LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
contratti di solidarietà
LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
a cura di Arturo Bianco
01 Luglio 2024
Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i contratti di solidarietà nel caso in cui hanno delle condizioni di grave difficoltà finanziaria, ma devono prioritariamente individuare i propri dipendenti che devono essere collocati in eccedenza, quindi con il possibile trasferimento ad altri enti.
I contratti di solidarietà possono essere utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni: le previsioni dettate in questa direzione dal d.lgs. n. 165/2001 devono quindi essere considerate come direttamente ed immediatamente applicabili, ma occorre che ogni ente prioritariamente individui i propri dipendenti da collocare in eccedenza. Sono queste le importanti ed innovative indicazioni che sono state fornite dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16036/2024.
Vengono dettati i seguenti principi di diritto: “l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165-2001 richiede che l'eccedenza di personale venga individuata dalla pubblica amministrazione con specifico riferimento alla consistenza della dotazione organica degli uffici, tenendo conto dell'area e dei profili professionali del personale in esubero; nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165-2001 la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza può essere ottenuta, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni, anche attraverso il ricorso al contratto di solidarietà, in mancanza del quale il datore di lavoro pubblico non può unilateralmente disporre per tutto il personale la riduzione dell'orario e del conseguente trattamento retributivo; il contratto di solidarietà, intervenuto nel corso della procedura di riduzione dell'eccedenza di personale, è applicabile a tutti i dipendenti dell'ente ma può disporre solo delle situazioni future mentre non può incidere retroattivamente su diritti già sorti né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di legge”.
GLI ESUBERI
La prima indicazione della sentenza della Cassazione è la seguente: nelle PA “l'esubero di personale si verifica allorquando, in relazione alla predeterminazione del fabbisogno effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165-2001, si riscontri un'eccedenza rispetto ai posti disponibili, eccedenza che deve essere individuata sulla base dell'area di inquadramento e del profilo professionale.. A questa conclusione conduce anche il successivo comma 5 dell'art. 33 che indica, in via gradata, i provvedimenti da adottare per l'eliminazione dell'eccedenza ed individua, come strumento prioritario, il ricorso all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112-2008, ossia il collocamento a riposo per raggiungimento della massima anzianità contributiva, e, in alternativa, la ricollocazione del personale da attuare o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, o presso altre amministrazioni previo accordo con le stesse. Si tratta, infatti, di modalità che presuppongono l'individuazione del personale eccedente in termini di unità lavorative, giacché il coinvolgimento dell'intero personale in servizio, che può avvenire nel caso in cui si ricorra al contratto di solidarietà, di cui si tratterà in prosieguo, si colloca a valle e non a monte dell'individuazione del soprannumero o dell'eccedenza e costituisce solo una modalità, peraltro subordinata a quella prioritaria (del collocamento a riposo del personale in possesso del requisito della massima anzianità contributiva), attraverso le...