LA CORTE DEI CONTI SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA TARDIVA
mancata stipula del contratto decentrato entro l’anno
LA CORTE DEI CONTI SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA TARDIVA
a cura di Arturo Bianco
16 Settembre 2024
Le amministrazioni possono dare corso alla deliberazione unilaterale per evitare la mancata stipula del contratto decentrato entro l’anno; si attende dalla sezione autonomie della Corte dei Conti sapere se le risorse di parte variabile possono essere utilizzate l’anno successivo in caso di mancata stipula del contratto di ripartizione del fondo.
Per evitare di non stipulare entro l’anno il contratto collettivo decentrato integrativo le amministrazioni possono dare corso alla deliberazione unilaterale. Occorre invece chiarire se, in caso di costituzione del fondo e di mancata conclusione della contrattazione decentrata entro l’anno, le risorse di parte variabile vanno in economia al bilancio dell’ente.
LA DELIBERAZIONE UNILATERALE
Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, l’ente è abilitato a dare corso alla deliberazione unilaterale, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001. E’ questa la principale indicazione fornita dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 257/2024.
Leggiamo testualmente che, “in caso di mancata sottoscrizione, l’Amministrazione dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solo in via provvisoria, all’adozione dell’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Non è giustificabile in alcun modo e per nessuna ragione, la sottoscrizione di un contratto decentrato alla fine del secondo esercizio successivo a quello di riferimento”. In questa direzione viene richiamata la deliberazione n. 201/2019 della stessa sezione di controllo della magistratura contabile.
Da qui la prescrizione a che “l’Ente, per il futuro, completi l’iter procedurale finalizzato all’accordo decentrato entro i primi mesi dell’esercizio di riferimento”, prescrizione che in parte riprende la previsione dettata dal CCNL 16 novembre 2022, che impone agli enti locali ed alle regioni di provvedere alla costituzione del fondo ed all’avvio della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile, sempre che l’ente abbia approvato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
LA GESTIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 295/2024 ha chiarito, riprendendo indicazioni consolidate della magistratura contabile, che “il procedimento di gestione contabile delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi definite obbligatorie e sequenziali: a) l’individuazione a bilancio delle risorse; b) la costituzione del Fondo risorse decentrate; c) l’individuazione delle modalità di ripartizione del Fondo risorse decentrata attraverso il contratto decentrato (o l’adozione dell’atto unilaterale da parte del datore di lavoro)”. Viene di seguito evidenziato che “l’assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa impedisce la verifica, da parte...