QUALI ASSENZE DAL LAVORO GENERANO IL DATO DA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE” AI SENSI DI LEGGE OGGI ?
QUALI ASSENZE DAL LAVORO GENERANO IL DATO DA PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE” AI SENSI DI LEGGE OGGI ?
INQUADRAMENTO DELLE QUESTIONI - NORMAZIONE. CONCLUSIONI SEMI-ACCETTABILI
05 Dicembre 2024
00 – INQUADRAMENTO DELLE QUESTIONI - NORMAZIONE
Attualmente (Dicembre 2024) l’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 (TUT) così recita imponendo alle PP.AA. italiane di ostendere (pubblicare, previo calcolo matematico del ‘tasso’) il seguente dato in loro possesso:
“3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”
Molte PP.AA. italiane, ma non tutte, all’incirca così precisano in Amm. Trasp. sul punto: “Le percentuali di assenza del personale dell'ufficio, compreso il dirigente, sono relative alla mancata presenza lavorativa (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio e quant'altro, come precisato nella circolare n.3/09 del Dipartimento della funzione pubblica).”.
Chi scrive, in veste di mero utente-lettore dei siti web, ringrazia per tanta chiarezza sul dato pubblicato, ma…..qualcosa non torna! Ad esempio: possibile che ai fini del calcolo del dato del “tasso di assenza” si possa considerare l’assenza dal lavoro TARGATA FERIE quando trattasi di assenza dal lavoro garantita dalla Costituzione, cioè un diritto! E i Dirigenti che non vigilano sulla corretta fruizione delle ferie dei dipendenti ad essi assegnati rispondono anche sul piano disciplinare e anche con sanzione pecuniaria amministrativa non proprio leggera!
Gli stessi dubbi vengono anche per altre assenze-diritto: si pensi all’assenza dal lavoro per il cd. diritto allo studio o anche all’assenza per maternità - assenza obbligatoria per legge !!! - o di paternità etc.
Sorge allora spontanea la domanda: ma qual è la ratio della norma che impone l’ostensione di siffatto dato (che la PA deve ‘calcolare’) ? E quindi: non è che detta Circolare del DFP sia illegittima o errata (non sarebbe la prima volta)?!
Premettendo che sulle attuali FAQ ANAC Trasparenza nulla è detto/chiarito in merito, non resta che andare a leggere detta Circolare DFP n. 3/2009, ma a dirla tutta v’è anche la n. 5/2009 che pure verte sul punto.
Ma prima di estrapolare da dette circolari qualche passaggio illuminante, devesi ricordare come tale norma, molto cara ai contribuenti secondo un ex Ministro della Repubblica, viene da lontano e un tempo era ancora più ‘curiosa’: “1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.” (v. art. 21 co. 1 L. 69/2009: comma abrogato dall' articolo 53, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.): chi scrive - cultore dei film aventi come protagonista un cert Rag. Fantozzi - preferisce non commentare, anche per pietas giuridica.
Fatto sta che ad oggi (2024) al Legislatore sta a cuore rendere pubblico il solo dato dei tassi di assenza. Ma come li si calcola? Quando c’è di mezzo la matematica, la fumosità del diritto italiano va ‘all’angolo’ e rivela tutte le sue lacune mostruose!
Giocoforza tornare alle suddette illuminanti Circolari, eccone i passaggi salienti
Si precisa che dette Circolari commentavano il suddetto art. 21 co. 1 L. 69/2009 vigente ad es. per il Comparto Regioni-EE.LL. il CCNL 14.9.2000 (fonte normativa indubbia e quindi superiore alla Circolare !!!) che all’art. 17 comma 4 esplicita chiaramente quanto segue per le seguenti ‘assenze dal lavoro’:
4 Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971[1], alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977[2], spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
Rimasto in vigore sino al ccnl 21 5 2018 se è vero che ex art. 49 Disapplicazioni lett. o) CCNL 21.5.2018 (!!!!): “1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme: (…) o) art. 17 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi dei genitori); (…).
Davvero una bella rogna ...per i giuristi, ma: è evidente che il CCNL lo ha firmato anche il Governo per il tramite dell’ARAN !!!
Esaminando seriamente dette Circolari, non si può non evidenziare come:
- la prima pur esplicitando bene la ratio della norma poi valorizzi dati di assenza che ad es. cozzano con la disciplina della remunerazione della produttività (v. infra approfondimento sub vox PRODUTTIVITA’);
- la seconda, addirittura, MUTI TOTALMENTE LA RATIO LEGIS esposta nella prima che chi scrive reputa più corretta a ‘centrata’ anche se non priva di gravi sbavature giuridico-matematiche contra ratio legis (!!!) come sopra evidenziato: comunque sta di fatto che una Circolare non può disapplicare una norma di CCNL (vedi sopra l’art. 17 comma 4 CCNL 14.9.2009) nel commentare e dare indicazioni operative per attuare norma di legge volta a dare informazione ai cittadini anche sulla “PRODUTTIVITA’ ” !!!
Ad ogni buon conto è ormai pacifico che la produttività non è data dalla mera presenza al lavoro (il mero timbrare il cartellino): OVUNQUE NEL MONDO ! Basti pensare al boom della modalità lavorativa in smart working anche nel pubblico impiego! Contano i risultati, il VALORE PUBBLICO generato (v. DM 132/2022) e non le ore lavorate = timbrate: CHIARO ???!!! E’ così difficile ….fare i Dirigenti dell’Azienda PA?[3]
Sul fronte, allora, della RATIO LEGIS ben esplicitata dal Governo stesso (DFP) non possono non saltare all’occhio i termini “ASSENTEISMO” e “PRODUTTIVITA’” contenuti nella prima Circolare.
