LA INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PER I SERVIZI E LE FORNITURE
applicazione della incentivazione al personale dipendente
LA INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PER I SERVIZI E LE FORNITURE
a cura di Arturo Bianco
09 Settembre 2024
E’ possibile dare corso all’applicazione della incentivazione al personale dipendente, ivi comprese le attività di progettazione, per i servizi e le forniture solamente nei casi in cui il DEC sia una figura diversa dal RUP, in applicazione del dettato legislativo. Le condizioni richieste si realizzano per gli affidamenti di importo superiore a 500.000 euro.
Le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 36/2023 consentono la erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche alle progettazioni ed ai servizi, ma occorre che il DEC (nda direttore dell’esecuzione) sia diverso dal RUP (nda responsabile unico del procedimento), il che si realizza nei casi di particolare importanza previsti dal legislatore, tra i quali si deve segnalare l’importo superiore a 500.000 euro. In presenza di tali condizioni questo incentivo deve essere erogato anche per le attività di progettazione. Sono queste le indicazioni che sono fornite dall’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), rispondendo a quesiti posti dalle stazioni appaltanti sull’’applicazione delle previsioni dettate dal nuovo codice dei contratti.
LE CONDIZIONI
La incentivazione per i servizi e le forniture richiede che il DEC sia una figura diversa dal RUP, il che si realizza nel caso di contratti di “particolare importanza”. E’ quanto ci dice il parere del supporto giuridico del MIT n. 2721/2024. “La nomina di un direttore dell’esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell’allegato II.14 al Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC”. Ed ancora, i casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell’art. 114, comma 8, del d.lgs. 36/2023, che rinvia all’allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP”. Altresì, “la nomina di un direttore dell’esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell’allegato II.14 al Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC”. Inoltre, ci viene chiarito che non è necessaria “una certificazione di complessità (art.32 comma 2 cit.) da parte del dirigente/responsabile del servizio, in particolare per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti in ogni caso pari o superiori a 5.000 € ( c.d. affidamenti di modico valore)”.
L’IMPORTO SUPERIORE A 500.000 EURO
Il parere n. 2723/2024 aggiunge che...