NOMINA A MEMBRO DELL’OIV – L’ASSURDO REQUISITO DI INTEGRITÀ ERARIALE DEL DM 2.12.2016 È SCOMPARSO GIÀ DAL 2020, MA MOLTE PP.AA. NON HANNO ADEGUATO ANCORA I PROPRI REGOLAMENTI: PERCHÈ?
NOMINA A MEMBRO DELL’OIV – L’ASSURDO REQUISITO DI INTEGRITÀ ERARIALE DEL DM 2.12.2016 È SCOMPARSO GIÀ DAL 2020, MA MOLTE PP.AA. NON HANNO ADEGUATO ANCORA I PROPRI REGOLAMENTI: PERCHÈ?
19 Marzo 2025
L’art. 2 del madiano[1] DM 2.12.2016, recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”, adottato sotto il Governo Renzi, ad un certo punto sub vox n. 3) tra requisiti di i-n-t-e-g-r-i-t-à dei nominandi infelicemente prevedeva il reguente requisito ad excludendum “2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;”.
Questo requisito negativo, incostituzionale (discriminante ed illogico = non ragionevole !!!) è stato giustamente spazzato via dal successivo DM dedicato alla materia, il DM 6.8.2020 (Ministro della Funzione Pubblica Fabiana Dadone) e confermato nella sua eliminazione anche post correttivi all’art. 2 dettati dal successivo DM 7.8.2023 (Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo), ma moltissime PP.AA. nei propri regolamenti normanti sia il funzionamento dell’OIV – ove passate al sistema OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) – sia il funzionamento dei propri NDV (Nuclei di Valutazione) ove non passate all’OIV: potevano e possono tutt’ora farlo !!! - recano ancora tale assurda previsione nonostante siano passati oltre 4 anni dalla sua eliminazione: perché ?
Prima di rispondere al “perché” appena formulato vediamo perché trattavasi di norma assurda e quindi giustamente eliminata nel 2020!
Serve all’uopo preliminarmente l’esame comparativo dell’evoluzione normativa di detto art. 2 recante tra l’altro i “requisiti di integrità” degli aspiranti a nomina ad OIV monocratico o a membro di OIV collegiale, dal 2016 al 2023: quindi eccolo in appresso riportato in tabella su tre colonne con testi adeguatamente chiosati/evidenziati per lo studio.
* * *
ESAME CRONO COMPARATIVO DD.MM. DISCIPLINANTI REQUISITI – NOMINA MEMBRI OIV DAL DM ANTE E POST DM 7 8 2023
FOCUS SU ART. 2
Requisiti di competenza, esperienza e integrità
DM 2.12.2016 |
DM 6.8.2020 ab origine |
DM 6.8.2020 post DM 7.8.2023 |
Art. 2. Requisiti di competenza, esperienza e integrità 1.L‘iscrizione nell‘Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) generali: 1.essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2. godere dei diritti civili e politici; 3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. ^^^Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;^^^ ^^^ Nel DL 6 8 2020 questa parte ^^^___^^^ è slittata alla fine dopo il punto 5. b) di competenza ed esperienza: 1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale; 2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
c) di integrità: 1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato; 4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura. 5Articolo abrogato dall’art. 10, comma 3***, D.M. 6 agosto 2020, a decorrere dall’8 ottobre 2020. |
Testo precedente le modifiche apportate dal D.M. 7 agosto 2023.
Art. 2. Requisiti di competenza, esperienza e integrità 1.L‘iscrizione nell'elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) generali: 1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2. godere dei diritti civili e politici.
b) di competenza ed esperienza: 1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale; 2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.
c) di integrità: 1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; NULLA – NULLA – NULLA !!
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato. Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.
|
In vigore dal 24 ottobre 2023
Art. 2. Requisiti di competenza, esperienza e integrità 1. L‘iscrizione nell'elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) generali: 1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2. godere dei diritti civili e politici.
|