LA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA CONTRATTAZIONE TARDIVA
fondo per la contrattazione decentrata
LA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA CONTRATTAZIONE TARDIVA
a cura di Arturo Bianco
10 Dicembre 2024
Anche le risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata vanno rese disponibili nell’anno successivo se non è stato stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo, che può essere firmato anche al di là della conclusione dell’anno a cui si riferisce
Se il contratto collettivo decentrato integrativo non è stato sottoscritto definitivamente entro l’anno si determina come conseguenza che tutte le risorse, comprese quelle di parte variabile, devono essere rese disponibili nell’anno successivo, quindi aggiunte al fondo per la contrattazione decentrata. Gli atti di impegno delle risorse possono essere assunti anche in caso di contrattazione che si è conclusa oltre l’anno. Le amministrazioni possono utilizzare l’istituto della deliberazione unilaterale per evitare le conseguenze negative determinate dalla mancata sottoscrizione del contratto decentrato. Sono questi i punti di maggiore rilievo che sono contenuti nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 20/2024.
Viene dettato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
LE NORME DI RIFERIMENTO
Ci viene ricordato che “risultano conferenti gli articoli 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in tema di contratti collettivi nazionali ed integrativi); 183, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; il principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011; nonché gli articoli 7, 8, 79 e 80 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (anche: CCNL) relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 4 agosto 2022” (nda sottoscritto definitivamente il 16 novembre 2022). Come si vede, una mescolanza di disposizioni di legge, di principi per l’applicazione della contabilità armonizzata e di norme contrattuali, le quali ultime pongono comunque come condizione per la loro applicabilità il rispetto dei principi contabili.
LE RISORSE
Leggiamo che “le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, costituito a norma dell’articolo 79 del CCNL in data 16 novembre 2022, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165 del 2001). Il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette stabili (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) che quelle cosiddette variabili (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare). Entrambe fanno parte delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, a norma del CCNL (attuale articolo 79). In relazione a dette voci.. il corollario della variabilità delle risorse opera solo nella fase di costituzione del relativo fondo, che una volta costituito e certificato deve essere...