LA PUBBLICITA’ DEI CONCORSI
Gli enti non possono pubblicare sul sito internet in modo accessibile a chiunque l’elenco degli...
LA PUBBLICITA’ DEI CONCORSI
a cura di Arturo Bianco
17 Giugno 2024
La pubblicazione sul sito internet dell’ente in modo accessibile a chiunque degli elenchi dei candidati ammessi e di quelli non ammessi ai concorsi pubblici, nonchè quello dei partecipanti e la valutazione dei relativi titoli determina la violazione delle norme dettate a tutela della privacy.
Gli enti e le amministrazioni pubbliche non possono pubblicare sul sito internet in modo accessibile a chiunque i dati contenenti l’elenco degli ammessi e dei non ammessi alle prove concorsuali, né l’elenco dei partecipanti con la valutazione dei titoli. La violazione di queste disposizioni è sanzionabile con la irrogazione di una specifica multa. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nel provvedimento 11 aprile 2024 “Dati personali di partecipanti al concorso pubblico” n. 235, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento, che irroga una dura sanzione pecuniaria, è pienamente in linea con le indicazioni dettate ripetutamente dalla stessa Autorità.
Sull’applicazione di queste disposizioni sono ricordate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, parte I e II, spec. par. 3.b)”.
LE NORME APPLICABILI
Il dettato normativo viene così riassunto dal provvedimento: le PA nell’ambito dei concorsi pubblici e delle procedure di selezione del personale “possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento) se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (si pensi a specifici obblighi previsti dalla normativa nazionale per finalità di assunzione, artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b) e 4; 88 del Regolamento) oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice). Tali trattamenti devono, comunque, trovare fondamento nel diritto dell’Unione o dello Stato membro che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato al perseguimento dello stesso. La finalità del trattamento deve essere necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (cfr. art. 6, par. 3, del Regolamento e 2-ter del Codice). La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento, nonché altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che la base giuridica prevista dall’art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o da atti amministrativi generali, nel cui novero sono ricompresi i bandi di concorso pubblico (2-ter del Codice). Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione...