LA MANCATA ASSUNZIONE: LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE
LA MANCATA ASSUNZIONE: LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE
Per la Corte di Cassazione non devono essere i candidati a dimostrare il danno che hanno subito a seguito della mancata assunzione ed i bandi di concorso non possono contenere clausole che consentano la mancata assunzione dei vincitori.
17 Dicembre 2024
Importanti indicazioni arrivano in materia di risarcimento danni e clausole dei bandi di concorso dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione: siamo in presenza di indicazioni che rafforzano le tutele dei candidati. Ricordiamo che la competenza a giudicare sulle procedure concorsuali appartiene al giudice amministrativo e che queste sentenze sono state rese perché riferite ai danni arrecati dalla condotta dell’ente ai candidati.
IL RISARCIMENTO PER LA MANCATA ASSUNZIONE
Il dipendente non deve provare il danno ricevuto per la mancata assunzione. E’ questo il principio fissato dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 28830/2024.
Ci viene detto che “l'allegazione del danno ingiusto da parte dell'attore non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell'ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato impiego in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ma deve riguardare tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva, quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative.. A seguito dell'illegittimo ritardo nell'assunzione, infatti, non si determina un diritto del lavoratore tardivamente assunto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno ..Come recentemente puntualizzato, tuttavia, il danno derivante dalla ritardata assunzione può essere parametrato sul mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta - detratto l'aliundeperceptum - qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”.
Per cui, “non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per il risarcimento l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, e ciò in quanto la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni, e ciò in quanto l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, ferma la già vista necessità che il...