PP.AA. E MANCATO/A AVVIO E/O CONCLUSIONE AI SENSI DI LEGGE DELL’ANNUALE CICLO DELLA PERFORMANCE: RETRIBUZIONI DI RISULTATO E PRODUTTIVITA’ ILLIQUIDABILI SICUMENTE. MA C’E’ DANNO DA PERDITA DI CHANCE ? SI’ ECCOME!
Appunti oridinati post ordinanza n. 5746 del 4 marzo 2024 della Sezione Lavoro della Cassazione
PP.AA. E MANCATO/A AVVIO E/O CONCLUSIONE AI SENSI DI LEGGE DELL’ANNUALE CICLO DELLA PERFORMANCE: RETRIBUZIONI DI RISULTATO E PRODUTTIVITA’ ILLIQUIDABILI SICUMENTE. MA C’E’ DANNO DA PERDITA DI CHANCE ? SI’ ECCOME!
a cura del Dott. Riccardo Lasca
22 Agosto 2024
Sommario:
00 – SOSTANZA, DISTINGUO E NATURE (TIPOLOGIE) DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE IN GENERALE
01 – L’EVENTO ILLEGITTIMO DEL MANCATO/A AVVIO E/O CONCLUSIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE A FRONTE DEL DIRITTO-DOVERE ANNUALE ALLA PRESTAZIONE ANCHE PERFORMANTE.
00 – SOSTANZA, DISTINGUO E NATURE (TIPOLOGIE) DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE IN GENERALE
Ogni qualvolta si tenta di prospetettare la sussistenza di un DANNO, magari dinanzi ad un Giudice (e non solo in sede accademica) è evidente che alla base deve esserci un DIRITTO SOGGETTIVO: il Codice Civile parla chiaro; ma, post Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/07/1999 n° 500, può esservi anche UN INTERESSE LEGITTIMO leso dall’attività illegittima della PA: “"La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto.
Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale.
Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. In altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo”(cfr. https://www.altalex.com/documents/news/2011/07/06/risarcibilita-dell-interesse-legittimo-la-storica-sentenza-delle-sezioni-unite).
Ora, il danno cd. da “perdita di chances” si ha quando sussite una perdita di una utilità non solo futura ma anche eventuale (quindi non certa ma solo probabile): non si tratta del danno futuro (detto danno emergente) sicuramente risarcibile, “il quale, pur quando non attuale, sia ragionevolmente certo secondo le facoltà umane (il professionista costretto nel letto, che non può svolgere la propria attività, il coltivatore pagato a giornata, cui è inibito espletare le proprie mansioni).
La perdita di chance si presenta invece come un danno futuro e incerto, che per tale caratteristica ha prospettato dubbi sulla sua risarcibilità.
Si tratta di una figura, non antica, le cui origini si ritrovano nella giurisprudenza e nella dottrina francesi, mutuata nel nostro ordinamento in una ottica di ricostruzione del concetto di danno attento alla integrale risarcibilità della lesione del bene giuridico, sotto qualunque aspetto esso si manifesti, in base al combinato disposto degli artt. 1223 e 2043 c.c. (nota 1 : In origine si riteneva invece che si trattasse di un interesse di mero fatto, come tale non giuridicamente tutelabile e dunque non risarcibile).”1
Sia pacifico sin d’ora che il danno in esame può essere, poi, in concreto, PATRIMONIALE come NON PATRIMONIALE.2
Sotto il profilo del discrimine dato dalla (dal carattere della) certezza/incertezza del danno ai fini diagnostici vedasi Cass., sentenza n. 5766 del 20 aprile 20023, per la quale il risarcimento del danno determinato (CERTO quindi),
- in misura corrispondente alle intere retribuzioni spettanti in caso di assunzione, (DANNO FUTURO CERTO) riguardante il caso - non infrequente - di illegittimo rifiuto di assunzione obbligatoria, nella quale espressamente si evidenzia la differenza rispetto
- alla minor misura liquidabile, a titolo di danno nelle ipotesi di mera perdita di chances.(DANNO FUTURO INCERTO)
Ora, per il danno da perdita di chance “Il collegamento alla (((la rilevanza della))) probabilità del danno comporta innanzitutto che esso vada tenuto distinto
> dalla richiesta di risarcimento del danno relativo al bene giuridico cui è collegata la chance. In quest’ultimo caso è l’intero pregiudizio patrimoniale futuro a dover essere risarcito;
> (((mentre))) nella perdita di chances il danno risarcibile va invece generalmente riconosciuto in misura proporzionale alla probabilità di raggiungimento del risultato (sperato), nella ipotesi in cui fosse stato possibile l’utilizzo della chance (anche sotto tale profilo si evidenzierà la diversa natura del danno da perdita di chances, ossia patrimoniale, non patrimoniale, e, poi ancora, se generato da responsabilità contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale).
