L’APPLICAZIONE DEL DL 25/2025: MOBILITA’ VOLONTARIA E COMANDI
concreta applicazione delle previsioni dettate dal d.l. n. 25/2025
L’APPLICAZIONE DEL DL 25/2025: MOBILITA’ VOLONTARIA E COMANDI
a cura di Arturo Bianco
31 Marzo 2025
Nella concreta applicazione delle previsioni dettate dal d.l. n. 25/2025, cd reclutamento, per il personale delle PA prende piede la lettura per cui le nuove norme sulla mobilità volontaria si applicheranno dal 2026, mentre si applicano da subito le limitazioni ai comandi; occorre chiarire come calcolare la quota che deve essere riservata a questo istituto
Si applicano sicuramente da subito le disposizioni del d.l. n. 25/2025, cd reclutamento, che impongono il superamento dei comandi di personale ed invece si fa strada la lettura per cui i nuovi vincoli di destinare una parte delle capacità assunzionali alla mobilità si applicheranno dal 2026. Occorre però chiarire, e speriamo che lo faccia il legislatore all’atto della conversione, come si deve calcolare la quota di facoltà assunzionali da riservare, in particolare da parte dei comuni, alle assunzioni in mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs n. 165/2001.
L’ENTRATA IN VIGORE DEL VINCOLO DEL RICORSO ALLA MOBILITA’
L’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 25/2025, cd reclutamento e funzionalità delle PA, dispone che sia riservata “alle procedure di mobilità .. una percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali”. L’Anci e il servizio studi della Camera e del Senato ritengono che questa disposizione non sia applicabile nell’anno 2025, ma che operi a partire dallo 1 gennaio 2026, per cui nell’anno in corso il ricorso alla mobilità volontaria prima della indizione di concorsi e/o dello scorrimento di graduatorie del proprio o di un altro ente e/o dell’attingimento da albi di idonei, è da ritenere come una scelta facoltativa, giuste previsioni della legge n. 15/2025 di conversione del decreto legge n. 202/2024, cd milleproroghe. E’ opportuno che in sede di conversione, venga chiarito quale è il regime applicabile nel 2025.
L’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN COMANDO
Con due disposizioni tra loro molto simili l’articolo 3 del d.l. n. 25/2025 prevede il superamento dei comandi in essere e che hanno avuto fin qui una durata di almeno 12 mesi, con una valutazione positiva. Le disposizioni sono contenute, a regime, nell’articolo 3, comma 1, lettera c), disposizione che ha riscritto il comma 2 bis, dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001; per l’anno 2025, cono contente nello stesso articolo 3, comma 2.
Si dispone in primo luogo che le amministrazioni che gli enti abbiano l’obbligo, nell’ambito delle assunzioni in mobilità, di prevedere l’inquadramento nell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale in comando da almeno 12 mesi e che abbia avuto una “valutazione della performance pienamente favorevole”. Sono esentati da questo obbligo i comandi del personale degli uffici di staff degli organi di governo. Le amministrazioni inadempienti sono sanzionate sia con la cessazione del comando alla data di scadenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2026 sia con il divieto di attivare nuovi comandi, anche per personale diverso, per i 18 mesi successivi.
Si dispone inoltre che il personale in comando presso un’altra amministrazione da almeno 12 mesi e che ha avuto una “valutazione della...