PRIVACY DEL PUBBLICO DIPENDENTE VIOLATA DA OSTENSIONI WEB DELLA PA: DOPO LE SANZIONI AMMINISTRATIVO-PECUNIARIE DEL GARANTE - SU RECLAMO - ALLA FINE SE C’E’ STATA COLPA GRAVE
PAGA SEMPRE IL DIRIGENTE NEGLIGENTE, PAROLA DELLA CORTE DEI CONTI VALLE D’AOSTA 2025.
PRIVACY DEL PUBBLICO DIPENDENTE VIOLATA DA OSTENSIONI WEB DELLA PA: DOPO LE SANZIONI AMMINISTRATIVO-PECUNIARIE DEL GARANTE - SU RECLAMO - ALLA FINE SE C’E’ STATA COLPA GRAVE
a cura del Dott. Riccardo Lasca
03 Marzo 2025
Quanto scritto nel titolo ai Dirigenti e Funzionari addetti ai lavori non suonerà nuovo in punto di diritto: penseranno di già ad inizio lettura “E’ un classico caso di responsabilità amministrativo-patrimoniale (base generale art 2043 c.c. e leggi speciali su giurisdizione della Corte dei Conti): ovvio che la PA non paghi e basta, ma deve agire in rivalsa sul soggetto responsabile della lesione del diritto da cui è scaturita la sanzione in primis inferta alla PA dal Garante Privacy. Dove sta la novità!?”.
Osservazione giustissima, ma leggendo bene le sentenze la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, con le sentenze n. 1/2025 e n. 2/2025 del 6 febbraio 2025, di condanna, la novità c’è eccome ! Ma andiamo con ordine.
Le due sentenze traggono origine da un medesimo procedimento amministrativo sanzionatorio del Garante Privacy conclusosi con duplice condanna (due ordinanze) della Regione Valle d’Aosta al pagamento di due somme: una per pubblicazione illecita, l’altra per mancata conformità della suddetta Regione alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Dette sentenze riguardano tre soggetti dipendenti della Regione ritenuti responsabili di detti danni indiretti dal PM inquirente e..alla fine anche soddisfatto dalla Corte Giudicante:
- (((Sig.)) R. A., nato OMISSIS, nella qualità, OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Giunti;
- (((Sig.)) S. L., nato OMISSIS, nella qualità, OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Borney ;
- (((Sig.)) B. M., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Callà.
- (((Sig.ra)) B. O., nata OMISSIS, nella qualità, all’epoca dei fatti, OMISSIS, difesa dagli avvocatiPatrick Actis Perinetto e Marco Briccarello
Il fatto lesivo della PRIVACY da cui è originato il reclamo del dipendente regionale la cui PRIVACY (sfera personale) è stata lesa? Eccolo: la delibera n. 1016 del 7 giugno 2013, pubblicata sul sito web della Regione, riportava valutazioni sulla professionalità e sul comportamento del dipendente (((poi reclamate al Garante PRIVACY))), identificato con nome e cognome, e ne disponeva il trasferimento per accertata incompatibilità ambientale: nonostante l'intervento del Garante, l'ente non si è adeguato tempestivamente alle prescrizioni, portando all'adozione di due ulteriori provvedimenti sanzionatori dell'Autorità di controllo.
Dalla sentenza erariale di condanna n.1/2025, conclusasi con rito abbreviato ex art 130 CGC (Codice di Giustizia Contabile), una sorta di patteggiamento con cui il convenuto in giudizio Sig. SL offre una somma per definire e chiudere subito il processo (‘definire il giudizio’: andato a buon fine), si evince quanto segue:
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“In seguito all’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di due sanzioni amministrative (((formalmente))) a carico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si sono delineate due fattispecie di danno indiretto: in particolare,
con riferimento all’ordinanza (((del Garante Privacy))) n. 398 del 5/10/2017 recante l’ingiunzione al pagamento della somma di euro 100.000,00, la Procura regionale disponeva l’apertura del fascicolo istruttorio n. I00030/2022, confluito nel giudizio in epigrafe n. 939;
con riferimento all’ordinanza (((del Garante Privacy))) n. 397 del 5/10/2017, recante l’ingiunzione al pagamento della somma di euro 20.000,00, la Procura regionale disponeva l’apertura del fascicolo istruttorio n. I00034/2018, confluito in altro giudizio iscritto al n. 940 del Registro di Segreteria.
Ai (((tre))) soggetti convenuti nel giudizio di cui all’epigrafe, n. 939, veniva imputata pro quota una parte del danno indiretto complessivo di euro 101.802,94, posto a carico dei convenuti nelle seguenti quote:
euro 51.802,84 a carico del Sig. A.R.;
€ 25.000,00 a carico del Sig. L. S.; (((Responsabile del Trattamento del dato personale intra Ente Regione Valle d’Aosta)))
€ 25.000,00 a carico del Sig. M.B., con gli interessi e la rivalutazione dal 28.10.2018 al saldo, oltre alle spese di giustizia (….).