Esso dunque (((il danno da perdita di chance))) non si relaziona
> alla perdita di un bene,
ma
> alla occasione perduta di conseguire un bene.”4
Dunque trattasi di danno risarcibile di relativamente recente creazione ‘pretoria’: vedasi ad es. in Cass., sentenza n. 10111 del 2008, ove si afferma che essa consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita (non certa ma verosimile) della mera possibilità di conseguirlo: insomma bisogna distingure tra:
- [I] danno per perdita di una chance di conseguire un risultato sperato favorevole
e
- [II] danno per il mancato conseguimento del risultato
solo nel primo caso si ha danno da perdita di chance autonomamente da provarsi ed autonomamente risrcibile.
“Da ciò deve dedursi come la sua autonoma identificabilità e l’autonomo riconoscimento comporta
> innanzitutto che la perdita della occasione, della opportunità, è essa stessa la situazione giuridica soggettiva tutelata nella perdita di chances, come tale autonomamente valutabile sotto il profilo economico;
> in secondo luogo, e per ciò stesso, si tratta di una situazione diversa dalla mera aspettativa di fatto, da cui si tiene anzi ben distinta”5
TRE TIPOLOGIE BASE E UNA SPECIALE PER LE SOLE PP.AA.:
La perdita di chance (((LA CAUSA GENERANTE DANNO DA PERDITA DI CHANCE))) può configurarsi (((DERIVARE DA))):
quale danno conseguente all’inadempimento di obblighi assunti in un rapporto contrattuale,
oppure per violazione degli obblighi nella fase precontrattuale,
o ancora quale conseguenza della illecita condotta ex art. 2043 c.c., ricompresa dunque nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.6
In tutte queste (((tre))) ipotesi la compromissione della chance può determinare un danno patrimoniale. Deve comunque trattarsi
> sempre e solo di una lesione alla occasione, alla opportunità, nella disponibilità (((VEROSIMILE=PROBABILE))) del danneggiato, di conseguire un risultato,
> e non del risultato stesso, perché quando invece vi sia prova che la condotta illecita del terzo abbia leso l’utilità che con certezza era ricompresa nella sfera patrimoniale del danneggiato, il risarcimento conseguente, quale danno futuro, va riconosciuto nella sua integralità (((E SI DICE DANNO FUTURO CERTO))).7
Va da sé che il termine prescrizionale è DECENNALE nel caso in cui la CAUSA generante detto danno è contrattuale e quindi da inadempimento di obbligazioni negozialmente assunte (termine ordinario tacendo la legge: v. artt. 2934+2936 c.c.); QUINQUENNALE ex art. 2947 c.c. se la CAUSA del danno de quo è extracontrattuale e quindi un fatto illecito ex art 2043 c.c.. Nel caso del danno da violazioni degli obblighi comportamentali (non obbligazioni !!!) stabiliti - e quindi dovuti ! - dal c.c. per le trattative (fase precontrattuale) sarà DECENNALE8 o QUINQUENNALE a seconda di come la si configura, atteso che né in Gr né in Dottr. c’è un indirizzo unitario in merito: insomma in tal caso, meglio agire sempre NEI CINQUE ANNI !9
Leggendo Cass. civ. n. 10813/2011 v’è da dire che anche una quarta tipologia di danno da perdita di chance arrecabile da una PA: quello conseguente ad un inadempimento di obbligazione legale (imposta quindi dalla legge) gravante sulla PA (si pensi al DOVERE DEL PIANO DELLA PERFOFMANCE) che si innesta su preesistente rapporto obbligatorio della PA col danneggiato, in essa si legge: “ (…) il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, (...)di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno.
Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione". (NB: Sentenza che rigetta, App. Genova, 04/06/2008)E di tanto chi scrive prende atto e buona nota
Per capire correttamente che tipo di danno patrimoniale arreca il danno da perdita di chance è utile leggere Corte di Cassazione, nella sentenza n.20630/2016. In essa sta scritto chiaramente che:
“Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa. Delle due, infatti l’una:
o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante;
ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance”.
