IL VINCOLO DELLA AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO
le condizioni che impongono il pagamento di tale prestazione
IL VINCOLO DELLA AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO
a cura di Arturo Bianco
25 Luglio 2024
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato da parte del dirigente e, se tale autorizzazione è illegittima, non vengono meno per la Corte di Cassazione le condizioni che impongono il pagamento di tale prestazione, condizioni che non maturano invece nel caso in cui la prestazione aggiuntiva sia stata effettuata senza autorizzazione.
Il lavoro straordinario va remunerato se è stato autorizzato da parte del dirigente: questo vincolo non viene meno nel caso in cui questa autorizzazione sia illegittima. Vanno in questa direzione le indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 17912/2024. Viene dettato il seguente principio di diritto: “in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’articolo 2126 del codice civile non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Costituzione".
Ricordiamo che le norme contrattuali in vigore sono molto rigide nel dettare i vincoli alla utilizzazione del lavoro straordinario. In primo luogo, i relativi tetti di spesa sono rigidamente fissati e sono di fatto diminuiti nel corso degli anni, visto che sono sempre fissati nella somma spesa a questo titolo nel 1999 ridotta una tantum del 3%. Fanno eccezione a tale tetto le ipotesi in cui il lavoro straordinario sia eterofinanziato. Occorre inoltre che siano presenti le rigide condizioni previste dai CCNL, per cui esso non può essere utilizzato come strumento per fronteggiare lo svolgimento di attività ordinarie. Inoltre, fatte salve le deroghe che possono essere previste dal contratto decentrato, non si può superare il tetto massimo individuale, che negli enti locali ricordiamo essere attualmente fissato per ogni dipendente in 180 ore annue.
LE CONDIZIONI
In primo luogo ci viene detto che “è indubbio che la contrattazione collettiva prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente. Questa Suprema Corte ha tuttavia declinato il principio, cui va data continuità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’articolo 2108 del codice civile, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 97 della Costituzione, prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se...