PERMESSO (ASSENZA DAL LAVORO) PER VOTARE: ESISTE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI?
PERMESSO (ASSENZA DAL LAVORO) PER VOTARE: ESISTE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI?
03 Giugno 2024
00 – PREMESSA GIURIDICA: L’A,B,C DEL SISTEMA DEI DIRITTI IN ITALIA.
In Italia la Costituzione repubblicana democratica e le leggi ordinarie riconoscono ai cittadini vari diritti, senza i quali il loro vivere non sarebbe ‘civile’, ‘democratico’, ‘tollerabile’, in breve ‘umanamente accettabile’, intuibili anche senza dover all’uopo rileggere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò, dopo un periodo (II Guerra Mondiale) in cui i diritti umani furono gravemente repressi/negati.
Tali diritti sono tali se ed in quanto lo Stato (con le sue leggi e la sua organizzazione: v. ordinamento giurisdizionale) ne consente l’esercizio e la tutela (difesa) ove lesi, calpestati, ignorati da soggetti ‘disumani’: l’equazione torna !
Tra i tanti diritti suddetti vi sono ad esempio:
- quello nascente dal Codice Civile del datore di lavoro (privato o pubblico che sia non cambia, almeno per i cd. dipendenti pubblici privatizzati di cui al D.Lgs. 165/2001) a vedere/trovare il proprio cittadino-lavoratore-dipendente al lavoro entro le cd ore giornaliere d’obbligo: il lavoratore firma un contratto di lavoro subordinato da cui scaturisce l’obbligo di lavorare un dato numero di ore settimanali ordinarie (e talvolta anche straordinarie) distribuite giornalmente in modo prestabilito, fisso o variabile come accade per i turnisti;
- quelli previsti oltre che dalla Costituzione (v. le ferie) dai vari CCNL che consentono al cittadino-lavoratore-dipendente di datore di lavoro (pubblico o privato che sia) di non presentarsi al lavoro (assenze orarie/giornaliere LEGITTIME), quindi di non lavorare e guarda un po', talvolta anche conservando la paga oraria/girnaliera e talvolta rimettendoci la paga ma senza incorrere nel licenziamento, cosa che invece può accadere in caso di assenza illegittima/illecita. Talune assenza sono configurate da legge/ccnl quali veri e propri diritti (basta solo comunicarli con ‘diligente’ ed ‘educato’ preavviso!) altre volte spettano ma sono subordinati ad un assenso del soggetto datoriale che non può negarlo all’infinito senza incorrere in responsabilità contrattuale (sono detti in dottrina interessi legittimi di naturaprivatistica). Attenzione alle diciture sui moduli: l’ESERCIZIO Del DIRITTO (AD ASSENTARSI) si COMUNICA SEMPLICEMENTE alla controparte - stop; l’INTERESSE LEGITTIMO (AD ASSENTARSI) esige una RICHIESTA del dipendeNte ed una RISPOSTA del datore di lavoro. Nel diritto i predicati verbali sono SOSTANZA !!! Il solo diritto ad assentarsi per ferie ha natura mista, ma non è il caso di parlarne qui: comunque ogni CCNL spiega molto bene tale natura!!!
E chi contempera in uno Stato di diritto la coesistenza e quindi l’esercizio contestuale di questi diritti confliggenti del datore di lavoro e del suo cittadino dipendente (in attesa dei lavoriatori IA anche nel Pubblico Impiego, ma ….la vedo dura anche per una IA applicare bene certe norme irrazionali, illogiche, confuse e spesso inapplicabili alla lettera !!!) al momento del loro esercizio sul piano della realtà duale esistente sul pianeta Terra?
Insomma: se alle 10,00 di lunedi mattina (mia ordinaria giornata lavorativa) devo essere in ospedale per donare il sangue, alla stessa ora il mio datore di lavoro non può trovarmi al mio posto di lavoro! Devo allora andare sempre a donare il sangue di sabato o domenica, giorni non lavorativi ? Sarebbe una giungla anarchica e il soggetto in posizione di maggior forza (economica) prevarrebbe sempre!
Ecco allora che per rispondere a domande c-o-n-c-r-e-t-e ma forse anche a-c-c-a-d-e-m-i-c-a (il diritto vero è quello che VIVE = CHE VIENE PRATICATO !!!) come questa sopra la legge o i vari CCNNL scrivono norme/clausole contrattuali ‘contemperanti’ detti opposti diritti sul piano della fruizione, che tutti devono rispettare: si ricorda che ex c.c. il ‘contratto’ ha forza di legge tra le parti e chi lo viola lede diritti e ne risponde dinanzi al Giudice del lavoro.
In Italia siamo così civili o meglio ‘umani’ che i CCNNL attribuiscono ai lavoratori, oltre alle ferie sancite in via generale nientemeno che dalla Costituzione (v. 36 co. 3 che prevede anche il diritto di origine biblica al riposo giornaliero ogni 7 giorni !) non solo il diritto di ammalarsi conservando stipendio (in tutto o in parte) pur non lavorando per mesi interi (ma non all’infinito: c’è il cd. periodo di comporto!), ma anche permessi giornalieri/orari RETRIBUITI per fare viste mediche ed addirittura permessi giornalieri/orari RETRIBUITI per non meglio precisati ‘motivi personali’: esercitare il diritto di voto è un buon motivo personale, no? Ma vedi amplius al § 01 sotto.