(….) la compromissione della chance può determinare un danno patrimoniale. Deve comunque trattarsi sempre e solo di una lesione alla occasione, alla opportunità, nella disponibilità del danneggiato, di conseguire un risultato, e non del risultato stesso, perché quando invece vi sia prova che la condotta illecita del terzo abbia leso l’utilità che con certezza era ricompresa nella sfera patrimoniale (((futura))) del danneggiato, il risarcimento conseguente, quale danno futuro, va riconosciuto nella sua integralità (((come danno emergente))), laddove in tema di perdita di chance, dopo che il danneggiato abbia dato prova, anche in via presuntiva, che vi fossero serie probabilità di conseguire quel risultato, il risarcimento resta comunque solo proporzionale all’intero valore della utilità non conseguita.” (v. nota 1)
L’ILLEGITTIMA ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DANNO DA PERDITA DI CHANCES
Come sopra anticipato accennando al quarto tipo di danno da perdita di chance, a fronte di una illegittima attività della P.A. ben può derivare ad un soggetto un danno da perdita di chances.
Ad esempio si pensi al caso dell’erronea attività di applicazione delle norme di legge in materia (nelle procedure) di gare (erronee esclusioni; erronee aggiudicaziuoni): vedasi in proposito una recente decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato sentenza del 07.11.2022 n. 9785, che evidenzia come possano verificarsi esattamente DUE DISTINTE EVENIENZE in caso di operato illegittimo della PA in materia di procedure di inviduazione del contraeente per l’aggiudicazione di appalto:
a) “La prima è che il concorrente danneggiato sia in grado di dimostrare con certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, si sarebbe aggiudicato la commessa “e cioè che – ove il contratto fosse stato dichiarato inefficace, ricorrendone le condizioni – avrebbe senz’altro avuto diritto alla stipula o al subentro”. E questo è il caso propriamente qualificato come danno (((futuro cd. emergente)))) da mancata aggiudicazione
b) “La seconda evenienza è quella del danno da c.d. mera perdita di chances di aggiudicazione che si prospetta allorché non sia possibile accedere ad un giudizio di effettiva spettanza, “in difetto di idonei elementi probatori ovvero in presenza di profili conformativi non integralmente vincolati, rimessi all’apprezzamento sequenziale della stazione appaltante”10 (vedasi ls chiara decisione n.6268/2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato: “ . (NB ivi: invece “se la verificazione dell'evento finale può essere empiricamente riscontrata, allora non ricorrono neppure i presupposti per l'operatività della 'chance' ” ! Ricorre l’ioptesi di cui sopra sub a).
Ma nel presente scritto l’ipotesi che più interessa è il danno connesso o all’inerzia o alla maldaministration (attività amm.ve illegittime) o dello Stato inteso come Legislatore o di una qualunque PA in ambiti extra procedure attuative del Codice Appalti (oggi il D.Lgs. 36/2023, ieri D.Lgs. 50/2016, etc.) attinenti alla GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE e da qui/su questi ambiti (cause danneggianti) consegue lo sviluppo dello studio grazie al contenuto del successivo intero paragrafo 01.
01 – L’EVENTO ILLEGITTIMO DEL MANCATO/A AVVIO E/O CONCLUSIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE A FRONTE DEL DIRITTO-DOVERE ANNUALE ALLA PRESTAZIONE ANCHE PERFORMANTE.
Come si diceva sopra, altro ambito extra D.Lgs. 36/2023 (cd. impropriamente Codice Appalti o Codice dei contratti pubblici: invero disciplina solo o quasi esclusivamente le varie procedure PUBBLICISTICHE [=TAR] di individuazione del futuro contraente/concessionario con /della PA !!!) è rappresentato dalla gestione SECUNDUM LEGEM dei dipendenti pubblici: attività indubbiamente privatistica (v. art. 5 D.Lgs. 165/2001) ma diretta (posta in essere) in anche adempimento a DOVERI LEGALI, cioè stabiliti dalla legge, oltre che ad obblighi negoozialmente assunti a Roma a mezzo CCNL o a livello locale con CCAL.
Invero per il soggetto datoriale PA le obbligazioni giuridiche verso i propri dipendenti non nascono solo dal contratto ma anche dalla legge e spesso l’adempiemnto delle stesse comporta - ove rispettato - un arricchimento patrimoniale a seguito di attribuzione di un beneficio economico.
Si prenda ad esempio il ‘diritto-dovere del pubblico dipendente’ ad eseguire, nell’ambito dell’espletamento del rapporto di lavoro ordinario (e precisamente nelle sue sole ore lavorative cd. d’obbligo), durante l’anno lavorativo anche prestazioni performanti,remunerate aggiuntivamente ex D.Lgs. 165/2001 + D.Lgs. 150/2009 (in base allo SMIVAP) una volta all’anno, rispetto alle ordinarie voci fisse retributive a titolo di stipendio, retribuzione di posizione e indennità varie: il lavoro straordinario poi è altra cosa ancora: esso ad esempio viene svolto extra debito orario ordinario (36h/sett.li), mentre l’attività lavorativa performante è intra debito orario settimanale di lavoro ordinario ( 36h/sett.li) basilarmente remunerato dalla retribuzione fissa, ma ….non solo, grazie alla Perfromance !!!
