UFF. |
T1 L. 124/2017 ESTRATTO ART 1 COMMI 125-129 COME MODIFICATI - VIGENTE ALL’11.06.2024 |
Art. 1 L. 124/2017, commi:
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Art. 1 L. 124/2017, commi:
125 (1). A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all'articolo 13[1] della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all'articolo 137[2] del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.(2) (1) Comma modificato dall'articolo 12-ter, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e successivamente sostituito dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73,*** convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122. (((*** Art. 6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.)))
125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civilepubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidatogli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (1). (1) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.(((v. Sopra in nota 1)))
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile (1) (2). (1) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. (2) A norma dell'articolo 11-sexiesdecies, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'articolo 1, comma 28-ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 per l'anno 2021 il termine di cui al presente comma, primo periodo, è prorogato al 1° luglio 2022 . Per l'anno 2022, il termine di cui al presente comma, è prorogato al 1° gennaio 2023, come disposto dall'articolo 3-septies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.Per l'anno 2023 il termine di cui al presente comma è prorogato al 1° gennaio 2024 , come disposto dall'articolo 22-bis, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1). (((E QUALORA NON SIANO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, SEMPLICEMENTE LE INCAMERANO COMUNQUE ESSENDO ENTE IMPOSITORE E RISCOSSORE))) (1) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis (1) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58e da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 2, della Legge 27 ottobre 2023, n. 160.
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