IL SALARIO ACCESSORIO, IL TETTO DI SPESA DEL PERSONALE E LE RISORSE ETEROFINANZIATE
incentivazione del personale dipendente
IL SALARIO ACCESSORIO, IL TETTO DI SPESA DEL PERSONALE E LE RISORSE ETEROFINANZIATE
a cura di Arturo Bianco
17 Marzo 2025
Vanno considerate in deroga al tetto dell’anno 2016 del salario accessorio le risorse eterofinanziate che sono destinate alla incentivazione del personale dipendente e dei dirigenti, mentre esse entrano nel tetto di spesa del personale e concorrono alla sua formazione.
Le risorse trasferite da altre PA, cd eterofinanziate, possono essere utilizzate per la erogazione di salario accessorio ai dipendenti ed ai dirigenti e devono essere considerate in deroga al tetto della relativa spesa dell’anno 2016 che è dettato dall’articolo 23, comma 2, del dlgs. n. 75/2017. Queste risorse vanno inoltre in deroga al tetto di spesa del personale, ai fini della attestazione del mancato superamento del tetto, cioè dei commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006. E’ quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n. 20/2025, ribadendo principi che si possono dire ormai consolidati per la magistratura contabile. Occorre subito aggiungere che queste risorse vanno sicuramente comprese nella spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè a quella che serve per determinare, in relazione alle spese correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, le capacità assunzionali dell’ente. In questa direzione va la considerazione che nella determinazione della spesa di personale per tale finalità non sono previste deroghe di sorta. Ricordiamo che la deroga dettata dalla normativa si riferisce alle assunzioni che sono eterofinanziate e non si può tout court estendere a quelle destinate al finanziamento del salario accessorio.
Da sottolineare che il principio è dettato per le regioni, con riferimento ad una voce specifica, ma esso deve essere inteso come avente una valenza di carattere generale ed è estensibile anche agli enti locali
Siamo infatti nell’applicazione della disposizione per cui l’Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni trasferisce risorse alle regioni per lo svolgimento delle funzioni ad esse delegate, ivi compresa la attivazione di specifici comitati regionali.
I PRECEDENTI
Viene richiamata in primo luogo la deliberazione della sezione autonomie n. 23/2017, per la quale i contributi trasferiti dall’AGCOM alle regioni per l’attivazione dei CORECOM possono essere utilizzati “anche per il finanziamento del trattamento accessorio, nelle varie forme declinate dalla contrattazione collettiva nazionale, del personale regionale adibito all’esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all’esercizio delle deleghe e nel rispetto della disciplina prevista dal CCNL, anche istituendo una posizione di Elevata Qualificazione per lo svolgimento di una specifica attività delegata”. Tali somme possono andare in deroga al tetto del salario accessorio. Le...