LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INQUADRAMENTO
sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 25772/2024.
LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INQUADRAMENTO
a cura di Arturo Bianco
04 Novembre 2024
Il riconoscimento delle mansioni superiori ha un carattere eccezionale e richiede che le stesse siano svolte in modo prevalente ed abituale. I dipendenti in servizio a tempo indeterminato non possono essere stabilizzati anche se in una posizione di inquadramento superiore.
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha dettato importanti principi per l’inquadramento del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi quelli dei comuni. Ci ha ricordato che costituisce un elemento essenziale del riconoscimento delle mansioni superiori il loro svolgimento in modo abituale, quindi non occasionale, e con una prevalenza rispetto alle attività svolte. Ed ancora che la stabilizzazione non può estendersi a coloro che sono già dipendenti a tempo indeterminato, divieto che si deve applicare anche nel caso dell’inquadramento in una posizione più elevata.
LE MANSIONI SUPERIORI
Per potere considerare le mansioni svolte come superiori occorre che si possa parlare di prevalenza e di abitualità delle stesse. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 25772/2024.
Leggiamo che “il giudizio trifasico, da esprimere in relazione all'intero arco temporale di preteso svolgimento delle mansioni superiori, deve essere effettuato avuto riguardo alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, ratione temporis vigente, e deve essere condotto nel rispetto dei principi tutti che differenziano l'impiego pubblico contrattualizzato rispetto al lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati; in particolare, è stato precisato che: a) il giudizio trifasico, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. n. 25644/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), nell'impiego pubblico contrattualizzato deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili”.
Il punto centrale della pronuncia è il seguente: “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità”.
La sentenza assume una notevole importanza perché conferma il carattere sostanzialmente eccezionale delle mansioni superiori nel pubblico impiego. Esse necessitano di un atto formale da parte del dirigente e richiedono che l’incarico sia dato per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (tranne che per ferie) e/o per la copertura di un posto...