Misure di welfare integrativo
Misure di welfare integrativo-ex art. 82 CCNL – art. 23, comma 2, dlgs 75/2017
Misure di welfare integrativo
Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia Delibera n. 174/2023/PAR
26 Ottobre 2023
ll Sindaco di un comune lombardo ha formulato un quesito sulla «soggezione al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo», chiedendo, in particolare, «se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, possa destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all’art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato “welfare integrativo” prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva».
La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni...