LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI
articolo 33 del d.l. n. 34/2019
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI
a cura di Arturo Bianco
03 Marzo 2025
Le capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane sono fissate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e, a partire dall’anno 2025, consentono un loro ampliamento per gli enti virtuosi, entro il tetto dei parametri di virtuosità, e fissano un rigido limite per quelli cd non virtuosi
Nella determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, delle provincie, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario occorre dare applicazione alle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e dai decreti attuativi, che ricordiamo essere quello del 3 settembre 2019 per le regioni, del 17 marzo 2020 per i comuni e dello 11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane. Per gli altri enti locali, quali unioni di comuni, comunità montane, consorzi etc e per gli enti regionali, si continua ad applicare il turnover, cioè la sostituzione dei cessati e/o la utilizzazione dei risparmi delle cessazioni.
LE NOVITA’ DEL 2025
A partire dall’anno 2025, sulla base delle regole dettati dai decreti attuativi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, entrano in vigore le seguenti due novità:
a) gli enti cd virtuosi (intendendo come tali quelli che sono al di sotto del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fissato dai decreti attuativi) possono incrementare la propria spesa di personale, in particolare per effettuare assunzioni che incrementa il numero dei dipendenti in servizio, a condizione di restare entro il parametro di virtuosità. La differenza con le regole in vigore negli anni precedenti è che questi aumenti non sono più limitati dal vincolo di restare entro una quota prefissata dal legislatore della spesa del personale dell’anno 2018 -ovvero dell’anno del 2019 per province e città metropolitane- o entro i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali dei 5 anni precedenti l’entrata in vigore della disposizione che non sono stati utilizzati. Opzioni che per la Ragioneria Generale dello Stato erano tra loro alternative. Sulla base delle previsioni dei citati decreti questi aumenti devono unicamente rispettare il vincolo di non superare il parametro di virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fissato dal decreto;
b) gli enti non virtuosi (intendendo come tali quelli che superano tale rapporto) a partire da quest’anno devono calcolare le proprie capacità assunzionali entro il tetto del 30% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente: hanno quindi una drastica limitazione dettata dalla normativa e che è finalizzata a farli rientrare nei parametri degli enti cd virtuosi o, per i comuni, nei parametri degli enti cd intermedi.
Occorre ricordare che tra i comuni i decreti attuativi...