Ora, quanto al dato negativo dell’ ASSENTEISMO - dato che dovrebbe emergere dal pubblicazione del ‘tasso di assenza’ in esame - è evidente che è termine atecnico creato inizialmente da politici non addetti ai lavori della gestione del personale e comunque in uno Stato di diritto non si può riferire ad assenze legittime dal servizio esercizio di diritti anche costituzionalmente garantiti ed esercitati dai dipendneti-titolari dei medesimi, quali il diritto alle ferie, alla malattia purché debitamente certificata, alla maternità. QUI SUO IURE UTITUR NEMINEM LAEDIT, concetto/principio del diritto civile - sin dai tempi dell’antica Roma ! - che non piacerà agli economisti/aziendalisti, ma è sacrosanto in Italia! Qualcuno lo spieghi a certi politici che normano sul pubblico impiego.
Quindi, A RIGOR di diritto, anche l’evento malattia nell’impiego pubblico come privato non generante assenza dal lavoro dovrebbe tecnicamente generare ‘assenteismo’ ma legittima assenza dal lavoro, mentre il certificato medico falso – accertato come tale nelle sedi opportune – o il certificato medico diciamo non falso ma seguito da comportamenti contraddittori del dipendente (visto a giocare a calcetto in malattia!) e sanzionati disciplinarmente, essi SOLI sì che dovrebbero incrementare il dato matematico delle giornate di assentismo assieme alle giornate non lavorate senza titolo giustificativo alcuno seguito da procedimento disciplinare ovviamente, anche con licenziamento nei casi previsti!
Da un punto di vista aziendalistico, invece, l’evento assenza dal lavoro del dipendente – col beneficio di inventario...a consuntivo almeno nel Pubblico Impiego !!! - è un fattore negativo della produzione, ma questo è altro piano.
Quanto leggibile al seguente link - scritto nel 2011 della reggenza brunettiana - dà una buona idea di quanto vado sostenendo: cliccare qui
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News - Autonomie locali - MINISTERI - SANITA'
Quale assenteismo nel Pubblico Impiego? Comunicato stampA
18 Luglio 2011
Quale assenteismo nel Pubblico Impiego? Comunicato stampa di Vincenzo Di Biasi – Dip. Sindacale Fp Cgil
L’enfasi con la quale anche oggi su molti quotidiani è stato presentato come fenomeno grave il cosiddetto assenteismo nel pubblico impiego è da caccia alle streghe, mentre se si leggono i dati con la dovuta, ed onesta, attenzione si può affermare che il caso delle assenze per malattia si può ricondurre all’interno di una quasi fisiologicità.
Da sempre la FP CGIL ha contestato la sommarietà dei dati che venivano divulgati poiché privi delle necessarie scomposizioni utili a comprendere se esiste effettivamente un fenomeno e se e come intervenire.
Le nostre insistenti richieste finalmente trovano parziale, ma interessante, riscontro nell’ultima pubblicazione del Conto Annuale relativo all’anno 2006 della Ragioneria Generale dello Stato.
Così come avevamo sollecitato vengono scorporate le varie tipologie di assenze e fra queste, con una rilevazione a se stante, quella per malattia e così si rivela che il fenomeno dell’assenteismo non è poi così tanto fenomeno visto e considerato che le assenze per malattia hanno pari media di quella che si verifica nel mondo del lavoro privato (10,5 giornate/anno per i pubblici e 9,64 giornate/anno per i privati).
E’ necessario ancora che le ricerche effettuate dalla R.G.S. siano più puntuali, in modo che siano ancora più evidenti le varie e singole cause di assenza tanto da poter effettivamente analizzare il trend di ogni tipologia per intervenire, se è necessario, ma soprattutto per evitare lo scandalismo e gli attacchi strumentali contro il lavoro pubblico ed i dipendenti pubblici.
Ancora oggi, quindi, i dati diffusi dalla R.G.S. con il Conto Annuale 2006 risentono di una tecnica di ricerca da affinare poiché è indubbio che, relativamente alla tipologia “Assenze per malattie retribuite”, sarebbe interessante capire se in essa vi siano comprese, ad esempio, le malattie per cause di servizio o gli infortuni e se e quanto pesano le malattie di lunga durata dovute a patologie oncologiche.
(….)
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Quanto invece al dato della PRODUTTIVITA’ - dato che dovrebbe emergere parimenti dalla pubblicazione del ‘tasso di assenza’ in esame - devesi invece fare, prima di tirare le conclusioni al § 01 e rispondere ai quesiti tecnico-matematici inizialmente posti, un excursus crono giuridico (leggi/ccnl), senza dimenticare il tenore dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (TUPI):
“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1 (((e tra esse v’è al periodo II “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”))) , e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.”
T0/2000 – CCNL 14.9.2000: tenore art. 17 comma 4:
4 Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971[4], alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977[5], spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
T1/2012 – DL 112/2008 - L. 133/2008 art 71 comma 5:
5. [1] Le assenze dal servizio (((tutte….))) dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate (((= non possono essere = non assimilazione )))) alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (((= PAGAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ GENERATA))). [2] Fanno eccezione (((= SONO ASSIMILABILI A PRESENZA AL LAVORO O COMUNQUE NON POSSONO INCIDERE NETIVAMENTE SULLA PRODUTTIVITA’)))
le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita',
le assenze dovute alla fruizione di permessi
per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Comma 5 - in linea e maggior garantista dello stesso CCNL 14.9.2000 art. 17 comma 4 cit.!!! - prima modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 17, comma 23, lettera d), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, sotto l’egida al DFP del Ministro Brunetta.
T2 – 2009 DLgs...