La Procura contestava, in capo al convenuto, Sig. L. S., la responsabilità gravemente colposa con particolare riferimento al mancato adempimento delle prescrizioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali e, specificatamente, in relazione al non avere assicurato l’adeguamento delle modalità di pubblicazione degli atti e documenti alle disposizioni del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003, ratione temporis vigente); secondo la Procura regionale, infatti, il medesimo corrispondeva direttamente con il Garante sull’assunto di essere legittimamente investito di obblighi concernenti la specifica materia.(((praticamente trattavasi, nell’ambito della filiera gestioanle della privacy - del cd. Responsabile del trattamento del dato, PERSONA FISICA con un suo patrimonio? Comunque da non confondere col Titolare del Trattamento che è l’Ente- Regione PERSONA GIURIDICA: più precisamente la GIUNTA; altro Titolare è il Consiglio, ma nel caso di specie l’interessato la cui privacy è stata lesa è dipendente della Giunta))).
Con comparsa del 22 ottobre 2024 si costituiva il convenuto Sig. L.S., contestando la propria responsabilità nella vicenda in giudizio ed, in particolare, la sussistenza della propria colpa grave nella causazione dell’evento di danno, ma richiedendo comunque, per motivi di economia processuale, acquisito il previo e concorde parere del PM, di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l’offerta di pagamento di euro 10.000,00 (diecimila/00), in unica soluzione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 novembre 2024, il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c., con decreto n. 2/2024 depositato in data 2 dicembre 2024, accoglieva l’istanza di definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. S. e, per l’effetto, determinava in euro 10.000,00 (diecimila//00) la somma complessiva da versare in favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta, (….)
PQM
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta
dichiara la definizione, con rito abbreviato, del giudizio di responsabilità n. 939 proposto dalla Procura regionale nei confronti di (((del solo Sig.))) L. S. (((il processo prosegue = vi sarà altra sentenza per i Sigg.ri A.R e MB)))
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Dalla sentenza erariale di condanna n.2/2025 conclusasi con rito abbreviato ex art 130 CGC (Codice di Giustizia Contabile), una sorta di patteggiamento con cui il convenuto in giudizio Sig. SL offre una somma per definire e chiudere subito il processo (‘definire il giudizio’: andato a buon fine), si evince quanto segue:
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“In seguito all’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di due sanzioni amministrative a carico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si sono delineate due fattispecie di danno indiretto: in particolare, con riferimento all’ordinanza n. 397 del 5/10/2017, recante l’ingiunzione al pagamento della somma di euro 20.000,00, la Procura regionale disponeva l’apertura del fascicolo istruttorio n. I00034/2018, confluito nel giudizio di cui all’epigrafe (n. 940), e con riferimento all’ordinanza n. 398 del 5/10/2017 recante l’ingiunzione al pagamento della somma di euro 100.000,00, la Procura regionale disponeva l’apertura del fascicolo istruttorio n. I00030/2022, confluito in altro diverso giudizio (n. 939).
Ai soggetti convenuti nel giudizio di cui all’epigrafe, iscritto al n. 940,
Sig. A. R.,
Sig.ra O. B.
e Sig. L. S.,
veniva imputata pro quota una parte del danno indiretto complessivo di euro 21.802,94, posto a carico degli stessi convenuti nelle seguenti quote:
euro 11.802,94, per il Sig. A. R.;
euro 5.000,00, per il Sig. L.S.
ed euro 5.000 per la Sig.ra O. B.,
con ciò, pertanto, pervenendo la Procura regionale alla richiesta di condanna del Sig. L. S. al risarcimento in favore dell’amministrazione regionale della somma di euro 5.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
La Procura in particolare, contestava in capo al Sig. L. S., la responsabilità gravemente colposa, in qualità di “incaricato di funzioni dirigenziali”, per la protratta illegittima pubblicazione sul sito on line della deliberazione n. 1016 del 2013, con la quale la Giunta regionale aveva disposto il trasferimento “per esigenze organizzative per accertata incompatibilità ambientale” di un proprio dipendente (in particolare, la pubblicazione avveniva per un periodo superiore a quello previsto dalla disciplina di settore (((vedasi D.Lgs. 33/2013, ma anche art. 10, comma 1, del d. lg. n. 320/1994 per la sola Valle d’Aosta))) e senza l’oscuramento dei dati personali e identificativi della persona oggetto del provvedimento), come peraltro attestato, secondo la Procura regionale, dal fatto che il S., seppure indirettamente (((!!!))), interloquiva con il Garante per la protezione dei dati personali a seguito dei rilievi dal medesimo in proposito formulati.
(...)
Con comparsa del 22 ottobre 2024 si costituiva il convenuto Sig. L. S., contestando la propria responsabilità nella vicenda in giudizio ed, in particolare, la sussistenza della propria colpa grave nella causazione dell’evento di danno, ma richiedendo comunque, per motivi di economia processuale, acquisito il previo e concorde parere del PM, di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l’offerta di pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in unica soluzione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 novembre 2024, il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c., con decreto n. 3/2024 depositato in data 2 dicembre 2024, accoglieva l’istanza di definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. Salvemini e, per l’effetto, determinava in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) la somma complessiva da versare in favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta, (…)
PQM
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta
dichiara la definizione, con rito abbreviato, del giudizio di responsabilità n. 940 proposto dalla Procura regionale nei confronti di (((del solo Sig.)) L.S. ((((((il processo prosegue = vi sarà altra sentenza per il Sig. A.R e Sig.ra OB)))”
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