Invero non è solo un diritto del lavoratore che la PA deve rispettare, anche dovere per il lavoratore: trattasi cioè di tipologia di attività lavorativa che, ove correttamente quanto tempestivamente prevista e programmata dalla PA, la PA deve esigere dal dipendente, nessuno escluso: NESSUNO ANDANDO AL LAVORO SI PUO’ SOTTRARRE ALLA PRESTAZIONE PERFORMANTE PREVISTA INDIVIDUALMENTE IN FORMA SCRITTA DALLA PA nel cd. PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI laddove c’è un Direttore Generale (v. art. 108 TUAL) o comunque NEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI FORMALMENTE ASSEGATI DAL DIRIGENTE. E’ quindi anche un dovere. Diversamente non si capirebbe la generale portata e doverosa regola di cui ai seguenti articoli del TUPI:
- art. 6 co. 2 “2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. (...)”
- art. 40 comma 3-bis. “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3.”
- art. 40 comma 3-quinquies “(…) Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (..)”;
- art. 40 bis comma 3 “3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.”;
- art. 45 commi 3, 3bis e 4: “3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.” (((da esse le cd. INDENNITA’)))
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.”
- art. 55-quater comma 1: “f-quinquies) insufficiente rendimento,
(((A))) dovuto alla (((nell’ambito della prestazione lavorativa ORDINARIA))) reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza,
e rilevato (((altresi’ detto insufficiente rendimento, quanto alla prestazione lavorativa PERFORMANTE))) dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, (((VALUTAZIONE del dipendnete)))) resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (((= 5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva
>>> ai fini dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale
>>> e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resaa tali fini specifici (((PARREBBE CHE IL DIPENDNETE DEBBA ESSERE PREAVVERTITO: che è attività valutativa resa non solo per l’erogazionne della cd. produttività, ma anche per eventuale licenzimento!!!11))) nel rispetto delle disposizioni del presente decreto)))”.
Quindi, tra l’altro, le PP.AA. devono adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività (((ORDINARIE))) e della performance (=ATTIVITA’ PERFORMANTI): ovviamente, performati i processi lavorativi, i migliori standard quali-quantitativi raggiunti implicano la permanenza in servizio del personale assunto esattamente per gli obiettivi di perfomance. Strano, ma vero e forse anche giusto nel senso di l-o-g-i-c-o !
E non solo il TUPI va considerato, dovendosi anche rilevare altresì per gli Enti Locali:
> sia il disposto dell’art. 5 comma 1-ter del D.Lgs. 150/2009 secondo cui “1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici (((DI PERFORMANCE))) per consentire la continuita' dell'azione amministrativa” (((= PIANO DELLA PERFORMANCE PRIMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE !!!)))12
> sia come prima l’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e poi, transitato anche il Piano della Perfomance intra PIAO, l’art. 6 del DL 80/2021-L. 113/2021, sanciscono gravissime conseguenze in caso di MANCATA ANNUALE ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMCE addirittura doveroso per gli Enti Locali anche prima dell’approvazine del bilancio recante le somme per esso necessarie (“In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale(((MA SOLO))) con contratto di lavoro a tempo determinatoai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo***, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160” = *** “Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 113, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162”), ed esattamente (v. art. 6 co. 7 DL 80/2021 cit.) le seguenti:
“5. In caso di mancata adozione del Piano della performance
e' fatto divietodi erogazione della retribuzione di risultato ai (((soli?)))dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti,((( e i ‘non colpevoli’ ??? Ad essi spetta??? E in che misura atteso che gli strumenti di misurazione e valutazione del Ciclo Performance mancano !? La PA comunque è in condizione di CARENZA ASSOLUTA DEL PIANO PERFORMANCE, al di là del chi l’ha determinata !!!)))
e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica
(((periodo aggiunt sub Ministro Madia !))) Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia (((DEL SOLO))) dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa(((ERGO A NESSUN DIPENDENTE POSSONO ESSERE CORRISPOSTI))) del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente.
In caso (((MERO))) di ritardo14(((invece: quindi il termine del 31 Gennaio NON E’ PERENTORIO !!!))) nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica (((SI LIMITA A COMUNICARE))) tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.” (e su tale periodo il Bertagna15 correttamente rileva “giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli Enti locali), richiama le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5, del D.Lgs. 150/2009 sulle quali grava l’obbligo di “(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti (((TUTTI))) del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle...