IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2024
avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.
IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2024
a cura di Arturo Bianco
23 Aprile 2024
Le amministrazioni devono rapidamente dare corso alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2024, nel quale vanno effettuati degli interventi rispetto a quello dello scorso anno, anche se l’impianto complessivo è confermato, ed all’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2024, le amministrazioni locali e regionali devono soprattutto dare corso ad una serie di iniziative, tenendo conto che in molte amministrazioni la consistenza complessiva del fondo diminuirà rispetto al 2023. Non siamo in presenza di interventi che hanno un carattere stravolgente: l’impianto complessivo è rimasto infatti lo stesso rispetto all’anno 2023.
GLI INTERVENTI SULLA PARTE STABILE
Per la parte stabile si deve dare in primo luogo corso all’inserimento per tutto l’anno (e non solamente dal mese di aprile come nel fondo 2023) delle differenze di trattamento economico tra i dipendenti in servizio allo 1.4.2023 inquadrati nelle posizioni giuridiche B3 e D3 rispetto a quelli che sono inquadrati nelle posizioni giuridiche B1 e D1. Si deve ricordare che tali risorse sono finanziate dal corrispondente taglio di quelle destinate alla corresponsione del trattamento economico fondamentale e non vengono modificate dalle successive cessazioni di questo personale. Si ricorda che tali risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, per espressa previsione dettata dallo stesso CCNL 16 novembre 2022.
Sempre per la parte stabile le amministrazioni devono dare corso a due ulteriori iniziative, se ne ricorrono i presupposti. In primo luogo, all’inserimento della RIA e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell’anno 2023: tali risorse vanno incluse nel tetto del salario accessorio del 2016. Inoltre, devono dare corso all’aumento del fondo e delle risorse destinate al salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni nel caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018: tale aumento in applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, va in deroga al tetto del salario accessorio.
GLI INTERVENTI SULLA PARTE VARIABILE
Occorre ricordare che la parte variabile deve essere interamente rideterminata. Si deve in primo luogo acquisire la deliberazione della giunta per le seguenti tre voci, anche qualora si tratti di una semplice conferma delle scelte già effettuate nell’anno precedente: aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997 (risorse che sono assoggettate al tetto del salario accessorio); aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 (risorse che non sono assoggettate al tetto del salario accessorio), anche nel caso di conferma della scelta fatta nel 2023; aumento per il raggiungimento di specifici obiettivi 1997, risorse che sono assoggettate al tetto del salario accessorio.
Si deve inoltre dare corso...