Allora: in uno Stato di diritto quale è l’Italia, quello che è scritto nella legge/ccnl è scritto e si rispetta = attua; per quello che non è scritto, in attesa che la legge o il CCNL scriva-dica-prenda posizione, ciascuno provvede come può senza arrecare danno, contrattuale o extracontrattuale (2043c.c.) rispettivamente alla controparte negoziale o a terzi. Nessuno si può erigere a LEGISLATORE. La Corte dei Conti - il PM erariale – vigila! Oltra ad avere il diritto a ricevere denuncia non solo di danno erariale certo da parte del Dirigente ma anche quello ‘ipotetico’, nel dubbio, vedasi all’uopo l’art. 52 D.Lgs. 174/2016 che, recante una INTERESSANTE RUBRICA, così recita:
“Articolo 52
(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che p-o-s-s-o-n-o dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma.”
Quindi anche a voler concedere che un Dirigente del Personale, su pressione delle OO.SS. mosse dai dipendneti interessati o su ‘invito’ o-r-a-l-e di qualche Sindaco o Assesore (non giuristi e comunque non competenti per gli atti di gestione dell’Ente Locale in senso lato!!!), nel silenzio di legge o ccnl concedesse extra ordinem un permesso (assenza dal lavoro) e per di più retribuito, dovrebbe immeditamente anche AUTO- deninciarsi al PM erariale !!!
Sperando che il quadro giuridico sistematico di cui sopra sia chiaro veiniamo serenamente al thema disputandum.
01 – PERMESSO (ASSENZA DAL LAVORO) PER VOTARE: ESISTE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI ?
L’8 (sabato: normalmente non giornata lavorativa ma per i turnisti può essere ordinaria giornata di lavoro) ed il 9 (domenica: idem ante per l’8) Giugno 2024 in Italia si vota, ovunque per le elezioni cd. Europee ed in alcuni Comuni per le cd. amministrative.
Al di là dell’aspetto se il cittadino-lavoratore dipendente di PA (es. Ente Locale) abbia o non abbia (in tal caso deve pur raggiungerlo fisicamente: non esitendo il voto telematico!) la residenza nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritto e quindi dove deve per forza andare per votare (in esso Ente Locale), sia per le lezioni europee sia per le amministrative, serpeggia tra i dipendenti anche degli Enti Locali il solito ricorrente quesito: “Mi spetta il permesso’ per a-n-d-a-r-e a votare?”, l’istante spesso sottende anche che sia remunerato !!!
Il bravo addetto ai lavori - presso il Servizio Personale: unitariamente per tutti - dovrebbe procedere ‘in istruttoria’ ragionando così:
- premesso che il diritto di voto è indiscuibile;
- atteso che nel giorno/nei giorni del voto (tra l’altro non per tutte le ore in cui si vota!!!) il dipendente mero elettore (diversa è la situazione di quanti ‘stanno ai seggi’: Presidente, scrutatori, etc.: per essi la legge parla, eccome !!!) istante ha il concomitante obbligo di essere presente al lavoro;
- esiste nella legge italiana o nel CCNL di riferimento una norma che concili la convivenza di tali opposti diritti sul piano temporale (come accade ad es, per la donazione sangue; per gli esami diagnostici, etc.)?
- se la risposta è sì, si applica la norma esistente; se la risposta è no: si risponde che tale specifico permesso non esiste e che OO.SS., Sindaco, Assessori e Dirigente del Personale NON POSSONO CREARLA E CONCEDERE TALE ‘PERMESSO’.
- se proprio la risposta deve essere sì (CAPITA, eccome!!!) che sia UN PERMESSO NON RETRIBUITO, così almeno non scatta ex ante di certo l’art. 52 del D.Lgs. 174/2016, salvo il danno da disservizio connesso all’assenza, ma questo lo si sa solo ex post e ...con un po' di fortuna e un po' di accorgimenti organizzativi non si integra alcun danno, neppure da disservizio all’utenza !!!
Esattmanete quanto sopra, tranne l’ultimo alinea (!), scrivono le varie OO.SS. nei propri siti in una ormai classica informativa ai dipendenti e le più chiare stanno ovviamente nei siti dedicati ai dipendenti del SSN normalmente lavoranti in turni al pronto soccorso o in corsia, eccone una tra le tante (v. qui), recante UNA INTERESSANTISSIMA PRECISAZIONE O RECTE CREAZIONE DI PRASSI CONIATA NIENTEMENO CHE DAL MINISTERO DEL TESORO (praticarla esclude in radice la colpa grave !!!):
“(…) Dunque il personale del seggio come, presidente, segretario, scrutatori, rappresentanti dei candidati e di lista e nei referendum i rappresentanti dei partiti e dei promotori, ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, e questi vengono a tutti gli effetti considerati giorni di attività lavorativa. Ha ancora diritto al pagamento delle festività e di eventuali giornate di riposo per aver lavorato in giornata domenicale. Non è consentito al datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se l’orario delle elezioni fosse compatibile con il normale orario di lavoro svolto dal lavoratore.
Permessi retribuiti ai dipendenti pubblici per esercitare il diritto di voto
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118* del DPR 30.3.1957, n. 361 (((*IN VIGORE OGGI ma che recita esattamente “Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, (((SI ASSENTA ALL’UOPO DAL LAVORO E GLI))) compete (((PURE))) il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.”))), è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno: