NOVITA’ DIFFERITE DE FACTO IN MATERIA DI TRASPARENZA PER LE PP.AA.: IL GIALLO E LE CURIOSITA’ DEL NUOVO ART. 23BIS DEL D.LGS. 33/2013
NOVITA’ DIFFERITE DE FACTO IN MATERIA DI TRASPARENZA PER LE PP.AA.: IL GIALLO E LE CURIOSITA’ DEL NUOVO ART. 23BIS DEL D.LGS. 33/2013
Comunque sempre meglio prepararsi per tempo!
20 Febbraio 2025
L’art. 5 del D.Lgs. luglio 2024, n. 103 (in Gazz. Uff. 18 luglio 2024 [+ 15gg. di vacatio = in vigore dal 2.8.2024, da qui decorrono i 60 gg*. di cui al comma 1], n. 167). – Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. recita come segue innovando il D.Lgs. 33/2013, con un intento davvero lodevole e sicuramente gradito agli imprenditori italiani iper ‘controllati’, così ha disposto nel 2024:
“Art. 5 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta* giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (((30.8.2024))) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta** giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato (((= al più tardi 28.1.2025))), le amministrazioni di cui all'articolo 1[1] pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 effettuano, altresì, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.
3. All'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.
4. Al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, la procedura di cui ai commi 2 e 3 è ripetuta con cadenza triennale.
5. Per gli effetti (((finalità))) di cui al comma 1, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 23 (((???ma esisteva già l’art. 25, abrogato dal 2016, trattanete lo steso dato ..più o meno !!! Perchè creare un art. 23bis ???))) è inserito il seguente:
«23-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche).
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti (((che sono per legge))) oggetto delle (((loro))) attività di controllo (((, obblighi e degli adempimenti ))) che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.
2. L'elenco di cui al comma precedente è aggiornato almeno a cadenza triennale.»; (((e quindi ri-pubblicato come dispone il comma 1)))
b) all'allegato A le parole: «controlli sulle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulle attività economiche».
Ecco a Voi la nuova versione dell’Allegato A, allegato storico del D.Lgs. 33/2013, ma operativamente superato dall’ANAC per le PP.AA. a mezzo nuovo Allegato ex Delibera ANAC 1310/2016 (oggetto nel corso del 2024 e 2025 anche esso di corpose revisioni: vedasi la delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024[2]), correttamente quanto curiosamente aggiornato dal Legislatore delegato del D.Lgs. 103/2024 in adeguamento al suo art. 5 comma 1 (estratto):
Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
Tabella 1. Le sotto-sezione devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.
|=======================================================|
| Denominazione | Denominazione | Contenuti |
| sotto-sezione | sotto-sezione | (riferimento |
| 1 livello | 2 livello | al decreto) |
|=======================================================|
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|controlli sulle | | |
|attività economiche | | Art. 25 |
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A parte il fatto che oggi le colonne di struttura della Trasparenza ex D.Lgs. 332013 ex delibera ANAC 1310/2016 sono molte più di tre come erano nel lontano 2013, ma si supera addirittura la decina - come ben sanno gli addetti ai lavori preparati e zelanti! - e che la fonte normativa del dato afferente i “controlli sulle attività economiche” è ora per legge l’art. 23bis e non (più) l’art. 25, che allo stato intra D.Lgs. 33/2013 giace e risulta abrogato dal 2016, il quale così disponeva, sempre in materia de quo, però:
Articolo 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
[1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.] (1)
[1] Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Insomma, uno splendido esempio tutto italiano dei corsi e ri-corsi storici di norme prima adottate, poi abrogate e poi ri-adottate, spostate di posto (da posizione art. 25 oggi vacante a posizione art. 23-bis aggiunta ex novo, con la postazione dell’art. 25 vacante !!!!) ma, questa, anche erronemente indicata nel vetusto ma aggiornato Allegato A del D.Lgs. 33/2013.
Insomma, già c’è quanto basta per giustificare il titolo, ma le sorprese non finiscono qui!
Invero, attenzione all’adempimento ostensorio delle PP.AA., basato necessariamente, sul piano operativo – per ovvie ragioni di uniormità a lvello nazionale presso tutte le PP.AA. - su di uno “uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica”.
Ora: con comunicato stampa dell’Agosto 2024 detto Dipartimento, tenuto ad elaborare definitivamente detto schema entro il 2.8.2024 e le PP.AA...