LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER LA MANCANZA DEL TITOLO DI STUDIO
assunti con carenza del titolo di studio
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER LA MANCANZA DEL TITOLO DI STUDIO
a cura di Arturo Bianco
02 Dicembre 2024
Di norma gli assunti con carenza del titolo di studio devono restituire gli stipendi ricevuti, ma se la illegittimità è data dall’avere dichiarato un punteggio più alto e si tratta di mansioni semplici, questa sanzione non produce i suoi effetti.
Sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate matura responsabilità amministrativa in capo ad un dipendente che è stato assunto da parte di una Pubblica Amministrazione e che è privo del titolo di studio richiesto dall’ordinamento, ma se siamo in presenza di attività relative allo svolgimento di mansioni semplici ed il dipendente non è privo del titolo di studio, ma lo stesso è stato conseguito con un punteggio più basso, si può considerare che la erogazione del trattamento economico non determina la maturazione di questa forma di responsabilità. Di conseguenza, i compensi corrisposti al dipendente non devono essere restituiti, ferme ovviamente restando le sanzioni penali e la risoluzione del rapporto di lavoro. Sono queste le indicazioni che caratterizzano la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia n. 97/2024. Siamo in presenza di una sentenza che è innovativa ed i cui principi, per espressa indicazione contenuta nella pronuncia, possono essere applicati solamente entro ambiti delimitati.
La sentenza ci ricorda subito che il rito abbreviato non può essere effettuato nel caso in cui si sia registrato il “doloso arricchimento del convenuto”, il che nel caso specifico è effettivamente avvenuto.
LA LETTURA CONSOLIDATA
La sentenza richiama la interpretazione consolidata in sede giurisprudenziale per cui “nell’ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illeicità della causa che, ai sensi dell’articolo 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell’ordinamento. Pertanto, secondo tale indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità ex art.1, co. l-bis, n.20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte”.
Veniamo agli aspetti innovativi. In primo luogo occorre considerare che “sia l’ampia dizione dell’art.1, co. l-bis, n.20/1994, lex specialis rispetto...