LE SEZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
incremento delle risorse per il salario accessorio
LE SEZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
a cura di Arturo Bianco
24 Febbraio 2025
L’aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 2018 consente l’incremento delle risorse per il salario accessorio. Una quota dei contributi che i comuni ricevono per il passaggio alla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente non può essere destinata alla incentivazione dei dipendenti.
Dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti arrivano due indicazioni molto nette sulle risorse per il salario accessorio. Esse possono essere incrementate, anche con destinazione alle elevate qualificazioni, nel caso di incremento del personale in servizio. Non possono essere erogati ai dipendenti, neppure in parte, le risorse che sono trasferite ai comuni per il passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
L’AUMENTO DELLA SPESA PER IL SALARIO ACCESSORIO
Il tetto del salario accessorio 2016, comprese le risorse per le elevate qualificazioni, può essere superato solo in caso di aumento del personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018. Il tetto della spesa del personale fissato dalla legge n. 296/2006 non è invece superabile, salvo che per il finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato negli enti cd virtuosi. E’ quanto ha chiarito la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 11/2025.
Leggiamo che “l’art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 individua nell’ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale dell’anno 2016 il parametro cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi, ai fini della quantificazione del relativo trattamento erogabile ai propri dipendenti .. il comune deve considerare le risorse del trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo, e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale”. Si deve inoltre ricordare che l’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 consente “ai comuni, il cui numero dei dipendenti sia aumentato rispetto all’anno-base 2018, di incrementare le risorse per il salario accessorio (incluse le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative o di elevata qualificazione) adeguandole al valore medio pro-capite registrato nel 2018; ciò al fine di rendere possibile una quantificazione del trattamento economico accessorio complessivo in ragione di una spesa destinata a rimanere invariata in quanto ancorata al valore medio pro capite del salario accessorio del 2018.. In tal modo la norma di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, pur rimanendo in vigore, non risulta più connotata da un valore assoluto invalicabile bensì da un limite minimo inderogabile in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento stipendiale ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione dei dipendenti”.