LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI
applicazione alle regole dettate dal CCNL del 16 luglio 2024
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI
a cura di Arturo Bianco
11 Novembre 2024
I comuni, le province e le città metropolitane si devono dare le regole per la graduazione della indennità di posizione dando così applicazione alle regole dettate dal CCNL del 16 luglio 2024, regole che sono illustrate dall’Aran in risposta ai quesiti posti dagli enti
Nel mentre le amministrazioni comunali e provinciali, ivi comprese le città metropolitane, devono darsi entro l’anno le nuove regole per la graduazione della retribuzione di posizione dei segretari, l’Aran ha fornito utili indicazioni operative in risposta ai quesiti posti. Ai segretari in disponibilità la indennità di posizione spetta nella misura minima; la decorrenza della remunerazione degli incarichi dirigenziali ad interim, è fissata a partire dal 17 luglio 2024; negli senza dirigenti tale forma di remunerazione non può essere erogata; nel caso di unioni di comuni ai segretari possono essere erogate maggiorazioni della retribuzione di posizione e di quella di risultato; il tetto massimo della indennità di risultato può essere superato nelle unioni dei comuni e negli enti che hanno una struttura complessa.
LE SCELTE DEGLI ENTI
Per i segretari comunali e provinciali le amministrazioni devono, entro l’anno, adottare ed applicare i criteri per la graduazione della retribuzione di posizione. Siamo in presenza di un vincolo che tutte le amministrazioni devono rispettare. Tale vincolo opera anche negli enti in cui per i segretari produce i propri effetti il cd galleggiamento con la retribuzione di posizione più alta in godimento nell’ente da parte dei dirigenti o degli incaricati di elevata qualificazione. Dal prossimo 1 gennaio, fatta salva la clausola del mantenimento della indennità di posizione in godimento, la misura della retribuzione di posizione negli enti inadempienti sarà fissata in quella minima prevista dal CCNL. La materia è oggetto di informazione e, a richiesta dei soggetti sindacali, di confronto, ma solamente -ha chiarito l’Aran- nelle amministrazioni in cui sono in servizio i dirigenti.
L’INDENNITA’ DI POSIZIONE DURANTE LA DISPONIBILITA’
Al segretario in disponibilità spetta la indennità di posizione nella misura minima. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran AFL 84.
Viene aggiunto nel parere che, nel caso di assegnazione di un incarico di reggenza o di supplenza per un periodo superiore a 30 giorni, è necessario che l’ente utilizzatore proceda alla erogazione della retribuzione di posizione per come previsto a seguito della graduazione della stessa, per come disposta dall’articolo 60, comma 2, del CCNL 16 luglio 2024.
Il parere aggiunge che, con questa applicazione del vincolo della graduazione, siamo in presenza di un elemento di novità disposto dal nuovo testo contrattuale.
LA DECORRENZA DELLA REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AD INTERIM
La decorrenza della remunerazione degli incarichi dirigenziali ad interim conferiti ai segretari è da ritenere fissata dal 17 luglio 2024, cioè dal giorno successivo alla stipula dello stesso. Si deve pervenire a questa conclusione in considerazione dell’assenza di una decorrenza diversa. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran AFL 87.
Il parere ci ricorda che una prima condizione essenziale è costituita dal fatto che deve trattarsi “di una posizione dirigenziale pesata e spesata dal Fondo”.
In presenza di questi...